Cassazione Penale, Sentenza n. 28975/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pantaleo era stato condannato per aver attestato falsamente, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza (Rdc), il possesso del requisito della residenza decennale richiesto dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2, del d.l. n. 4/2019; l'imputato sosteneva che, a seguito di pronunce comunitarie e costituzionali (e richiamando il principio di retroattività della legge più favorevole), la previsione della residenza decennale fosse discriminatoria e/o illegittima e dunque avrebbe dovuto applicarsi la norma più favorevole con effetto retroattivo o, in subordine, rinviare questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'UE.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi presentati: ha richiamato la recente giurisprudenza della stessa Sezione (sent. n. 26397/2025) e le pronunce sovraordinate (sentenza CJUE 29/07/2024 e sentenza Corte costituzionale n. 31/2025) che hanno escluso la legittimità della residenza decennale, sostituendola con un parametro di cinque anni; tuttavia, alla data della domanda (16/04/2020) il ricorrente non possedeva nemmeno il requisito dei cinque anni (era residente solo dal 10/06/2020), per cui la nullità/annullamento della previsione decennale non produceva un vantaggio concreto per l'imputato. Né sussisteva motivo per rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE, posto che la Corte costituzionale aveva già dato soluzione alla questione di compatibilità con il diritto UE. Perciò la condanna per falsità in ordine al requisito di residenza è stata confermata e il ricorso respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia "per almeno 10 anni"
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte che prevedeva il termine decennale, ritenendolo sproporzionato; la stessa Corte ha indicato come parametro ragionevole il termine di cinque anni, che ricompone la ragionevolezza e l'assenza di discriminazione.
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 3
Norma che disciplina l'accesso al beneficio (Rdc); nel caso l'imputato aveva attestato falsamente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 per ottenere il beneficio.
Legge n. 26/2019, art. 7, comma 1 (norma penale richiamata)
Norma penale che punisce le false dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza; applicata al caso perché il ricorrente attestò falsamente il possesso del requisito della residenza.
Codice penale, art. 2 (principio di irretroattività della legge più favorevole)
Il ricorrente invocava l'applicazione retroattiva della pronuncia più favorevole; la Corte ha applicato il principio solo se la norma o la relativa interpretazione risultano effettivamente più favorevoli e operanti sul fatto commesso: qui la declaratoria costituzionale ha eliminato il termine decennale ma fissato cinque anni e il ricorrente non soddisfaceva nemmeno quel requisito alla data della domanda, quindi non è applicabile alcuna misura di favore.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 267
Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE è stata ritenuta superflua perché la Corte costituzionale aveva già fornito una soluzione di illegittimità e la questione non richiedeva ulteriore interpretazione comunitaria ai fini del giudizio penale.
Decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea 29/07/2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22
ha analizzato l'art. 11, par. 1, lett. d) della direttiva 2003/109/CE rilevando la tutela paritaria per alcune prestazioni sociali
La Corte di giustizia ha ritenuto discriminatori taluni requisiti di lunga residenza imposti dagli Stati membri (con riguardo ai cittadini di paesi terzi tutelati dalla direttiva 2003/109/CE); tale pronuncia ha inciso sul dibattito interpretativo nazionale ma non ha automaticamente determinato la cessazione della punibilità nel caso concreto.
Corte costituzionale, sentenza n. 31 del 20/03/2025
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2, del d.l. n. 4/2019 nella parte in cui prevedeva la residenza "per almeno 10 anni", anziché prevedere "per almeno 5 anni"
La Corte costituzionale ha ritenuto il termine decennale sproporzionato e in contrasto con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità; ha fissato il parametro di cinque anni come riferimento ragionevole e ha eliminato la barriera decennale con efficacia erga omnes, ricomponendo il quadro con il diritto UE.
Corte di cassazione, Sez. pen., sentenza n. 26397 del 03/06/2025 (Nazar)
Pronuncia della stessa Sezione che ha trattato un caso analogo e ha confermato che, alla luce delle pronunce comunitarie e costituzionali, l'assenza del requisito della residenza va valutata alla data della domanda e che la declaratoria di illegittimità non comporta automaticamente benefici retroattivi se il requisito rideterminato non risulta comunque posseduto.
Massime di principio
- La verifica del possesso del requisito della residenza per il Rdc va compiuta alla data di presentazione della domanda: se non è soddisfatto neppure il parametro ridotto (es. cinque anni), la declaratoria di illegittimità del termine maggiore non crea automaticamente un vantaggio per il richiedente.
- Il principio di retroattività della legge più favorevole (art. 2 c.p.) si applica solo se la nuova norma o interpretazione giurisprudenziale produce effettivo vantaggio sul fatto commesso; l'esistenza di una pronuncia favorevole non annulla automaticamente le responsabilità quando il criterio sostitutivo non è comunque soddisfatto.
- Le pronunce della Corte costituzionale che incidono sulla compatibilità con il diritto UE possono rendere non necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (art. 267 TFUE), quando la questione è già stata risolta a livello costituzionale con efficacia erga omnes.
- Le decisioni della Corte di giustizia dell'UE che rilevano discriminazioni su requisiti di residenza (soprattutto per cittadini di paesi terzi) devono essere armonizzate con l'ordinamento costituzionale nazionale; la soluzione nazionale può estendere l'effetto erga omnes per evitare "discriminazioni alla rovescia".
- In procedimenti penali per false dichiarazioni finalizzate a ottenere prestazioni sociali, è cruciale provare che, alla data della richiesta, il dichiarante non possedeva il requisito richiesto: la sussistenza del reato prescinde dalla successiva modifica normativa, quando il fatto rimane illecito nella sua dimensione temporale.
- Nel progettare impugnazioni, valutare se sostenere contemporaneamente questioni di legittimità costituzionale, rinvii pregiudiziali e/o applicazione della legge più favorevole; l'efficacia dell'argomentazione dipende dall'assetto temporale dei fatti rispetto alle pronunce sovraordinate.
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