Cassazione Penale, Sentenza n. 31539/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 27/05/2021 che aveva confermato la condanna inflitta dal GUP di Siena (28/11/2016) a 6 anni di reclusione e 30.000 euro di multa per sei episodi di spaccio di cocaina e hashish commessi tra maggio e settembre 2011. Il ricorrente articola quattro motivi: 1) vizio di qualificazione giuridica e mancato riconoscimento della lieve entità ai sensi dell'art. 73 co. 5 DPR 309/90, richiamando una precedente sentenza passata in giudicato; 2) censura sulla affermazione della responsabilità in relazione al capo 3) per concorso di persone con il fratello, lamentando insufficienza di prova (assenza della voce intercettata); 3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando incensuratezza, modesto numero di episodi e rudimentalità della condotta; 4) omessa motivazione sugli aumenti per la continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per assoluta genericità e aspecificità dei motivi, ritenendo che il ricorrente non abbia indicato vizi di legittimità specifici né fornito una critica analitica delle argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto congrua e corretta la motivazione della Corte d'Appello, che ha escluso la applicabilità della causa di minor favore dell'art. 73 co. 5 DPR 309/90 in relazione al capo di imputazione che riguardava la cessione di 120 grammi di cocaina, e ha motivato il ruolo significativo dell'imputato (forniture ordinarie nell'ordine di 100-200 grammi). La Cassazione ha altresì richiamato la giurisprudenza di Sezioni Unite (es. Murolo, Sez. Un. n. 51063/2018) a sostegno della valutazione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
DPR 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti), art. 73, comma 5
La Corte d'Appello ha ritenuto non applicabile la causa di particolare tenuità (o fattispecie meno grave) in relazione alla cessione di 120 grammi di cocaina e alle altre forniture valutate nell'ambito del ruolo dell'imputato; la Cassazione ha condiviso tale valutazione.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede le conseguenze (anche pecuniarie) in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha applicato l'art. 616 condannando il ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione indicata in dispositivo.
art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla L. n. 176/2020 e successive proroghe/ modifiche
Richiamati in apertura come norme che hanno disciplinato la modalità di svolgimento dell'udienza con conclusioni scritte; non incide sul merito della decisione di inammissibilità.
Giurisprudenza di Sezioni Unite (richiamata dalla Corte)
Sez. Un. n. 51063/2018 (Murolo); Sez. Un. n. 35737/2010 (Rico); Sez. Un. n. 17/2000 (Primavera)
La Corte ha citato tali precedenti per confermare i principi interpretativi riguardanti la valutazione della quantità e del ruolo dell'imputato nelle fattispecie di traffico di stupefacenti e per motivare il rigetto della qualificazione più lieve dedotta dal ricorrente.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e articolati: la generica asserzione di errori senza indicazione puntuale dei vizi di diritto e dei profili probatori comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La causa di particolare tenuità o la qualificazione meno grave prevista dall'art. 73 co. 5 DPR 309/90 non è riconoscibile quando i quantitativi e il ruolo dell'imputato (forniture ripetute, ordinarie e di rilievo) denotano una attività di spaccio di rilievo; occorre contestare puntualmente la valutazione della quantità e del ruolo con elementi contrari.
- Per contestare il concorso di persone è necessario indicare elementi probatori precisi che dimostrino l'assenza di partecipazione o che invalidino la prova (es. intercettazioni, contraddizioni di testi); la mera asserzione della non riconoscibilità della voce o l'allegazione generica non è sufficiente.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche o la determinazione del trattamento sanzionatorio richiedono una motivazione specifica: in cassazione occorre mostrare dove la motivazione è carente o illogica, non limitarsi ad affermazioni generiche sulla situazione personale.
- Le doglianze formali (es. mancata motivazione sugli aumenti per continuazione) vanno segnalate con precisione, indicando i passaggi motivazionali omessi o contraddittori; altrimenti la censura sarà considerata aspecifica.
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