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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02677/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti di una società ferroviaria per ottenere il computo, nella retribuzione dovuta durante le ferie, di specifiche indennità percepite in servizio: indennità di condotta, di riserva e di assenza dalla residenza. Il tribunale aveva accolto la domanda, rigettando l’eccezione di prescrizione della società e condannandola al pagamento delle differenze retributive; la corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo che tali emolumenti fossero connessi alle mansioni e allo status professionale dei macchinisti e che la loro esclusione potesse avere effetto dissuasivo sull’esercizio del diritto alle ferie. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) erronea applicazione della disciplina europea e interna sulle ferie retribuite, sostenendo che l’interpretazione della Corte di giustizia non sarebbe automaticamente trasponibile alla normativa interna; 2) violazione delle norme interne e della contrattazione collettiva aziendale, per avere incluso voci che il c.c.a. escludeva dalla base feriale; 3) errata lettura della nozione di ferie retribuite, perché la retribuzione feriale potrebbe essere inferiore a quella ordinaria se non dissuasiva, e richiesta in subordine di rinvio pregiudiziale alla CGUE; 4) errata applicazione della prescrizione dei crediti retributivi, per avere la corte territoriale ritenuto sospeso il decorso in costanza di rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati congiuntamente i primi tre motivi, confermando che la nozione europea di retribuzione durante le ferie comprende gli importi strettamente collegati alle mansioni e allo status professionale del lavoratore, e che spetta al giudice di merito valutare in concreto se l’esclusione di quelle voci abbia un effetto dissuasivo sul godimento delle ferie. Ha inoltre escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla CGUE, poiché la questione risultava già più volte affrontata dalla giurisprudenza europea. Anche il quarto motivo è stato respinto: per i crediti non prescritti alla data di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente con distrazione in favore del difensore antistatario e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 della direttiva 2003/88/CE

    La retribuzione delle ferie annuali deve mantenere il lavoratore in una स्थिति economica comparabile a quella ordinaria di lavoro; vanno inclusi gli importi collegati all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale, per evitare effetti dissuasivi sul godimento delle ferie.

  • art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003

    È considerato attuazione interna della disciplina europea sulle ferie retribuite e va interpretato in conformità al diritto dell’Unione.

  • art. 36 Cost.

    È richiamato quale parametro interno sulla retribuzione sufficiente e sulle ferie retribuite, da leggere in armonia con la disciplina eurounitaria.

  • art. 2109 c.c.

    La disciplina codicistica delle ferie deve essere coordinata con l’interpretazione europea della nozione di retribuzione feriale.

  • art. 20.3 del contratto collettivo aziendale Trenord

    La Corte di merito ha ritenuto che la clausola collettiva non impedisse, nel caso concreto, l’inclusione delle indennità controverse nella retribuzione feriale, in quanto connesse alle mansioni e allo status del lavoratore.

  • art. 2948 c.c.

    Per i crediti di lavoro, il termine prescrizionale è stato ritenuto decorrere dalla cessazione del rapporto nei casi in cui, alla luce del regime di tutela, venga meno la stabilità idonea a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.

  • art. 2935 c.c.

    Il dies a quo della prescrizione è stato ancorato al momento in cui il diritto può essere fatto valere, coincidente con la cessazione del rapporto per i crediti maturati nel periodo considerato.

  • art. 18 L. n. 300 del 1970

    Le modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 sono state ritenute tali da incidere sul regime di stabilità del rapporto di lavoro e, conseguentemente, sulla decorrenza della prescrizione.

  • L. n. 92 del 2012

    Le modifiche introdotte hanno inciso sul sistema delle tutele del licenziamento, ritenuto dalla Corte rilevante per la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi.

  • d.lgs. n. 23 del 2015

    È richiamato insieme alla riforma Fornero per escludere una piena stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai fini della prescrizione.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    La Corte vi fa riferimento per richiamare precedenti conformi già intervenuti su questioni identiche.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro del contributo unificato richiamato per il raddoppio dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • In tema di ferie annuali retribuite, la retribuzione feriale non si limita alle sole voci fisse del minimo contrattuale, ma comprende gli emolumenti connessi in modo intrinseco alle mansioni svolte e allo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione possa incidere dissuasivamente sulla fruizione delle ferie.
  • La valutazione circa l’idoneità concreta di una voce retributiva a integrare la retribuzione feriale e la sua eventuale rilevanza dissuasiva appartiene al giudice di merito, purché la motivazione sia coerente con i criteri elaborati dalla giurisprudenza eurounitaria e di legittimità.
  • Le clausole della contrattazione collettiva che escludano determinate indennità dalla base di calcolo della retribuzione feriale non sono decisive se, in concreto, tali indennità remunerano attività tipiche o elementi strutturali della prestazione lavorativa e risultano quindi in contrasto con la nozione europea di retribuzione.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata più volte chiarita dalla giurisprudenza eurounitaria e il dubbio riguardi l’applicazione al caso concreto, rimessa al giudice nazionale.
  • Per i crediti di lavoro non prescritti alla data di entrata in vigore delle riforme del 2012 e del 2015, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto quando il nuovo regime delle tutele non assicura una stabilità tale da far operare la prescrizione in costanza di rapporto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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