Cassazione Civile, Ordinanza n. 28925/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Nell’ambito di due espropriazioni presso terzi riunite, promosse contro una società debitrice da due creditori diversi, il giudice dell’esecuzione aveva emesso ordinanza di assegnazione ripartendo tra i procedenti il credito verso un istituto bancario e attribuendo integralmente all’altro procedente il credito verso un secondo istituto di credito. Uno dei terzi pignorati aveva poi proposto opposizione agli atti esecutivi deducendo che le somme oggetto di assegnazione erano indisponibili perché sottoposte a sequestro preventivo penale anteriore all’ordinanza. Il tribunale aveva accolto l’opposizione e revocato l’assegnazione. In cassazione la società creditrice procedente principale ha impugnato la sentenza con quattro motivi; l’altro creditore e l’istituto bancario opposto hanno resistito; il secondo creditore ha proposto anche ricorso incidentale, lamentando tra l’altro l’omessa pronuncia sulla propria domanda subordinata di attribuzione delle somme dichiarate da un diverso terzo pignorato. La Corte, tuttavia, ha ritenuto pregiudiziale e rilevabile d’ufficio la nullità del giudizio di merito per mancata partecipazione di un litisconsorte necessario: in un’opposizione esecutiva relativa a espropriazione presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, e nel caso concreto non aveva partecipato al giudizio uno dei due terzi pignorati (l’istituto bancario non evocato sin dall’inizio e neppure nel giudizio di legittimità), nonostante la decisione potesse incidere sulla sua posizione giuridica, anche in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso principale e incidentale, perché ha rilevato d’ufficio la nullità dell’intero giudizio di merito per contraddittorio non integro. Ha quindi cassato la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c. con rinvio al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato e quale giudice di unico grado, affinché la controversia sia riesaminata con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari e con statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base dell’ordinanza di assegnazione nel pignoramento presso terzi
richiamato in relazione al sequestro preventivo opposto dal terzo pignorato
nel giudizio di opposizione esecutiva relativo all’espropriazione presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario
consente la cassazione con rinvio al giudice di primo grado quando sia rilevata la nullità per mancato contraddittorio
impone la rimessione al primo giudice per la rinnovazione del giudizio a contraddittorio integro
richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi relativi a espropriazione presso terzi, il terzo pignorato deve partecipare sempre al giudizio quale litisconsorte necessario, perché l’esito della controversia incide comunque sulla sua posizione giuridica e sugli obblighi connessi alla procedura esecutiva.
- La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario integra una nullità processuale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche per la prima volta in cassazione.
- Quando il contraddittorio è rimasto integro per la pretermissione di un litisconsorte necessario, la sentenza di merito deve essere cassata con rinvio al giudice di primo grado affinché la causa sia trattata nuovamente con tutti i soggetti indispensabili.
- Se emerge una nullità processuale assorbente per difetto di contraddittorio, la Corte di cassazione può prescindere dall’esame dei motivi di ricorso, principali e incidentali, perché il vizio preclude la validità dell’intero giudizio di merito.
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