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Sentenza

Sentenza n. 4782/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento 1. Del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 22.01.2025 notificato in pari data alla ricorrente, di esclusione della ricorrente dal “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale” di cui al Decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. n. 167/1-4-2024, per le seguenti motivazioni “presenta un tatuaggio in regione avambraccio sinistro, visibile con l’uniforme”; 2. Del giudizio di inidoneità emesso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nella parte lesiva per la ricorrente, laddove esclude la predetta dalla prosecuzione della procedura concorsuale per cui è causa; 3. In parte qua, per quel che occorrer possa nei limiti dell’interesse dell'odierna ricorrente e per quanto lesivo, del comma 7 lett. c) dell’art. 11 contenuto nel Bando di concorso per il reclutamento di n. 4918 Allievi Carabinieri, in relazione all’errata valutazione dell’inidoneità e la conseguente esclusione del candidato laddove presenti “tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se gli stessi risultano lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione di militare . In particolare, saranno giudicati inidonei i candidati che presentano tali tatuaggi o alterazioni permanenti: 1) visibili con qualsiasi uniforme in uso; 2) anche se non visibili con le uniformi in uso, se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o di discredito delle istituzioni o indice di una personalità abnorme”; 4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente e con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale della procedura concorsuale per cui è causa.

Giustizia amministrativa202601505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per allievi carabinieri e giudizio di inidoneità per la presenza di un tatuaggio sull'avambraccio sinistro ritenuto visibile con l'uniforme

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri in ferma quadriennale, il giudizio di inidoneità psico-fisica e, in parte qua, la clausola del bando relativa ai tatuaggi visibili con l'uniforme o comunque lesivi del decoro dell'uniforme e della dignità della condizione militare. Ha dedotto due motivi sostanziali: violazione del bando e delle norme tecniche sugli accertamenti psico-fisici, poiché non sarebbe stato svolto un adeguato accertamento circa l'effettiva visibilità del tatuaggio con l'uniforme; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e dell'art. 3 l. 241/1990, per difetto di motivazione del giudizio di inidoneità e dell'esclusione.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i requisiti psico-fisici concorsuali debbano essere verificati con riferimento al momento della visita della Commissione e che non possa rilevare la successiva rimozione del tatuaggio, richiamando Consiglio di Stato, sentenza n. 6640/2019. Dalla documentazione fotografica acquisita durante gli accertamenti sanitari risultava che, al momento della visita, il tatuaggio era ben visibile e chiaramente distinguibile. La sua collocazione sull'avambraccio lo rendeva visibile con le uniformi che lasciano scoperta tale parte del corpo, tra cui l'uniforme estiva. Il giudice ha quindi ritenuto infondate le censure di violazione del bando, di sproporzione, irragionevolezza e difetto di motivazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando ricorrono i relativi presupposti.

  • art. 11, comma 7, lett. c), del bando di concorso

    tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico ... se gli stessi risultano lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione di militare. In particolare, saranno giudicati inidonei i candidati che presentano tali tatuaggi o alterazioni permanenti: 1) visibili con qualsiasi uniforme in uso; 2) anche se non visibili con le uniformi in uso, se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o di discredito delle istituzioni o indice di una personalità abnorme

    La clausola del bando considera causa di inidoneità, tra l'altro, la presenza di tatuaggi visibili con una delle uniformi in uso; il TAR ha ritenuto applicabile la previsione al tatuaggio collocato sull'avambraccio e visibile con l'uniforme estiva.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura di difetto di motivazione è stata ritenuta infondata alla luce dell'accertata visibilità del tatuaggio e della documentazione fotografica acquisita dall'Amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea e all'art. 2-septies d.lgs. 196/2003, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati personali relativi alla salute.

Massime di principio

  • Nei concorsi per il reclutamento del personale militare, i requisiti psico-fisici devono essere accertati con riferimento alla situazione esistente al momento della visita della Commissione; una modifica o rimozione del tatuaggio intervenuta successivamente non può sanare l'inidoneità già accertata.
  • La previsione del bando che considera causa di inidoneità la presenza di tatuaggi visibili con le uniformi in uso può essere applicata quando la documentazione acquisita durante gli accertamenti dimostri che il tatuaggio, per la sua collocazione sull'avambraccio, è visibile con un'uniforme che lascia scoperta tale parte del corpo, quale l'uniforme estiva.
  • La documentazione fotografica realizzata dall'Amministrazione durante gli accertamenti sanitari può comprovare l'effettiva visibilità del tatuaggio e sostenere il giudizio di inidoneità, rendendo infondata la contestazione relativa all'assenza di uno specifico accertamento sulla visibilità.
  • Il giudizio di inidoneità fondato sulla visibilità del tatuaggio con l'uniforme non viola i principi di proporzionalità e ragionevolezza quando trova riscontro nella concreta situazione accertata e nella disciplina del bando.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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