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Sentenza

Sentenza del 06/12/2018 n. 8574 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Appello - Deposito tardivo di documenti - Ammissibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

X S.r.l. ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, il ruolo, la cartella di pagamento e gli avvisi di accertamento presupposti, deducendo principalmente la mancata o invalida notificazione degli atti prodromici, la decadenza dal potere di accertamento, vizi propri della cartella e l'inesistenza dei presupposti per l'iscrizione ipotecaria. La CTP aveva accolto il ricorso perché l'Agente della riscossione non aveva prodotto in primo grado la documentazione relativa alle notifiche. L'Agenzia delle Entrate ha appellato sostenendo sia l'inammissibilità dell'impugnazione del preavviso sia la regolare notificazione degli atti, producendo in appello la relativa documentazione.

La decisione

La CTR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo impugnabile davanti al giudice tributario il preavviso di iscrizione ipotecaria relativo a debiti fiscali. Ha inoltre ritenuto ammissibile la produzione in appello dei documenti non depositati in primo grado, anche se già esistenti e senza necessità di dimostrare che fosse stato impossibile produrli anteriormente. Valutata la documentazione prodotta, ha ritenuto valide le notifiche delle cartelle e degli atti presupposti e ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado. X S.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 58, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello.

    La norma consente alle parti di produrre in appello documenti non depositati in primo grado, anche se preesistenti e senza dover dimostrare l'impossibilità non imputabile di produrli anteriormente, requisito previsto dall'art. 345 c.p.c. ma non dall'art. 58.

  • Art. 19, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il preavviso di iscrizione ipotecaria può essere impugnato davanti al giudice tributario quando riguarda debiti di natura fiscale.

  • Art. 345 c.p.c.

    La limitazione relativa alla necessità di dimostrare l'impossibilità non imputabile di produrre anteriormente una prova non si applica, secondo la pronuncia, alla produzione documentale nel processo tributario disciplinata dall'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

  • Art. 15 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La parte soccombente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, i documenti non prodotti in primo grado possono normalmente essere depositati in appello anche se preesistenti, senza dover provare che la mancata produzione sia dovuta a una causa non imputabile.
  • La produzione documentale in appello può risultare decisiva per dimostrare la regolarità delle notifiche degli atti presupposti e superare una pronuncia di primo grado fondata sull'assenza di tale documentazione.
  • Il preavviso di iscrizione ipotecaria avente ad oggetto debiti tributari è impugnabile davanti al giudice tributario, soprattutto quando il contribuente contesta l'esistenza o la notificazione delle cartelle e degli atti presupposti.
  • La mancata costituzione dell'Agente della riscossione o la mancata produzione iniziale dei documenti non comporta necessariamente la perdita definitiva della possibilità di difendersi, poiché la documentazione può essere prodotta in appello nei limiti dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
  • Quando in appello viene dimostrata la regolare notificazione delle cartelle e degli altri atti presupposti, il preavviso di iscrizione ipotecaria può essere confermato quale strumento di tutela di un credito tributario legittimamente azionato.

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