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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07269/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di appalto relativo a lavori eseguiti in un immobile. L'appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo; la committente aveva proposto opposizione, deducendo l'imperfetta esecuzione delle opere e chiedendo la revoca dell'ingiunzione nonché il risarcimento del danno. In primo grado il decreto era stato revocato. In appello, la Corte territoriale aveva invitato le parti a esperire la mediazione, onerando l'appellante dell'avvio della procedura; poiché la mediazione non era stata avviata, aveva dichiarato improcedibile la domanda. Con il ricorso per cassazione l'appaltatrice ha dedotto: 1) vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello non avesse spiegato le ragioni dell'ordine di mediazione; 2) violazione dell'art. 1 d.lgs. 28/2010, assumendo che la lite non rientrasse tra quelle soggette a mediazione obbligatoria e che, quindi, non potesse essere dichiarata improcedibile la domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha precisato la distinzione tra mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 e mediazione delegata ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010: la prima opera nelle materie tipizzate dal legislatore come condizione di procedibilità; la seconda può essere disposta discrezionalmente dal giudice, anche in appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, e la sua mancata attivazione comporta ugualmente l'improcedibilità della domanda. È stato quindi affermato che, anche se la controversia non rientrava tra quelle di mediazione obbligatoria, la declaratoria di improcedibilità era comunque corretta perché il giudice aveva esercitato il potere di disporre la mediazione delegata. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010

    Disciplina la mediazione obbligatoria in determinate materie come condizione di procedibilità della domanda; la sua omissione consente la declaratoria di improcedibilità nei casi previsti.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010

    Attribuisce al giudice, anche in appello, il potere discrezionale di disporre la mediazione delegata; se non espletata, la domanda resta improcedibile.

  • art. 84, comma 1, lett. c), D.L. 69/2013

    È richiamato per la modifica del testo applicabile ratione temporis dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010.

  • L. 98/2016

    È richiamata quale legge di conversione del D.L. 69/2013 che ha inciso sulla disciplina della mediazione delegata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Prevede l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo del contributo unificato.

Massime di principio

  • La mediazione obbligatoria e la mediazione delegata sono istituti distinti: la prima opera solo per le materie tipizzate dalla legge, la seconda può essere disposta dal giudice in qualsiasi causa entro i limiti previsti dalla norma.
  • L'ordine di mediazione disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 è espressione di un potere discrezionale non censurabile in cassazione per il solo profilo dell'opportunità e non richiede una motivazione specifica.
  • Quando il giudice dispone la mediazione delegata e la parte onerata non la avvia o non la espleta, la domanda diviene improcedibile anche in appello, indipendentemente dal fatto che la controversia rientri o meno tra quelle a mediazione obbligatoria.
  • La mancata esperimento della mediazione delegata rileva come condizione di procedibilità della domanda e non come mero profilo processuale privo di effetti sulla prosecuzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieMediazioneAppalto
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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