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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47385/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale disposto dal Tribunale di Sorveglianza. Due motivi: 1) violazione dell'art. 47 L. 354/75 e vizio di motivazione: si contestava che la semplice applicazione di una misura cautelare custodiale non impone automaticamente la revoca della misura alternativa e che il Tribunale avrebbe dovuto valutare se gli elementi della misura cautelare fossero sintomatici del fallimento dell'esperienza rieducativa; inoltre si contestava che i reati fine erano anteriori alla concessione della misura mentre il reato associativo sarebbe stato commesso fino al 2023; si denunciava la preclusione ai benefici penitenziari per anni tre derivante dalla revoca. 2) violazione dell'art. 47 L. 354/75 e vizio di motivazione: si censurava la revoca con efficacia ex tunc senza considerare il tempo già scontato in misura alternativa e le relazioni del servizio sociale che non avevano segnalato criticità.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima la revoca dell'affidamento in prova, ritenendo che la misura cautelare fosse stata applicata per un reato di particolare gravità (contestata appartenenza all'associazione di tipo mafioso 'Ndrangheta') e che la contestazione cautelare coprisse un periodo fino all'aprile 2023, quindi anche successivo alla concessione della misura alternativa; poiché l'inizio della consumazione del reato era anteriore alla concessione, il Tribunale non aveva conosciuto elementi decisivi al momento della concessione e la gravità complessiva dei fatti e la loro incompatibilità con il programma rieducativo giustificavano la revoca con efficacia retroattiva. È stata inoltre confermata la non-sufficienza della mera sospensione dell'esecuzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 47 L. 354/1975

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai criteri di revoca delle misure alternative; la Corte ha valutato l'applicabilità della norma nel quadro della valutazione della compatibilità della condotta con il programma rieducativo, ritenendo non fondata la censura sul suo punto.

  • art. 94, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94, comma 6

    La revoca dell'affidamento in prova può essere disposta anche per fatti antecedenti alla misura quando emergano elementi nuovi e gravi non conosciuti al momento della concessione che modificano la prognosi favorevole.

  • Giurisprudenza di riferimento (massime citate)

    Sent. n. 16337 del 26/01/2024 Rv. 286240; Sent. n. 35781 del 27/11/2020 Rv. 280095; Sent. n. 36503 del 06/06/2018 Rv. 273614; Sent. n. 36470 del 29/04/2021 Rv. 282007

    Costante orientamento secondo cui: la misura cautelare non comporta automaticamente la revoca dell'affidamento in prova; la revoca è ammessa se dal provvedimento cautelare emergono nuovi elementi tali da mutare la valutazione prognostica originaria; il giudice deve motivare anche sulla decorrenza della revoca tenendo conto della condotta tenuta in prova e delle prescrizioni eseguite.

Massime di principio

  • La notifica o applicazione di una misura cautelare custodiale non determina automaticamente la revoca di una misura alternativa: è necessaria una valutazione della rilevanza dei fatti emersi rispetto alla prognosi favorevole originaria.
  • La revoca può essere disposta anche per fatti antecedenti alla concessione della misura alternativa se emergono elementi nuovi e gravi non conosciuti al momento della concessione che rendono incompatibile la continuazione dell'affidamento.
  • Nel valutare la revoca il giudice deve motivare specificamente sulla gravità oggettiva e soggettiva del comportamento, sulla condotta tenuta durante il periodo di prova e sulla concreta incidenza delle prescrizioni; questi elementi influenzano anche la determinazione della decorrenza della revoca (ex tunc vs ex nunc).
  • Relazioni positive del servizio sociale e tempo già trascorso in misura alternativa sono elementi rilevanti ma non decisivi: possono attenuare la necessità di revoca solo se non vengono superati dalla gravità dei nuovi elementi emersi.
  • L'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso è generalmente incompatibile con i programmi rieducativi sottesi alle misure alternative e giustifica una valutazione rigorosa circa la prosecuzione dell'affidamento.

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