Cassazione Civile, Ordinanza n. 36262/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, fondato su un accertamento sintetico del reddito desunto dalla disponibilità e dall’uso, nel nucleo familiare, di quattro autoveicoli e ventiquattro immobili. In primo grado era stato accolto solo parzialmente il ricorso, perché il giudice aveva ritenuto sufficientemente provato che le spese di mantenimento di alcuni immobili non gravassero sul contribuente. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo la nullità dell’atto di appello dell’Ufficio perché sottoscritto da soggetto diverso dal direttore e senza prova di delega. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione del medesimo art. 38, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto legittimo l’accertamento sintetico senza valorizzare la prova del concorso di terzi nelle spese relative agli immobili.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che negli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate, nel processo tributario, la rappresentanza può essere esercitata anche da personale preposto al reparto competente, senza necessità di una speciale procura, salvo specifica contestazione della non appartenenza all’ufficio o dell’usurpazione del potere; nel caso concreto il contribuente non aveva assolto il relativo onere. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di appello, attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel giudizio, è richiamato come norma evocata dal contribuente per contestare la legittimità dell’accertamento e la sottoscrizione dell’atto di appello; la Corte precisa però che la censura sulla rappresentanza dell’Agenzia è infondata in mancanza di specifica contestazione sulla provenienza dell’atto da soggetto non legittimato.
art. 66 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
È richiamato per affermare che le norme del regolamento di amministrazione consentono agli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate di stare in giudizio e di essere rappresentati anche da personale preposto al reparto competente, senza speciale procura.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato ai fini del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario gli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate possono stare in giudizio e possono essere rappresentati anche da personale preposto al reparto competente, senza necessità di una speciale procura, salvo che la controparte contesti specificamente la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o l’usurpazione del potere.
- La contestazione della legittimazione processuale dell’ufficio deve essere specifica e tempestiva; in mancanza, non può essere dedotto validamente in cassazione un difetto di rappresentanza fondato sulla sola sottoscrizione dell’atto da parte di soggetto diverso dal direttore.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una nuova valutazione del materiale probatorio: la censura è inammissibile quando mira soltanto a sovvertire l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito abbia ritenuto non provata la deduzione del contribuente circa l’altrui assunzione delle spese poste a base dell’accertamento sintetico, tale apprezzamento non è riesaminabile come fatto dalla Corte di cassazione.
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