Sentenza n. 4779/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento dell’anzianità professionale acquisita in altro Stato membro dell’Unione europea a fini stipendiali e alla corrispondente ridefinizione del suo trattamento economico quale professore universitario ordinario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto rettorale di inquadramento economico nella classe stipendiale iniziale e successiva nota confermativa del mancato riconoscimento dell'anzianità maturata presso un'università del Regno Unito
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, nominato professore ordinario presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con decorrenza dal 1° marzo 2023, ha chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento, ai fini stipendiali, dell'anzianità maturata dal 1° agosto 2018 al 28 febbraio 2023 presso l'Università di Surrey, nella posizione di Reader, ritenuta equipollente a quella di professore ordinario italiano, nonché la conseguente ridefinizione del trattamento economico. Ha sostenuto che fosse sufficiente il parere del CUN già acquisito nel 2020, relativo all'equipollenza della posizione estera ai fini della partecipazione a una procedura selettiva, senza necessità di un nuovo parere ministeriale. Ha inoltre dedotto l'incoerenza della posizione dell'Ateneo e invocato i principi dell'Unione europea sulla libera circolazione dei lavoratori e sulla parità di trattamento, nonché l'Accordo di recesso tra Unione europea e Regno Unito e l'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Il TAR ha rilevato d'ufficio il possibile profilo di inammissibilità derivante dal mancato esercizio dell'azione di annullamento contro il decreto rettorale del 15 maggio 2023 e contro la nota confermativa dell'11 giugno 2024, atti lesivi dell'inquadramento economico.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il TAR ha affermato che gli atti di inquadramento giuridico ed economico del personale non contrattualizzato hanno natura autoritativa e incidono su una posizione di interesse legittimo. Pertanto, il dipendente deve impugnare tali atti con l'azione di annullamento entro il termine decadenziale; non può sostituire l'impugnazione con un'autonoma azione di accertamento e condanna diretta a ottenere un diverso inquadramento, poiché ciò comporterebbe l'inammissibile disapplicazione di provvedimenti ormai inoppugnabili. Il giudice ha escluso che la domanda potesse essere qualificata come mero accertamento di un'obbligazione retributiva rientrante nella giurisdizione esclusiva, trattandosi invece della pretesa a un trattamento economico fondato su un diverso inquadramento. Il TAR ha comunque rilevato che, sul piano sostanziale, il periodo lavorativo svolto nel Regno Unito dal 1° agosto 2018 al 31 dicembre 2020 avrebbe potuto essere valutato alla luce dei principi unionali: il diritto dell'Unione continuava ad applicarsi durante il periodo transitorio previsto dall'Accordo di recesso, anche dopo l'uscita formale del Regno Unito dall'Unione. Il periodo successivo al 31 dicembre 2020 non beneficia invece della medesima tutela: l'art. 137 dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione riguarda i prestatori di servizi e non i lavoratori subordinati. Il TAR ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 103 d.P.R. 382/1980, sia perché la relativa richiesta era stata ritirata, sia perché la ricostruzione di carriera è stata abolita per i professori assunti ai sensi degli artt. 18 e 24 della l. 240/2010. Il parere CUN del 2020 è stato ritenuto limitato alla partecipazione alla procedura selettiva e non idoneo a risolvere i profili di ricostruzione della carriera. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della parziale soccombenza sostanziale e della peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 18, comma 4, l. 240/2010
Disciplina la procedura selettiva attraverso la quale il ricorrente è stato assunto come professore ordinario.
art. 8 l. 240/2010
eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale
Affida alla fonte regolamentare l'eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera per i professori e ricercatori universitari assunti secondo il nuovo regime.
art. 1, comma 2, lettera c), d.P.R. 232/2011
Individua tra i destinatari del nuovo regime i professori assunti secondo le procedure degli artt. 18 e 24, commi 5 e 6, l. 240/2010.
art. 3, comma 1, d.P.R. 232/2011
abolita la ricostruzione di carriera prevista dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
Esclude la ricostruzione di carriera prevista dall'art. 103 d.P.R. 382/1980 per i professori assunti secondo il regime della l. 240/2010.
art. 103 d.P.R. 382/1980
La disciplina della ricostruzione di carriera non è applicabile ai professori assunti ai sensi della l. 240/2010.
art. 2 d.m. 662/2016
Prevede il riferimento normativo per la richiesta di parere ministeriale sulla valutazione dell'attività di docenza svolta all'estero; la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 24 Accordo sul recesso tra Unione europea e Regno Unito
Riconosce, nel periodo considerato, i diritti dei lavoratori subordinati con richiamo al principio di parità di trattamento e all'art. 45 TFUE.
art. 126 Accordo sul recesso tra Unione europea e Regno Unito
decorre dalla data di entrata in vigore del(l’) accordo e termina il 31 dicembre 2020
Fissa la durata del periodo transitorio dell'Accordo di recesso.
art. 127, paragrafi 1 e 3, Accordo sul recesso tra Unione europea e Regno Unito
il diritto dell'Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito
Durante il periodo transitorio, il diritto dell'Unione si applica al Regno Unito con gli stessi effetti giuridici e secondo gli stessi metodi e principi generali.
art. 137 Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito
Riguarda il trattamento nazionale dei prestatori di servizi e non può essere invocato per estendere ai lavoratori subordinati del Regno Unito la parità di trattamento prevista dall'art. 45 TFUE.
art. 123, comma 3, Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito
Il presente titolo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche di una parte che intendono accedere al mercato del lavoro dell’altra parte
Esclude dall'ambito del titolo sui servizi e investimenti le misure concernenti l'accesso al mercato del lavoro e l'occupazione a titolo permanente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti il profilo di inammissibilità rilevato d'ufficio.
Massime di principio
- Gli atti di inquadramento giuridico ed economico del personale non contrattualizzato hanno natura autoritativa; la posizione del dipendente nei loro confronti è di interesse legittimo e l'atto lesivo deve essere impugnato con azione di annullamento entro il termine decadenziale.
- Non è ammissibile un'autonoma azione di accertamento e condanna diretta a ottenere un diverso inquadramento economico quando la pretesa presuppone la rimozione o la disapplicazione di un provvedimento autoritativo di inquadramento divenuto inoppugnabile.
- La violazione del diritto dell'Unione da parte dell'amministrazione nell'esercizio di poteri autoritativi si traduce in un vizio del provvedimento amministrativo e deve essere fatta valere nei termini ordinari di decadenza, purché tali termini siano ragionevoli e rispettino il principio di effettività.
- Durante il periodo transitorio previsto dall'Accordo di recesso UE-Regno Unito, il servizio prestato nel Regno Unito in posizione equivalente può essere valutato secondo i principi unionali sulla parità di trattamento dei lavoratori subordinati, sino al 31 dicembre 2020.
- L'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito, nella parte relativa al trattamento nazionale dei prestatori di servizi, non estende ai lavoratori subordinati la parità di trattamento prevista dall'art. 45 TFUE.
- Il parere sull'equipollenza di una posizione accademica estera espresso ai fini della partecipazione a una procedura selettiva non comporta, di per sé, il riconoscimento dell'anzianità ai fini della ricostruzione della carriera e del trattamento economico.
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