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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14781/2025 del 02/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui il Comune ha liquidato la TARES per l'anno 2013 su una serie di immobili di proprietà del contribuente. In appello erano rimaste controverse le posizioni catastali n. 1422, 1426, 1428 e 1430. La commissione regionale ha ritenuto legittima la pretesa fiscale perché il Comune aveva invitato il contribuente a fornire chiarimenti sulle differenze tra superfici dichiarate e superfici riscontrate, senza ottenere risposta; per alcuni immobili ha valorizzato l'intestazione catastale in capo al contribuente e, per l'immobile n. 1422, ha ritenuto non provato il rilascio al proprietario dopo la locazione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: ha denunciato violazione di norme sulla TARSU/TARES, sul procedimento di accertamento e sulla motivazione dell'atto, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto svolgere una puntuale istruttoria e provare la debenza del tributo; ha contestato il mancato accoglimento dell'istanza di esibizione di documenti presso Enel sui consumi; ha lamentato omessa pronuncia sulla posizione n. 1429; ha ribadito che l'immobile n. 1422 era vuoto e senza utenze; ha sostenuto che gli immobili nn. 1426, 1428 e 1430 erano rispettivamente cappella privata, unità ad uso proprio e magazzino agricolo/rurale, quindi non tassabili o esenti. La Corte ha ritenuto parte dei motivi inammissibili perché formulati come un terzo grado di merito, perché cumulavano vizi eterogenei o denunciavano l'omesso esame di istanze istruttorie e non di fatti storici, e perché alcune nuove circostanze fattuali erano state introdotte solo in appello in violazione del divieto di nova nel processo tributario. Quanto al merito, ha confermato che, per la TARES, il presupposto impositivo è la disponibilità dell'immobile potenzialmente produttivo di rifiuti, con presunzione superabile solo da prova contraria del contribuente, il quale deve anche fornire le informazioni utili a ottenere l'esclusione dalla superficie tassabile. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso.

La decisione

La Corte ha respinto tutti i motivi del ricorso. Ha affermato che il Comune poteva legittimamente fondare la tassazione sulla base dell'intestazione catastale e del criterio legale/regolamentare di determinazione della superficie imponibile, in assenza di prova contraria del contribuente e di una specifica dichiarazione di non tassabilità. Ha dichiarato inammissibili i motivi che miravano a un riesame del merito o che introducevano questioni fattuali nuove in appello, e ha ritenuto non sindacabile in cassazione il mancato esercizio del potere istruttorio di esibizione, essendo tale potere discrezionale e residuale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere usato per veicolare censure di merito o contestazioni fattuali; la Corte ha escluso l'uso improprio di tale parametro.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande di merito, non a mere istanze istruttorie.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Riguarda l'omesso esame di fatti storici decisivi, non l'omessa valutazione di istanze istruttorie o richieste di prova.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    Il giudice tributario può ordinare l'esibizione di documenti solo in via residuale, quando la prova non sia acquisibile altrimenti; la valutazione è discrezionale e non sindacabile se il diniego non è arbitrario.

  • art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    In appello non possono essere introdotte nuove ragioni di fatto o una diversa causa petendi rispetto al ricorso introduttivo.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte può integrare la motivazione della sentenza impugnata, confermandone il dispositivo se la decisione risulta comunque corretta.

  • art. 14 d.l. n. 201/2011

    "Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale"

    Per la TARES, il comune può determinare la superficie imponibile sulla base della superficie catastale nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 1, commi 161-170, L. n. 296/2006

    Richiamata dal ricorrente come disciplina dell'accertamento; la Corte non ne ha tratto un diverso esito rispetto alla regola sulla prova contraria e sulla legittimità dell'accertamento comunale.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Richiamata come norma sulla motivazione del provvedimento; la censura è stata ritenuta non pertinente o comunque non autosufficiente.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamata per la motivazione degli atti tributari; la Corte ha osservato che il motivo non risultava adeguatamente sviluppato e trascritto.

  • art. 62 d.lgs. n. 507/1993

    Richiamato dal ricorrente in tema di esclusione dal tributo; la Corte ha affermato in via generale che l'esclusione richiede prova dell'oggettiva inutilizzabilità o non tassabilità del bene.

  • art. 64 d.lgs. n. 507/1993

    Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla tassa rifiuti; non ha inciso sull'esito, poiché la Corte ha confermato la debenza del tributo in difetto di prova contraria.

  • art. 70 d.lgs. n. 507/1993

    È richiamato come norma che impone al contribuente un obbligo dichiarativo/informativo per rappresentare le condizioni di non tassabilità.

  • art. 71 d.lgs. n. 507/1993

    Richiamato dal ricorrente; la Corte lo include nel quadro normativo sulla tassa rifiuti senza mutare il principio per cui l'onere di dimostrare l'esenzione grava sul contribuente.

  • art. 72 d.lgs. n. 507/1993

    Richiamato dal ricorrente; la Corte lo menziona nel novero delle norme invocate senza ravvisare violazioni decisive.

  • art. 73 d.lgs. n. 507/1993

    Richiamato dal ricorrente ma ritenuto non pertinente nella disciplina applicabile, essendo la fattispecie regolata dalla TARES e non dalla TARSU.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato in relazione alle presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso al criterio presuntivo legato alla disponibilità dell'immobile, superabile solo con prova contraria del contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ribadito che, una volta provata la disponibilità dell'immobile e la sua astratta produttività di rifiuti, incombe sul contribuente l'onere di provare i fatti impeditivi o escludenti la tassazione.

  • art. 9 regolamento TARES comunale

    Richiamato per l'esenzione di un immobile adibito a magazzino agricolo/rurale; la Corte ha considerato nuova e quindi inammissibile la relativa allegazione in appello.

Massime di principio

  • Nella TARES il presupposto impositivo è la disponibilità di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti; la tassazione opera sulla base di una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo con prova contraria specifica del contribuente.
  • Il contribuente che intenda ottenere l'esclusione totale o parziale di un immobile dalla superficie tassabile deve fornire al comune una puntuale dichiarazione e la prova delle condizioni di non tassabilità, come l'oggettiva inutilizzabilità del bene o la mancanza di presupposti di legge.
  • In cassazione non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito: le censure che sollecitano una nuova valutazione delle prove o che mascherano questioni di fatto come violazioni di legge sono inammissibili.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi, non il mancato accoglimento di istanze istruttorie o richieste di acquisizione documentale.
  • L'ordine di esibizione nel processo tributario è uno strumento residuale e discrezionale del giudice, utilizzabile solo se la prova non sia acquisibile altrimenti e non con finalità esplorative; il suo mancato esercizio non è, di regola, sindacabile in cassazione.
  • Nel processo tributario non possono essere introdotte in appello nuove ragioni di fatto o una diversa causa petendi rispetto al ricorso introduttivo; tali allegazioni sono inammissibili e non possono fondare l'accoglimento del gravame.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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