Cassazione Penale, Ordinanza n. 11269/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Genova del 2 maggio 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che le doglianze riproponevano censure già esaminate e disattese nei gradi di merito. In particolare, il ricorso contestava la non applicabilità dell'art. 393-bis c.p. sostenendo implicitamente la configurabilità di una condotta arbitraria del soggetto qualificato, e chiedeva altresì la valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di censure già vagliate dai giudici di merito con argomentazioni corrette e non manifestamente illogiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero ripetitivi di questioni già decise nel merito e non proponibili in sede di legittimità. Ha inoltre evidenziato la non applicabilità, nel caso concreto, dell'art. 393-bis c.p. per assenza di arbitrarietà della condotta del soggetto qualificato, e ha ritenuto non sindacabile in cassazione il giudizio di merito che aveva escluso la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha escluso la sua applicabilità nel caso concreto, ritenendo insussistente ogni profilo di arbitrarietà della condotta del soggetto qualificato.
La Corte ha richiamato il giudizio di merito che aveva escluso la particolare tenuità del fatto sulla base del disvalore oggettivo della condotta, giudizio non sindacabile in cassazione nei termini prospettati.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni accessorie sulle spese processuali e sulla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia logica, coerente e giuridicamente corretta.
- La causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p. non è applicabile quando, alla luce degli accertamenti di merito, difetti un'effettiva arbitrarietà della condotta del soggetto qualificato.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., se fondata su apprezzamenti di merito relativi al disvalore oggettivo della condotta e non viziata da manifeste illogicità, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti propri del controllo di legittimità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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