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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26798/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato e censura la sentenza della Corte d'appello di Napoli con sei motivi: (1) erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme a pena di nullità/inammissibilità/decadenza, mancata assunzione di una prova decisiva e vizi di motivazione; (2) erronea e superficiale valutazione delle prove; (3) mancata o manifesta illogicità della motivazione; (4) violazione di legge e illogicità della decisione; (5) illogicità della decisione con richiesta di assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p.; (6) violazione di legge in punto trattamento sanzionatorio, con richiesta di riduzione della pena e concessione dei benefici di legge. La Corte di cassazione rileva che le censure sono generiche, reiterative di doglianze già dedotte in appello e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, non indicando specificamente ragioni di fatto e di diritto idonee a censurare la decisione. I motivi sub 1-5 sono inoltre diretti a ottenere una nuova valutazione del merito probatorio, estranea al giudizio di legittimità; il motivo sub 6 è parimenti generico e reiterativo, perché non si confronta con la motivazione sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché privo dei requisiti di specificità e non manifestamente fondato. Evidenzia che la sentenza d'appello era congruamente e logicamente motivata, che le censure miravano a una rivalutazione del merito e che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, se sorretta da motivazione non illogica. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato come parametro di ammissibilità del ricorso: le doglianze devono essere specifiche e adeguatamente articolate.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato per affermare che il ricorso privo dei requisiti di legge è inammissibile.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Evocato dal ricorrente per chiedere assoluzione, ma la Corte non ravvisa i presupposti per un proscioglimento nel merito.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato in tema di determinazione della pena e discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale criterio per la graduazione della pena da parte del giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando propone censure generiche, meramente reiterative di quelle già dedotte in appello e non si confronta con la motivazione della decisione impugnata.
  • La contestazione della valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito non è ammissibile in cassazione se mira soltanto a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se non confronta specificamente la motivazione sul punto e tende a sollecitare una nuova valutazione di congruità della pena; la quantificazione della pena resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e con motivazione non illogica.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario un effettivo confronto con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con indicazione puntuale e concreta delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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