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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03724/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Nel corso di una procedura di concordato preventivo, un debitore imprenditore aveva ottenuto, con autorizzazione del giudice delegato, un finanziamento da uno studio legale per poter far fronte alle spese di giustizia previste per il deposito della domanda concordataria. Dopo la successiva apertura del fallimento, il creditore chiedeva l’ammissione del proprio credito in prededuzione; il credito veniva invece ammesso al passivo in chirografo. L’opposizione allo stato passivo era rigettata dal tribunale, che escludeva la prededucibilità ritenendo insussistente un nesso teleologico-funzionale tra il finanziamento e gli scopi della procedura concorsuale. Con il ricorso per cassazione il creditore denunciava falsa applicazione dell’art. 111, comma 2, l. fall., sostenendo che il finanziamento era funzionale alla procedura concordataria perché senza di esso non sarebbe stato possibile sostenere le spese necessarie al suo funzionamento e che, inoltre, la somma aveva consentito la prosecuzione dell’attività d’impresa e la vendita competitiva dell’azienda, con incremento dell’attivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la conclusione del tribunale circa l’assenza di prededuzione, ma ha precisato che la motivazione di merito andava corretta perché fondata su un principio elaborato in relazione alla previgente disciplina. Secondo la Corte, ai fini dell’art. 111, comma 2, l. fall., la prededuzione richiede che il credito derivi da atti direttamente strumentali agli scopi della procedura concorsuale, cioè tali da renderla possibile o agevolarne l’instaurazione o la prosecuzione in termini di adeguatezza. Un mutuo erogato al debitore per consentirgli di versare le spese di giustizia per l’accesso al concordato è invece strumentale all’interesse del debitore a che la procedura abbia corso, non agli scopi della procedura stessa; inoltre non rileva che la somma sia stata poi impiegata in modo tale da favorire indirettamente la vendita dell’azienda o il soddisfacimento della massa. Nessuna regolazione delle spese è stata disposta per la mancata costituzione dell’intimato; è stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 2, l. fall.

    La prededuzione spetta solo ai crediti derivanti da atti direttamente strumentali agli scopi della procedura concorsuale, in quanto clausola generale da interpretare restrittivamente perché derogatoria della par condicio creditorum.

  • art. 163, comma 2, n. 4, l. fall.

    Le spese di giustizia per l’ammissione alla procedura concordataria costituiscono il riferimento causale del finanziamento oggetto della controversia, ma ciò non basta di per sé a fondare la prededuzione.

  • art. 167, comma 2, l. fall.

    L’autorizzazione del giudice delegato al finanziamento non è sufficiente, da sola, a conferire natura prededucibile al credito.

  • art. 163-bis l. fall.

    Richiamato solo per descrivere la vendita competitiva dell’esercizio farmaceutico e gli effetti indiretti dell’utilizzo della somma mutuatagli.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione del giudice di merito, mantenendo fermo il dispositivo di rigetto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata quale base dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La prededuzione ex art. 111, comma 2, l. fall. richiede un collegamento diretto e funzionale del credito con gli scopi della procedura concorsuale; non è sufficiente un’utilità solo indiretta o mediata.
  • Un finanziamento contratto dal debitore per poter sostenere le spese necessarie all’accesso o alla prosecuzione della procedura non è automaticamente prededucibile se serve principalmente all’interesse del debitore a far proseguire la procedura, e non agli obiettivi propri della procedura stessa.
  • L’autorizzazione del giudice delegato all’assunzione del finanziamento non basta, da sola, a trasformare il relativo credito in credito prededucibile.
  • Ai fini della prededuzione non rileva che la somma sia stata poi impiegata in modo da produrre vantaggi indiretti per la massa: conta la strumentalità diretta dell’atto genetico del credito.
  • Poiché la prededuzione deroga alla par condicio creditorum, la relativa disciplina va interpretata restrittivamente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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