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Ordinanza

Ordinanza n. 3817/2026 - Milano, Sezione 2

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Milano – Sportello Unico per l’Edilizia in relazione all’istanza del 14.11.2025 di “svincolo, ai sensi dell’Allegato 5– lettera C della Deliberazione del Consiglio Comunale di Milano n. 73/2007 del 21.12.2007, di n. 3 fideiussioni bancarie rilasciate in favore del Comune di Milano – Settore Sportello Unico per l’Edilizia, a garanzia delle riduzioni degli oneri di urbanizzazione previste dalla Deliberazione del Consiglio Comunale di Milano n. 73/2007 del 21.12.2007 per la realizzazione degli interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico, e di seguito indicate: - Fideiussione bancaria n. 2101008 del 01.09.2010 per l’importo di € 61.318,89 e relativa integrazione del 16.09.2010 per l’importo di € 2.508,19, emessa da Banco di Desio e della Brianza S.p.A. con sede legale a Desio (MB) – 20832 in Via E. Rovagnati n. 1, per l’intervento edilizio di cui alla D.I.A. Protocollo Generale n. 451701/2010, Progr. n. 4337/2010, del 03.06.2010, conclusosi con Segnalazione Certificata per l’Agibilità Protocollo Generale n. 349719/2017 del 28.07.2017; - Fideiussione bancaria n. 460011625638 del 17.10.2017 per l’importo di € 26.100,00, emessa da UniCredit S.p.A. con sede sociale a Milano (MI) – 20154 in Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A, per l’intervento edilizio di cui alla S.C.I.A. Protocollo Generale n. 380937/2017, Progr. n. 25421/2017, del 24.08.2017, conclusosi con Segnalazione Certificata per l’Agibilità Protocollo Generale n. 435515/2018 dell’08.10.2018; - Fideiussione bancaria n. 460011628200 del 23.11.2017 per l’importo di € 13.360,00, emessa da UniCredit S.p.A. con sede sociale a Milano (MI) – 20154 in Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A, per l’intervento edilizio di cui alla S.C.I.A. in variante Protocollo Generale n. 433744/2017, Progr. n. 28804/2017, del 28.09.2017, conclusosi con Relazione Tecnica Asseverata di Agibilità Protocollo Generale n. 0327621/2019 del 22.07.2019”, acquisita dal Comune di 2 Milano – Sportello Unico per l’Edilizia in data 17.11.2025 con i numeri di protocollo PG 595190/2025, PG 595239/2025 e PG 595316/2025, nonché per la declaratoria dell’obbligo del Comune di Milano – Sportello Unico per l’Edilizia di concludere il procedimento avviato con l’istanza di Iniziative Industriali S.r.l. del 14.11.2025, provvedendo allo svincolo delle tre fideiussioni bancarie sopra specificate entro un termine perentorio da fissarsi da codesto Ecc.mo Tribunale, nonché per la condanna del Comune di Milano – Sportello Unico per l’Edilizia al risarcimento di tutti i danni, presenti e futuri, patiti e patiendi dalla Iniziative Industriali S.r.l. in conseguenza del grave ritardo nello svincolo delle tre fideiussioni bancarie sopra specificate e dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento.

Giustizia amministrativa202601894

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenza non definitivaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Milano sull’istanza di svincolo di tre fideiussioni bancarie prestate a garanzia delle riduzioni degli oneri di urbanizzazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro l’inerzia del Comune di Milano in relazione all’istanza del 14 novembre 2025, acquisita il 17 novembre 2025, con cui chiedeva lo svincolo di tre fideiussioni bancarie prestate per garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico cui erano subordinate riduzioni degli oneri di urbanizzazione. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’Allegato 5 alla deliberazione del Consiglio comunale di Milano n. 73/2007, dell’art. 31, comma 3, c.p.a. e dell’art. 2 l. 241/1990, sostenendo di avere ultimato gli interventi edilizi, presentato le segnalazioni certificate di agibilità e prodotto le certificazioni energetiche attestanti il raggiungimento degli obiettivi richiesti. Ha inoltre domandato il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nello svincolo e dall’inosservanza del termine di conclusione del procedimento. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, nonché la sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell’adozione del provvedimento richiesto. Un istituto bancario si è costituito in giudizio; l’altro non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha rilevato che, dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha adottato il provvedimento di svincolo delle fideiussioni, depositato in atti sia dall’amministrazione sia dalla ricorrente. La domanda proposta contro il silenzio è pertanto divenuta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio non ha definito la domanda risarcitoria: ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., ha disposto la prosecuzione del giudizio con rito ordinario per l’esame dei motivi relativi al risarcimento del danno e ha fissato l’udienza pubblica del 26 gennaio 2027. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il comma 5 consente, quando siano proposte domande risarcitorie, la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della domanda contro il silenzio e dell’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.

  • art. 2 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto.

  • Allegato 5 alla deliberazione del Consiglio comunale di Milano n. 73/2007

    Fonte richiamata dalla ricorrente quale disciplina dello svincolo delle fideiussioni prestate a garanzia delle riduzioni degli oneri di urbanizzazione per interventi di edilizia bioclimatica o di risparmio energetico.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio della pubblica amministrazione, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto, la domanda diretta all’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e alla declaratoria dell’obbligo di provvedere diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto non determina necessariamente la definizione dell’intero giudizio quando il ricorso contiene anche una domanda risarcitoria fondata sul ritardo: quest’ultima deve essere esaminata, ove ammissibile, mediante prosecuzione del giudizio con rito ordinario ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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