Cassazione Civile, Ordinanza n. 26993/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo fondata, secondo l'Ufficio, su una sentenza della commissione tributaria regionale ritenuta definitiva. La vicenda nasceva da un precedente contenzioso tributario: una sentenza favorevole al contribuente era stata cassata con rinvio; nel successivo giudizio di riassunzione l'Ufficio aveva notificato l'atto al contribuente, che era rimasto contumace, e la nuova decisione aveva confermato la ripresa a tassazione. Il contribuente sosteneva di non aver avuto notizia della riassunzione per errata notificazione dell'atto processuale, perché indirizzato a un civico diverso da quello di residenza, e contestava quindi la legittimità della cartella. In cassazione deduceva quattro motivi: omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancata definitività della sentenza richiamata in cartella; omesso esame del fatto decisivo secondo cui l'iscrizione a ruolo sarebbe stata decaduta alla luce di una precedente pronuncia della Corte; violazione dell'art. 327, comma 2, c.p.c.; violazione dell'art. 12 del d.P.R. 602/1973 e degli artt. 24 e 25 del medesimo testo, assumendo che la cartella si fondasse erroneamente su una sentenza dichiarata definitiva ma in realtà annullata dalla Corte.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendolo assorbente rispetto agli altri, sulla base del principio della "ragione più liquida". Dall'esame degli atti è emerso che la sentenza della CTR indicata in cartella come definitiva era stata in realtà riformata/cassata dalla precedente pronuncia di legittimità, che aveva perimetrato la riassunzione al solo soggetto societario e non anche al socio contribuente. Ne consegue che il riferimento, nella cartella relativa al debito IRPEF del socio, a quella sentenza quale titolo definitivo era errato. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente contro la cartella. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato l'Agenzia delle entrate alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
vengono richiamati i vizi di ricorso per cassazione dedotti dal contribuente: omesso esame di fatti decisivi e violazione di legge.
invocato dal ricorrente per censurare la decisione di merito in relazione agli effetti della pronuncia rescindente della Corte.
richiamato per contestare la legittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento.
richiamati dal ricorrente per sostenere l'illegittimità della cartella fondata su un titolo erroneamente ritenuto definitivo.
art. 24 Cost.
evocato insieme all'art. 111 Cost. quale base del principio della ragione più liquida.
art. 111 Cost.
evocato insieme all'art. 24 Cost. per giustificare la decisione sulla questione di più agevole soluzione.
richiamato nel passaggio sul principio della ragione più liquida, che consente di prescindere dall'ordine logico delle questioni.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la Corte può definire la causa facendo applicazione del principio della "ragione più liquida", decidendo sulla questione di più agevole soluzione quando essa assorbe le altre censure.
- È illegittima la cartella di pagamento che si fondi su una sentenza indicata come definitiva quando dagli atti risulta che tale decisione sia stata riformata o cassata, con conseguente venir meno del presupposto dell'iscrizione a ruolo.
- Quando una pronuncia di legittimità abbia perimetrato gli effetti della riassunzione a un solo soggetto del rapporto sostanziale, non è consentito estenderne automaticamente gli effetti ad altri soggetti rimasti estranei a quel perimetro processuale.
- Se la controversia può essere decisa sulla base del contenuto degli atti e non residuano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
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