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Sentenza

Sentenza n. 4780/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - degli atti (tutti trasmessi alla ricorrente con nota in data 14.02.2023 n. 102), in parte qua, con i quali il Secondo Reparto Genio dell'Aeronautica Militare ha determinato, in relazione al contratto di appalto n. 100/2020 stipulato a seguito di procedura negoziata n. 018/2020 avente a oggetto i lavori di ampliamento del Comando IX Gruppo dell'aeroporto di Grosseto (CIG 8330887170), l'adeguamento prezzi ex art. 26 del D.L. 50/2022 riferito all'anno 2022, e quindi anche dei seguenti atti: a) nota n. 449 del 28.07.2022 trasmessa dal servizio Tecnico del 2° Reparto del Genio A.M. all'Ufficio Contabilità Tecnica e Contenzioso del medesimo Reparto recante determinazione dell'adeguamento prezzi ex art. 26 del D.L. 50/2022 riferito ai SAL 2, 3 e 4 b) nota n. 448 del 28.07.2022 trasmessa dal servizio Tecnico del 2° Reparto del Genio A.M. all'Ufficio Contabilità Tecnica e Contenzioso del medesimo Reparto recante trasmissione del certificato di pagamento straordinario per l'aggiornamento dei prezzi riferito al SAL n. 5 (anch'esso impugnato); c) nota n. 520 del 12.09.2022 trasmessa dal servizio Tecnico del 2° Reparto del Genio A.M. all'Ufficio Contabilità Tecnica e Contenzioso del medesimo Reparto recante trasmissione del certificato di pagamento straordinario per l'aggiornamento dei prezzi riferito al SAL n. 5 (anch'esso impugnato) che sostituiva i precedenti certificati; d) nota n. 59 del 31.01.2023 trasmessa dal servizio Tecnico del 2° Reparto del Genio A.M. all'Ufficio Contabilità Tecnica e Contenzioso del medesimo Reparto recante trasmissione del certificato di pagamento straordinario per l'aggiornamento dei prezzi riferito al SAL n. 6 (anch'esso impugnato); e) nota 14.02.2023 n. 102 di trasmissione degli atti sopra richiamati; - degli ulteriori atti, in parte qua, con i quali l'Amministrazione ha provveduto alla richiamata determinazione, consegnati alla ricorrente in data 15.03.2023 a seguito di accesso agli atti come da nota dell'Amministrazione n. 157 del 10.03.2023, e quindi anche dei seguenti atti: a) Attestazione dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 e relativo prospetto di calcolo (consegnata alla ricorrente a seguito di accesso agli atti concesso con nota n. 157 del 10.03.2023); b) Attestazione dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022 e relativo prospetto di calcolo (consegnata alla ricorrente a seguito di accesso agli atti concesso con nota n. 157 del 10.03.2023); - di ogni altro atto antecedente, conseguente, successivo e comunque connesso, anche non cognito alla ricorrente; - nonché per l'accertamento del legittimo adeguamento prezzi in favore della ricorrente e per la condanna al relativo pagamento a carico dell'Amministrazione resistente. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12.5.2023: per l’impugnazione dei medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo con l’articolazione di ulteriori censure; C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14/6/2023: PER L'ANNULLAMENTO degli atti già impugnati con il ricorso e con il primo atto di motivi aggiunti e dei seguenti ulteriori atti: - Circolare di Geniodife, di cui alla nota prot. N. M_D ARM045 REG2022 0007124 15-06-2022, avente ad oggetto “Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, non-ché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina – Articolo 26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” (doc. 22 depositato in giudizio dalla Amministrazione in data 15.05.2023); - Conto finale dei lavori sottoposto alla firma della ricorrente il 01.06.2023 e in pari data dalla stesa sottoscritto con riserva; - Sommario del registro di contabilità sottoposto alla firma della ricorrente il 01.06.2023 e in pari data dalla stesa sottoscritto con riserva; - per l'annullamento di ogni altro atto antecedente, conseguente, successivo e comunque connesso, anche non cognito alla ricorrente; - nonché per l'accertamento del legittimo adeguamento prezzi in favore della ricorrente e per la condanna al relativo pagamento a carico dell'Amministrazione resistente. D) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3/11/2023: per l'annullamento degli atti già impugnati con il ricorso, con il primo e il secondo atto di motivi aggiunti, e nel dettaglio: dei seguenti ulteriori atti: - Certificato di regolare esecuzione sottoposto alla firma della ricorrente in data 28.07.2029 e tutti gli atti indicati e richiamati nel predetto certificato; E INFINE - per l'annullamento di ogni altro atto antecedente, conseguente, successivo e comunque connesso, anche non cognito alla ricorrente; - nonché per l'accertamento del legittimo adeguamento prezzi in favore della ricorrente e per la condanna al relativo pagamento a carico dell'Amministrazione resistente.

Giustizia amministrativa202306448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di determinazione e liquidazione parziale dell’adeguamento dei prezzi per lavorazioni eseguite nel 2022, inclusi certificati di pagamento straordinario, atti di contabilità finale, circolare applicativa e certificato di regolare esecuzione

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa appaltatrice ha impugnato gli atti con cui l’amministrazione militare aveva riconosciuto solo parzialmente l’adeguamento dei prezzi previsto dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022 per lavori eseguiti nell’anno 2022. La ricorrente sosteneva che la disposizione imponesse l’applicazione dei prezzari regionali aggiornati a tutti gli articoli e a tutte le categorie di lavorazioni, compresi i prezzi originariamente desunti da altri prezzari ufficiali o determinati mediante analisi e nuovi prezzi. Deduceva quindi l’illegittimità degli atti applicativi e della circolare dell’amministrazione, nella parte in cui limitavano l’adeguamento ai soli prezzi originariamente desunti dal prezzario della Regione Toscana, chiedendo l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto al corretto adeguamento e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme dovute. Nel corso del giudizio sono stati impugnati anche gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione, sottoscritto con riserva. Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con individuazione del giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione e possibilità di riassunzione ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Il TAR ha distinto le controversie in materia di revisione dei prezzi nelle quali la pubblica amministrazione esercita un potere discrezionale, rientranti nella giurisdizione amministrativa esclusiva, da quelle nelle quali l’adeguamento è automatico e vincolato, costituendo una pretesa di adempimento contrattuale. Nel caso concreto, l’art. 26 del d.l. n. 50/2022 prevede un meccanismo straordinario e obbligatorio di adeguamento, fondato su parametri oggettivi quali i prezzari aggiornati, senza margini di discrezionalità dell’amministrazione né sull’an né sul quantum. L’atto di aggiornamento del corrispettivo è stato pertanto qualificato come attività paritetica e privatistica della stazione appaltante, riferibile alla fase esecutiva del contratto e concernente un diritto soggettivo dell’appaltatore. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 26 d.l. 50/2022

    adottando, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, i prezziari aggiornati ai sensi del comma 2

    Prevede un meccanismo straordinario, obbligatorio e automatico di adeguamento dei prezzi, fondato su parametri oggettivi e vincolanti, senza margini di discrezionalità della stazione appaltante.

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla revisione dei prezzi opera soltanto quando la pubblica amministrazione esercita un potere autoritativo o comunque mantiene una posizione di supremazia nella determinazione dell’adeguamento.

  • art. 103, comma 1 Cost.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa presuppone la sussistenza e l’esercizio, anche indiretto, di un potere pubblico; non comprende automaticamente ogni controversia relativa alla revisione o all’adeguamento dei prezzi contrattuali.

  • art. 73, comma 3 c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre d’ufficio alle parti una questione rilevata ai fini della decisione, nel caso concreto il possibile difetto di giurisdizione.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione del processo davanti al giudice ordinario individuato come munito di giurisdizione.

Massime di principio

  • La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di revisione dei prezzi dei contratti pubblici sussiste solo quando la disciplina applicabile attribuisce alla pubblica amministrazione un potere discrezionale incidente sull’an o sul quantum dell’adeguamento.
  • Quando l’adeguamento dei prezzi è imposto automaticamente dalla legge e determinato mediante parametri oggettivi e vincolanti, la pretesa dell’appaltatore ha natura di diritto soggettivo all’adempimento contrattuale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • L’adeguamento previsto dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022 costituisce una misura straordinaria e obbligatoria collegata all’aumento dei costi dei materiali e dell’energia, distinta dalla revisione prezzi in senso stretto e priva di margini di valutazione discrezionale per la stazione appaltante.
  • Nella fase esecutiva del contratto pubblico, l’attività della stazione appaltante relativa alla quantificazione di un adeguamento automatico e legalmente predeterminato è attività paritetica e privatistica, non esercizio di potere autoritativo.
  • La qualificazione della controversia ai fini del riparto di giurisdizione dipende dalla concreta natura del potere esercitato e non dalla mera riconducibilità formale della domanda alla materia della revisione dei prezzi.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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