Cassazione Penale, Ordinanza n. 14137/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento definito ex art. 444 c.p.p. l'imputato ha impugnato la sentenza di patteggiamento con ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente oneroso. La sentenza impugnata aveva applicato la pena di anni 1 di reclusione ed euro 2.000 di multa, con concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, in relazione al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in lieve entità. La Corte rileva tuttavia che il motivo attiene solo all'entità della pena e non rientra tra i casi tassativi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente l'impugnazione soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il ricorso censurava soltanto la congruità della pena pattuita, senza dedurre uno dei profili tassativamente ammessi, il rimedio è stato ritenuto precluso. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, la parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base del rito di patteggiamento, natura pattizia del quale comporta l'accettazione della pena e la rinuncia a contestare l'accusa nei limiti del patto
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
individua tassativamente i soli motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento
richiamato per la declaratoria di inammissibilità del ricorso
norma incriminatrice del reato oggetto di patteggiamento, relativo a condotta in materia di stupefacenti di lieve entità
art. 309/90
richiamo al testo unico sugli stupefacenti, quale fonte della fattispecie contestata
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso in via tassativa e non può essere utilizzato per contestare in modo generico la congruità della pena concordata.
- La natura pattizia del rito implica che l'imputato, chiedendo l'applicazione della pena, rinuncia a dedurre censure che incidano sul contenuto dell'accordo, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
- La denuncia di un vizio di motivazione sulla sola entità della pena non integra di per sé un motivo ammissibile contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, se non si traduce in illegalità della pena o in uno degli altri vizi tipizzati.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, nei casi previsti dalla disciplina processuale.
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