Cassazione Penale, Sentenza n. 36205/2023 del 30/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena, ex art. 168 c.p., adottata a seguito di una nuova condanna commessa il 15/06/2013. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 168 c.p., sostenendo che all'epoca dei fatti (2006-2007) era minorenne ai fini del limite di età (meno di 21 anni) e che, quindi, ai sensi dell'art. 163, comma 4, il limite massimo per la concessione della sospensione era di 2 anni e 6 mesi; sommando le pene delle due sentenze si arriverebbe a 2 anni, 3 mesi e 10 giorni, inferiore a tale soglia, per cui, in applicazione del favor rei, la revoca non sarebbe dovuta.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che, quando dopo una prima condanna con sospensione condizionale interviene una seconda condanna per delitto senza sospensione e commessa entro il quinquennio dall'irrevocabilità della prima, la revoca della sospensione è obbligatoria per il giudice dell'esecuzione, indipendentemente dal cumulo delle pene. La valutazione sulla eventuale reiterazione del beneficio, anche in base ai limiti di durata di cui all'art. 163 c.p., spetta al giudice della cognizione; nel caso in esame la seconda pena non era sospesa, quindi la deroga non si applicava. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La clausola di riserva del primo comma impone la revoca della sospensione condizionale in caso di nuova condanna per delitto entro il quinquennio, salvo che il giudice di cognizione abbia già disposto diversa valutazione in sede di rinovazione del beneficio; quindi il giudice dell'esecuzione deve disporre la revoca quando la seconda condanna non abbia sospensione.
Stabilisce i limiti massimi di pena per la concessione o reiterazione della sospensione (limiti diversi per chi aveva meno di 21 anni al momento del fatto). Tuttavia, secondo la Corte, il relativo controllo sulla reiterazione del beneficio compete al giudice della cognizione, non al giudice dell'esecuzione chiamato a revocare la sospensione in presenza di una seconda condanna non sospesa.
Richiamato dalla clausola di riserva di cui all'art. 168; implica che la possibilità di reiterare il beneficio in ipotesi di nuova condanna rientra nell'ambito della valutazione del giudice di cognizione, non dell'esecuzione, salvo casi in cui la seconda pena sia già stata sospesa.
Indica i motivi di ricorso per cassazione invocati dal difensore (inosservanza o erronea applicazione di norme sostanziali), qui relativi agli artt. 163 e 168 c.p.; la Corte però ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.
Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma e condannato il ricorrente alle spese e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende, ritenendo assente colpa grave nella proposizione del ricorso in base alla sentenza n.186/2000 della Corte costituzionale.
disp. att. art. 173 cod. proc. pen.
Norma procedurale citata limitatamente alla necessità di enucleare il motivo nei limiti strettamente necessari per la motivazione; qui la Corte ha utilizzato la motivazione semplificata.
Sent. Corte Costituzionale
Richiamata in relazione all'onere delle spese: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per qualificare come colposa la proposizione del ricorso, ma ha comunque applicato l'onere previsto dall'art. 616 c.p.p. in misura equitativa.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021 (Ahmetovic); Sez. 1, n. 24639 del 27/05/2015 (Badanac); Sez. 1, n. 8465 del 27/01/2009 (Safranovych)
Costante giurisprudenza che conferma come la revoca della sospensione da parte del giudice dell'esecuzione sia obbligatoria quando intervenga una seconda condanna non sospesa entro il quinquennio, e che la valutazione sulla reiterazione del beneficio spetti al giudice della cognizione.
Massime di principio
- Se a seguito di una prima condanna con sospensione condizionale interviene una seconda condanna per delitto senza sospensione entro il quinquennio dall'irrevocabilità della prima, il giudice dell'esecuzione deve revocare la sospensione, indipendentemente dal cumulo delle pene.
- Il controllo sul rispetto dei limiti di durata previsti dall'art. 163 c.p. per la concessione o la reiterazione della sospensione compete primariamente al giudice della cognizione; il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi a tale valutazione quando la seconda pena non sia stata sospesa.
- La circostanza che il condannato fosse minorenne o avesse meno di 21 anni al momento del fatto (con conseguente diverso limite di durata per la sospensione) rileva ai fini del computo dei limiti solo nella fase di concessione/reiterazione del beneficio, non come ostativo automatico alla revoca disposta dal giudice dell'esecuzione dopo una nuova condanna non sospesa.
- In casi analoghi è essenziale verificare se la seconda condanna abbia o meno benefici (sospensione). Se anche la seconda pena è stata sospesa, può aprirsi spazio per una valutazione sul cumulo e sulla reiterazione del beneficio; se non lo è, la revoca è generalmente obbligatoria.
- La proposizione del ricorso in cassazione privo di prospettive ragionevoli può determinare l'inammissibilità e l'applicazione delle spese e delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 616 c.p.p.; valutare sempre la solidità giuridica prima di impugnare.
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