Cassazione Penale, Sentenza n. 30689/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cesarano aveva impugnato il decreto della Corte d'Appello che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del Tribunale che, ritenuta attuale e persistente la pericolosità sociale, aveva ordinato l'esecuzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre. In Cassazione il difensore ha dedotto: (i) violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. per omissione di motivazione in relazione alla richiesta di ridurre la durata della misura, richiamando elementi quali il tempo trascorso dalle condotte, la lunga detenzione e il comportamento positivo del ricorrente, l'assenza di reati dal 2014 e l'età avanzata; (ii) violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 159/2011 e degli artt. 11-14 L.161/2017, censurando la ritenuta attualità dell'appartenenza al clan sulla base di un contatto occasionale con un esponente del sodalizio e sostenendo l'avvenuta risocializzazione (anche certificata dall'ammissione alla liberazione anticipata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto principale, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo che impugnava la valutazione sulla persistente pericolosità e l'appartenenza al clan, osservando che il sindacato di legittimità in materia di misure di prevenzione è limitato alle violazioni di legge previste dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 e non consente una rinnovata valutazione di merito o della logica motivazionale se le argomentazioni sono state prese in considerazione dal giudice. Ha inoltre stabilito che la procedura ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 è finalizzata solo a verificare la sussistenza dell'attuale pericolosità e non consente di modificare la durata della misura, sicché la doglianza sulla mancata riduzione della durata è inammissibile. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Invocato dal difensore per lamentare omissione motivazionale; la Corte ha ritenuto il motivo infondato e, inoltre, ha richiamato il perimetro del procedimento di prevenzione che rende la doglianza non decisiva.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle misure di prevenzione; la Corte ha però evidenziato i limiti del sindacato di legittimità in materia di misure di prevenzione.
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
Interpretato come norma che limita l'ammissione del ricorso per cassazione in materia di procedimento di prevenzione alla sola deduzione di violazioni di legge.
art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011
La Corte ha chiarito che il procedimento di cui all'art. 14, comma 2-ter, è finalizzato esclusivamente all'accertamento dell'attuale pericolosità e consente al tribunale di dare esecuzione o revocare la misura, ma non di modificarne la durata.
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Richiamato per affermare che eventuali revoche o modifiche della misura nella fase esecutiva spettano al giudice che ha emesso il decreto impositivo e non possono essere disposte nel procedimento ex art. 14 cit.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte ha osservato che, nel contesto delle misure di prevenzione, non è possibile invocare a piacimento l'illogicità manifesta (art. 606 e) come via sostitutiva rispetto al rimedio previsto dall'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011.
Citate dal difensore ma ritenute non decisive: il richiamo ai controlli giudiziari delle aziende e all'amministrazione dei beni confiscati è stato considerato non pertinente rispetto al nucleo decisionale sul mantenimento della misura di prevenzione.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione (sorveglianza speciale) il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011: non è il canale per una rinnovata valutazione di merito sulla persistenza della pericolosità.
- Il procedimento ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 verifica l'attuale pericolosità e può portare all'esecuzione o alla revoca della misura, ma non consente di ridurne la durata: le modifiche della misura nella fase esecutiva spettano al giudice che ha emesso il provvedimento (art. 11, comma 2).
- Una motivazione ritenuta 'omessa' deve essere realmente inesistente o meramente apparente per poter essere censurata in Cassazione; la semplice contestazione della valutazione del giudice territoriale sul peso degli elementi probatori non basta quando risulti che tali argomenti sono stati considerati.
- La sopravvenienza di fatti (es. contatti post-carcerazione con esponenti dell'associazione) può nuocere alle affermazioni di risocializzazione e giustificare il mantenimento della misura da parte del giudice di prevenzione.
- Le doglianze di carattere processuale devono essere inquadrate nel corretto rimedio (violazione di legge); citare norme estranee o invocare vizi di merito sotto forma di violazioni di legge espone all'inammissibilità del ricorso.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e ad una sanzione pecuniaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30617/2024 del 26/07/2024
- Sentenza penale · 26 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30621/2024 del 26/07/2024
- Sentenza penale · 26 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30622/2024 del 26/07/2024
- Sentenza penale · 26 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30623/2024 del 26/07/2024
- Sentenza penale · 26 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30628/2024 del 26/07/2024
- Sentenza penale · 26 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30629/2024 del 26/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →