Cassazione Civile, Ordinanza n. 16834/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in appello, del diritto di una lavoratrice/assicurata alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, con decorrenza dall'1.5.2017, cioè dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa. L'INPS ha impugnato la decisione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 12 d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, sostenendo che la Corte territoriale non aveva applicato il differimento di un anno previsto dalla norma per l'accesso alla pensione di vecchiaia. La controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del motivo per novità della questione, ma l'INPS ha replicato che la censura era di puro diritto e non richiedeva nuovi accertamenti di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità, perché la questione di diritto era deducibile in legittimità in assenza di nuovi accertamenti fattuali. Nel merito ha accolto il ricorso, affermando che il regime di differimento dell'art. 12 d.l. n. 78/2010 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'80%, in quanto la norma ha un ambito soggettivo ampio e comprende anche i soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia secondo gli specifici ordinamenti. Poiché la Corte d'appello non si è attenuta a tale principio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992
pensione di vecchiaia anticipata
individua il titolo pensionistico riconosciuto dalla Corte d'appello, poi riformato in cassazione alla luce della disciplina sopravvenuta sul differimento dell'accesso alla pensione.
la disposizione sul differimento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia si applica in modo ampio anche agli invalidi in misura non inferiore all'80%, non solo ai soggetti che maturano i requisiti anagrafici generali dal 2011.
norma di conversione del d.l. n. 78/2010 richiamata quale base del regime di posticipazione dell'accesso al trattamento pensionistico.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato solo per la riserva di deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
Massime di principio
- In sede di legittimità è deducibile una nuova questione di diritto quando non richieda accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; il divieto riguarda le questioni che implichino indagini fattuali estranee al giudizio di cassazione.
- Il differimento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia previsto dall'art. 12 d.l. n. 78/2010 opera anche nei confronti degli assicurati che accedono al trattamento in base a specifici ordinamenti, compresi gli invalidi in misura non inferiore all'80%.
- Ai fini dell'applicazione delle norme che regolano la decorrenza del trattamento pensionistico, rileva il tenore testuale ampio della disposizione, che può ricomprendere categorie non espressamente nominate ma incluse nella clausola generale riferita agli "altri casi" e agli "specifici ordinamenti".
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