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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34571/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

Un professionista aveva convenuto in giudizio la società assicuratrice chiedendo il pagamento della differenza tra quanto già ricevuto per una serie di incarichi di consulenza nella liquidazione di sinistri e quanto asseritamente dovuto secondo le tariffe dei periti industriali. La compagnia aveva eccepito, tra l'altro, che la domanda fosse improponibile per abusivo frazionamento del credito, perché il professionista aveva agito con più giudizi separati per pretese analoghe sorte nell'ambito di un rapporto continuativo pluriennale; aveva inoltre eccepito la prescrizione presuntiva. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda; il tribunale, in appello, aveva confermato il merito ritenendo che si trattasse di rapporti autonomi e che non operasse la prescrizione presuntiva. In cassazione la società ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione delle norme sull'abusivo frazionamento del credito e dei canoni di correttezza e buona fede, sostenendo che il tribunale si fosse discostato dall'orientamento delle Sezioni Unite e della giurisprudenza di legittimità in tema di domanda giudiziale frazionata relativa a crediti omogenei sorti da un unico rapporto di durata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, ha affermato che il tribunale aveva deciso in difformità dall'orientamento delle Sezioni Unite sull'abusivo frazionamento del credito e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. La Corte ha ribadito che, quando crediti distinti e omogenei maturano nel medesimo ambito oggettivo e nell'ambito di un rapporto di durata, la proposizione di giudizi separati è ammissibile solo se il creditore deduca un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata; in mancanza, la domanda è improponibile.

Norme richiamate

  • art. 2275 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non è oggetto di una specifica interpretazione autonoma nella decisione; la Corte valorizza invece il tema dell'abusivo frazionamento del credito e della correttezza processuale.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato insieme ai canoni di lealtà e correttezza processuale, in funzione del divieto di frazionamento abusivo della pretesa creditoria.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al giusto processo e alla necessità di evitare una proliferazione ingiustificata del contenzioso.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato come parametro di correttezza nell'esercizio del diritto di azione e nella gestione del rapporto obbligatorio.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato come parametro di buona fede, utilizzato per fondare il divieto di frazionamento abusivo del credito.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato come fondamento costituzionale dei doveri di solidarietà e correttezza nell'esercizio delle posizioni soggettive.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Richiamato quale vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.

  • art. 104 c.p.c.

    Richiamato per affermare che le domande relative a crediti analoghi possono essere proposte cumulativamente nello stesso giudizio.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato per il rilievo officioso dell'eventuale improponibilità: il giudice deve sottoporre la questione alle parti.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per garantire il contraddittorio sulla questione di improponibilità rilevata d'ufficio.

Massime di principio

  • Quando più crediti omogenei derivano da un unico rapporto di durata e rientrano nel medesimo ambito oggettivo di possibile giudicato, la loro azione in separati processi è ammessa solo se il creditore dimostra un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
  • In assenza di un interesse oggettivo alla frammentazione della pretesa, la proposizione di domande separate integra abusivo frazionamento del credito ed è sanzionata con l'improponibilità della domanda.
  • Il fatto che i singoli crediti maturino in momenti diversi o siano soggetti a distinti termini di prescrizione non basta, da solo, a giustificare la proposizione di azioni separate.
  • L'eventuale rilievo d'ufficio del divieto di frazionamento abusivo richiede il rispetto del contraddittorio, mediante sottoposizione della questione alle parti ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e dell'art. 101, comma 2, c.p.c.
  • La pluralità di prestazioni eseguite nell'ambito di un rapporto continuativo non impedisce che i crediti corrispondenti siano considerati omogenei e ricadenti nel medesimo ambito di giudicato, con conseguente applicazione del divieto di frammentazione processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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