Cassazione Penale, Sentenza n. 44775/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26/06/2024 che aveva respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo di continuazione tra la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi irrevocabile il 14/07/2023 (sent. 204/2023) e la sentenza della Corte d'Appello di Lecce irrevocabile il 03/05/2024 (sent. 1429/23). Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e motivazione illogica, sostenendo l'omogeneità del bene protetto (patrimonio dei creditori), la contiguità temporale di molte condotte (in particolare relativi al 2008) e il collegamento logico/strumentale tra le condotte poste in essere a favore della Palcogi costruzioni s.r.l. e a danno della Palma Costruzioni s.r.l., nonché la presenza di indici sintomatici di un unico disegno criminoso.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: l'ordinanza impugnata aveva già valutato le stesse argomentazioni e le aveva ritenute insufficienti a dimostrare l'unicità del disegno criminoso. In particolare, il giudice ha valutato il tempus di commissione dei singoli fatti (distinguendo condotte di bancarotta documentale dal 2008 e condotte distrattive dal 2011) e ha rilevato che la condotta per cui era intervenuta la seconda condanna era una distrattiva commessa in veste di extraneus a vantaggio di diversa società (Palcogi) e in un momento successivo rispetto alla cessione del ramo d'azienda, con evoluzione patrimoniale non prevedibile al momento della prima condotta. La Corte ha ribadito i requisiti per riconoscere la continuazione (programmazione iniziale, indici concreti come omogeneità del bene, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità ecc.) e ha sottolineato che il ricorrente non ha fornito elementi nuovi idonei a dimostrare una programmazione unitaria. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al principio di continuazione; interpretato come criterio che richiede la programmazione iniziale di più condotte verso un unico fine per riconoscere l'unicità del disegno criminoso
Richiamato in quanto norma rilevante nella fase esecutiva per le istanze sul riconoscimento del vincolo di continuazione e per la competenza del giudice dell'esecuzione
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo), Rv. 270074
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017
Richiama i criteri probatori per la continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e necessità di dimostrare che i reati successivi fossero programmati già al momento del primo reato
Sez. 1, n. 14188 del 30/03/2010 (Russo), Rv. 246840
Sez. 1, n. 14188 del 30/03/2010
Stabilisce il ruolo del giudice dell'esecuzione nel verificare, anche d'ufficio e mediante approfondita disamina degli atti, l'esistenza di dati sostanziali di possibile collegamento fra reati
Massime di principio
- Chi chiede il riconoscimento della continuazione deve dimostrare elementi specifici e concreti di una programmazione unitaria; la mera riproposizione di argomentazioni già respinte non è sufficiente.
- La sola contiguità temporale e l'omogeneità del bene giuridico tutelato non bastano a fondare la continuazione: è necessaria prova che i reati successivi fossero previsti, almeno nelle linee essenziali, fin dall'inizio del progetto criminoso.
- Il giudice valuta il momento di commissione dei singoli fatti (non solo le date delle declaratorie di fallimento) e distingue tra diverse tipologie di bancarotta (documentale vs distrattiva) e il ruolo dell'agente in ciascun episodio.
- Condotte commesse come "extraneus" a vantaggio di una società diversa o che portano vantaggio a soggetti non prevedibili al momento del primo reato sono elementi che ostano al riconoscimento della continuità.
- In fase esecutiva il giudice può acquisire d'ufficio elementi e richiede che il ricorrente apporti novità probatorie; senza tali elementi il ricorso sarà probabilmente rigettato e il ricorrente condannato alle spese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44506/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44507/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44508/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44509/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44510/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44511/2024 del 05/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →