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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13907/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società aveva chiesto l'equa riparazione per la durata di un fallimento che la riguardava come creditrice. La domanda era stata rigettata in sede di merito sul presupposto che il credito vantato fosse di importo irrisorio, e dunque che mancasse un apprezzabile patema d'animo o pregiudizio indennizzabile. La Corte d'appello aveva ritenuto esigua la 'posta in gioco' valorizzando soprattutto le condizioni patrimoniali e il volume d'affari della società creditrice, e quindi la modesta incidenza del credito sul suo patrimonio. Con l'unico motivo di ricorso la società denunciava violazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001, in relazione all'art. 6 CEDU, all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale e agli artt. 111 e 117 Cost., sostenendo che il giudice di merito avesse applicato in modo distorto la nozione di irrisorietà, attribuendo rilievo assorbente al dato soggettivo e reputando irrisorio un credito di euro 2.601,23, importo non bagatellare secondo i criteri convenzionali e di legittimità.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, ai fini della presunzione di esclusione dell'indennizzo per pretesa irrisoria, occorre una valutazione congiunta di un profilo oggettivo, relativo al valore della pretesa, e di un profilo soggettivo, relativo alle condizioni personali e patrimoniali della parte; tuttavia il criterio soggettivo non può essere l'unico decisivo né può cancellare la rilevanza di una pretesa che, oggettivamente, non sia bagatellare. Nel caso concreto, un credito di euro 2.601,23 non poteva essere qualificato come oggettivamente irrisorio; la Corte d'appello aveva quindi errato nell'attribuire prevalenza assoluta alla solidità economica della società, trasformando la norma da criterio di inclusione in criterio di esclusione e creando una disparità di trattamento incompatibile con la CEDU e con i principi costituzionali evocati. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini la domanda di equa riparazione applicando il principio di diritto riaffermato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. 24 marzo 2001, n. 89

    "poste in gioco" esigua; "valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte"

    La nozione di irrisorietà della pretesa richiede una valutazione sia oggettiva sia soggettiva; il profilo soggettivo integra quello oggettivo e non può da solo escludere il diritto all'indennizzo quando la pretesa non sia bagatellare.

  • art. 2-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89

    presunzione di esclusione dell'indennizzo

    La presunzione va applicata solo se la pretesa è realmente irrisoria secondo un criterio non esclusivamente patrimoniale del richiedente.

  • art. 6 paragrafo 1 CEDU

    La disciplina interna deve essere interpretata in conformità alla giurisprudenza della Corte EDU sul pregiudizio non significativo e sul principio de minimis non curat praetor.

  • art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU

    Richiamato a sostegno della tutela della posizione patrimoniale creditoria e della necessità di non comprimere irragionevolmente la protezione convenzionale.

  • art. 111 Cost.

    Evocato quale parametro che impone una lettura della norma compatibile con il giusto processo e con l'effettività della tutela.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato come parametro di conformazione dell'interpretazione interna agli obblighi convenzionali.

  • L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, lett. d)

    Ha introdotto la formulazione dell'art. 2-bis richiamata dalla Corte per delimitare la nozione di irrisorietà.

Massime di principio

  • Ai fini dell'esclusione dell'indennizzo per pretesa irrisoria nella legge Pinto, la valutazione deve essere svolta congiuntamente su base oggettiva e soggettiva: il valore della pretesa è il primo parametro e le condizioni economiche del richiedente svolgono una funzione integrativa, non sostitutiva.
  • Una pretesa creditoria che non sia oggettivamente bagatellare non può essere qualificata come irrisoria solo perché il creditore dispone di mezzi patrimoniali consistenti.
  • L'inciso che consente di valutare la pretesa anche in relazione alle condizioni personali della parte serve ad ampliare la tutela anche per crediti di modesto valore quando essi assumano rilievo per il soggetto debole, non a negare tutela ai soggetti economicamente più solidi.
  • L'interpretazione della nozione di irrisorietà deve essere coerente con la giurisprudenza della Corte EDU e con il principio de minimis non curat praetor, riservandola a controversie di valore realmente minimo.
  • La sola non oggettiva esiguità della pretesa è sufficiente a escludere l'applicazione della causa di esclusione dell'indennizzo per irrisorietà.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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