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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28674/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva solo ridotto la pena ma confermato la responsabilità penale per due capi di imputazione. Con l'unico motivo deduceva carenza di motivazione sull'affermazione di responsabilità e sosteneva che il giudice di merito avrebbe dovuto esplicitare le ragioni del mancato rilievo di una causa di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. La censura è stata ritenuta del tutto generica, perché formulata in modo assertivo e non calato nelle specificità del caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Richiamato come titolo di responsabilità confermato in appello per uno dei capi di imputazione.

  • art. 495 c.p.

    Richiamato come titolo di responsabilità confermato in appello per il secondo capo di imputazione.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente come parametro per sostenere l'obbligo del giudice di merito di rilevare immediatamente una causa di proscioglimento, ma la doglianza è stata reputata generica.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a deduzioni meramente assertive e non correlate alle specificità della decisione impugnata, senza una puntuale critica della motivazione.
  • La censura sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. deve indicare in modo concreto le ragioni per cui dagli atti emergerebbe immediatamente una causa di proscioglimento; una prospettazione generica non consente il vaglio di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e può essere condannato a una somma in favore della Cassa delle ammende se l'inammissibilità è connotata da colpa.
  • La rideterminazione in mitius del trattamento sanzionatorio in appello non impedisce la conferma della responsabilità e, se il ricorso non investe specificamente tale conferma con motivi ammissibili, la decisione di merito resta ferma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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