Sentenza del 07/07/2015 n. 3093 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO - Annullamento dell'atto in pendenza di giudizio - Cause dell'annullamento preesistenti - Estinzione del giudizio - Soccombenza virtuale - Condanna alle spese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava un avviso di accertamento relativo alla presunta contabilizzazione di fatture soggettivamente inesistenti. L’Ufficio aveva riconosciuto la deducibilità dei costi, ma aveva recuperato a tassazione l’IVA. La ricorrente eccepiva preliminarmente la tardività dell’accertamento per decadenza del potere impositivo e, nel merito, riproponeva le argomentazioni e la documentazione già presentate in sede di accertamento con adesione. Durante il giudizio l’Agenzia annullava l’atto in autotutela e chiedeva l’estinzione del processo con compensazione delle spese. La contribuente chiedeva invece la condanna dell’Ufficio, sostenendo che le ragioni dell’annullamento erano già esistenti prima del ricorso.
La decisione
Il giudizio è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere a seguito dell’annullamento dell’atto. In primo grado le spese erano state compensate, ma la decisione è stata parzialmente riformata in appello. Il giudice ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ritenendo che l’annullamento fosse fondato su circostanze e documenti già disponibili prima dell’instaurazione del giudizio. L’Agenzia delle Entrate è stata quindi condannata a rimborsare alla società 3.000 euro per il primo grado e 2.500 euro per il grado d’appello, entrambi gli importi omnicomprensivi.
Norme richiamate
Art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.
La regola generale è la condanna alle spese della parte soccombente, salva la possibilità di compensazione nei casi previsti dalla legge.
Art. 92, comma 2, codice di procedura civile
Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
La compensazione delle spese richiede una situazione di soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge.
La regola dell’imputazione delle spese a chi le ha anticipate non opera automaticamente: deve essere coordinata con il principio di soccombenza virtuale e con le ragioni concrete che hanno determinato l’estinzione.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impositivo durante il processo, la cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente la compensazione delle spese.
- Se la causa dell’annullamento era già esistente prima del ricorso ed era conoscibile o conoscibile dall’amministrazione, il contribuente non dovrebbe sopportare i costi di un giudizio reso necessario dall’atto illegittimo.
- La produzione in giudizio di documenti già messi a disposizione dell’Ufficio in fase precontenziosa rafforza la conclusione che l’amministrazione avrebbe potuto annullare l’atto prima dell’instaurazione del processo.
- In tali casi il giudice può valutare la soccombenza virtuale, individuando come sostanzialmente soccombente l’amministrazione che ha ritirato l’atto dopo la proposizione del ricorso.
- La compensazione delle spese richiede una motivazione concreta e non può fondarsi esclusivamente sul fatto che il processo sia terminato per cessazione della materia del contendere.
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