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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33269/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato l'avviso di accertamento TARES 2013 relativo a un immobile adibito ad abitazione-studio. La ricorrente proponeva due censure: (1) violazione dell'art. 52 d.lgs. 446/97 (e principio di irretroattività) sostenendo che la tariffa usata dal Comune derivava dal Regolamento comunale del 16/9/2013 e non poteva applicarsi al 2013; (2) vizio di fatto sul computo della superficie imponibile (Comune avrebbe letto male la planimetria aumentando la superficie da 145 a 322 mq, includendo soffitta non abitabile, cantina senza areazione e 85 mq intestati al coniuge e utilizzati come studio).

La decisione

Il ricorso in cassazione è dichiarato inammissibile per carenza di conformità al modello di cui all'art. 366 c.p.c., in particolare per omissione di una chiara e completa esposizione dei fatti di causa (art. 366, comma 1, n.3). La Corte ha ritenuto che mancassero nel ricorso gli elementi essenziali (descrizione dell'immobile, motivi originari, decisioni dei giudici di merito, contenuto delle censure in appello) e che le doglianze non fossero correlate con la ricostruzione dei fatti e del decisum. Non è stato dunque esaminato il merito delle doglianze (irretroattività della tariffa o errore metrico). Condanna della ricorrente alle spese di giudizio: euro 600,00 oltre euro 200,00 per esborsi e rimborso forfettario; indicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 DPR n.115/2002 (come modificato).

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Norma richiamata per definire i vizi dedotti in cassazione (violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha osservato che le doglianze dedotte con riferimento a questa norma non potevano essere esaminate perché il ricorso non rispettava i requisiti formali di esposizione dei fatti prescritti dall'art.366 c.p.c.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare l'inammissibilità del ricorso: il ricorso per cassazione deve contenere, anche se sinteticamente, l'esposizione dei fatti di causa, con la rappresentazione delle posizioni processuali e del petitum; la mancanza di tali elementi rende inammissibile il ricorso.

  • D.Lgs. 446/1997, art. 52

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il calcolo della tassa basato su tariffa approvata con regolamento comunale 16/9/2013. La Corte tuttavia non si è pronunciata sul merito (irretroattività) perché la questione non è stata esaminata causa l'inammissibilità formale del ricorso.

  • Principio di irretroattività e norme richiamate

    art.11 preleggi; art.3 L. 212/2000

    La ricorrente invocava il principio di irretroattività delle norme tributarie (con riferimento agli articoli citati) per sostenere che la tariffa regolamentare del 16/9/2013 non potesse applicarsi al 2013; la Corte non ha valutato il merito per ragioni formali.

  • Regolamento Comunale (16.9.2013)

    Regolamento Comunale 16/9/2013

    Atto comunale che, secondo la ricorrente, avrebbe introdotto la tariffa contestata con efficacia non retroattiva. La questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte in relazione al principio della 'doppia conforme': il ricorso per cassazione basato sul n.5 dell'art.360 è inammissibile se non si indicano le ragioni di fatto sulle quali si fondano le decisioni di primo e secondo grado dimostrando la loro diversità. La Corte ha rilevato che la ricorrente non ha assolto a questo onere.

  • D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater (modificato L. n.228/2012)

    art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, come modificato dalla L. n.228/2012

    Norma richiamata in relazione al contributo unificato; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione degli obblighi di versamento a carico della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere, anche in forma sintetica, l'esposizione chiara ed esaustiva dei fatti di causa (posizioni delle parti, petitum, atti introduttivi); l'omissione di tali elementi comporta inammissibilità.
  • Quando si deduce la violazione di norme tributarie (es. irretroattività di regolamenti o tariffe), è necessario che la questione risulti ben posta e svolta nei gradi di merito; in cassazione non può emergere ex novo una ricostruzione dei fatti o dei motivi non utilizzati precedentemente.
  • Per proporre motivo ex art.360, n.5 (omesso esame di fatto decisivo) occorre indicare chiaramente quale fatto sia stato omesso e, se sussiste una 'doppia conforme', spiegare le ragioni di fatto cui si è ispirata ciascuna decisione di merito e perché esse differiscono.
  • Le censure che attaccano il comportamento dell'ente impositore senza collegamento diretto e documentato con la decisione impugnata sono insufficienti in cassazione: il giudice di legittimità valuta la correttezza formale e la regolarità dell'istruttoria e della motivazione dei giudici di merito, non rifà il processo.
  • Se l'obiettivo è ottenere controllo sulla quantificazione della base imponibile (es. superficie tassabile), è essenziale che tutte le circostanze fattuali e documentali siano esposte e discusse nei giudizi di merito affinché possano essere adeguatamente riesaminate in sede di legittimità.

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