Cassazione Penale, Sentenza n. 17647/2026 del 15/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'assoluzione per non punibilità a causa della particolare tenuità del fatto, denunciando mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. e, c.p.p.). In particolare ha contestato l'assenza di riferimenti verificabili alle componenti oggettive e soggettive del reato di ricettazione (possesso prolungato del telefonino, valore dell'oggetto e modalità d'uso), sostenendo che tali elementi esulerebbero dal perimetro della tenuità e che la sentenza del Tribunale non avrebbe fornito un reale giudizio sui dati informativi disponibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che non sussistesse l'apparenza motivazionale o la manifesta illogicità denunciata: il Tribunale aveva dato una motivazione adeguata mostrando di aver applicato correttamente i parametri della non punibilità per particolare tenuità del fatto (scarsa intensità del dolo, minimo disvalore sociale della condotta, assenza di particolari effetti dannosi), e la Corte di cassazione non può rielaborare i fatti né sostituirsi alla valutazione dei giudici di merito. Di conseguenza l'assoluzione di Loredana per particolare tenuità del fatto è stata confermata.
Norme richiamate
art. 606, lett. e, cod. proc. pen.
Rinvio alla norma che consente la cassazione per mancata o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha valutato che il vizio denunciato non ricorreva perché la motivazione del Tribunale soddisfaceva i requisiti minimi di completezza e logicità.
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate in relazione alla trattazione del ricorso in camera di consiglio senza la presenza delle parti per mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini.
Norma sostanziale sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri indicati (intensità del dolo, minore offesa sociale, assenza di danni significativi) da parte del Tribunale.
Giurisprudenza citata (es. Sez. 1, n. 4787/1993; Sez. U., n. 25932/2008)
La Corte ha richiamato i principi giurisprudenziali che definiscono il concetto di "motivazione apparente" e i limiti del sindacato in cassazione: la motivazione è viziata solo se manca dei requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità o se vi è uno strappo evidente tra premesse e conclusioni.
Massime di principio
- Per ottenere la cassazione per vizi di motivazione occorre dimostrare una mancanza totale o una manifesta illogicità della motivazione, non una semplice divergenza di valutazione tra giudici.
- La Corte di cassazione non può rielaborare i fatti né sostituirsi alla valutazione del giudice di merito; il sindacato è limitato ai vizi di diritto e alla manifesta illogicità o carenza motivazionale grave.
- La motivazione è sufficiente se illustra, anche in termini globali, le ragioni del convincimento e dimostra di aver considerato i fatti decisivi; non è obbligatorio un'analisi dettagliata di ogni prova richiesta dalle parti.
- Nell'applicare la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) il giudice deve valutare l'intensità del dolo, il disvalore sociale della condotta e l'eventuale assenza di effetti dannosi: la mera durata del possesso o il valore dell'oggetto non escludono automaticamente la tenuità se gli altri parametri la giustificano.
- Un ricorso del pubblico ministero basato su carenze motivazionali deve indicare elementi concreti che rendano la motivazione incomprensibile o incoerente; critiche generiche non sono sufficienti per ribaltare una valutazione di merito.
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