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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36350/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società riceveva una cartella esattoriale per il pagamento di una tassa locale, notificata dal concessionario della riscossione per conto del Comune. La società contestava la relata di notifica, ritenendola falsa nella parte in cui attestava la consegna al legale rappresentante, e proponeva querela di falso contro l'atto di notifica, citando in giudizio la società che aveva curato materialmente la notificazione. Il tribunale adito, rilevando d'ufficio una questione di competenza territoriale inderogabile, riteneva competente un altro tribunale sul presupposto che la società resistente non avesse provato una sede effettiva nel circondario del giudice adito, ma solo una sede amministrativa. La ricorrente impugnava tale decisione con regolamento di competenza, deducendo violazione degli artt. 19 e 46 c.p.c. e dell'art. 2193 c.c., sostenendo che la sede amministrativa risultante dal registro delle imprese equivalesse a sede effettiva e fosse quindi idonea a radicare la competenza.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per regolamento di competenza. Ha ritenuto errata la decisione del tribunale nella parte in cui distingueva, ai fini della competenza territoriale della persona giuridica, tra sede amministrativa e sede effettiva, escludendo che la prima potesse valere come criterio di collegamento. La Corte ha ribadito che l'espressione "sede amministrativa" iscritta nel registro delle imprese è idonea a sintetizzare il concetto di sede effettiva, cioè il luogo in cui si accentrano i rapporti interni e con i terzi e dove operano organi amministrativi o dipendenti. Conseguentemente ha dichiarato la competenza del tribunale adito e ha compensato le spese, tenuto conto che la competenza era stata rilevata d'ufficio e che la controparte non si era costituita.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.c.

    Per le persone giuridiche, individua il foro della sede principale o di una sede secondaria; la sede effettiva rileva ai fini della competenza territoriale.

  • art. 46 c.p.c.

    Consente di far valere la sede effettiva quando essa diverga da quella risultante formalmente; la sede amministrativa può coincidere con la sede effettiva.

  • art. 17 c.p.c.

    Richiamato dal giudice di merito come norma sulle regole di competenza applicabili alla querela di falso.

  • art. 2193 c.c.

    Richiamato a sostegno del rilievo delle risultanze del registro delle imprese nella prova della sede della società.

Massime di principio

  • Nelle controversie che coinvolgono persone giuridiche, la sede amministrativa risultante dal registro delle imprese può costituire indice sufficiente della sede effettiva ai fini della competenza territoriale.
  • La sede effettiva della persona giuridica coincide con il luogo in cui sono stabilmente accentrate le attività di amministrazione e direzione e dove operano gli organi o i dipendenti dell'ente.
  • Ai fini del radicamento della competenza, il giudice non può escludere il rilievo della sede amministrativa solo perché non è etichettata come "sede effettiva", se dagli atti risulta che in quel luogo si svolge l'attività amministrativa dell'ente.
  • In presenza di querela di falso e di questione di competenza rilevata d'ufficio, la decisione va comunque verificata alla luce dei criteri legali di collegamento della persona giuridica, senza introdurre distinzioni non previste dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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