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Sentenza

Sentenza n. 89/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione cautelare 1. della Deliberazione del Consiglio Comunale di San Vito di Fagagna n. 46 del 20 dicembre 2025, pubblicata all’Albo pretorio dal 24/12/2025, avente ad oggetto “Piano attuativo comunale (P.A.C.) di iniziativa privata in ‘zona e6.2 Zualt’. Procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.). Presa atto conclusioni autorità competente a seguito consultazione pubblica”, con la quale è stato deliberato di non approvare il Piano Attuativo Comunale proposto dalla società odierna ricorrente; 2. della Deliberazione della Giunta Comunale di San Vito di Fagagna n. 103 del 17 dicembre 2025, richiamata quale presupposto della Delibera consiliare n. 46/2025, con la quale la Giunta, quale Autorità Competente in materia di V.A.S., ha espresso parere negativo sul medesimo Piano Attuativo Comunale; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, per quanto di interesse, i pareri e le osservazioni richiamati nelle delibere impugnate, tra cui il parere dell’ARPA FVG prot. 0030689/P/GEN/VAL del 22/09/2025, le osservazioni del sig. A.M. prot. 4555 del 12/09/2025 e del sig. E.F. prot. 4567 del 12/09/2025;

Giustizia amministrativa202600107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione consiliare di diniego dell’approvazione di un Piano Attuativo Comunale e deliberazione giuntale recante parere negativo motivato all’esito della procedura di VAS

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego consiliare di approvazione del PAC e il presupposto parere negativo della Giunta comunale quale Autorità competente per la VAS. Ha dedotto: eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta illogicità e contraddittorietà, nonché violazione dei principi di giusto procedimento, leale collaborazione e legittimo affidamento, sostenendo che l’iter fosse stato irragionevolmente protratto e che la Giunta avesse recepito acriticamente le osservazioni di terzi; violazione e falsa applicazione dell’art. 17.2, punto 6.3, delle NTA del PRGC, relativo alla superficie minima del lotto per gli allevamenti, assumendo l’erroneità della valutazione di non conformità e la contraddittorietà rispetto agli insediamenti esistenti; violazione dell’Allegato 1 delle NTA del PRGC sulle distanze minime degli allevamenti zootecnici, per asserita motivazione apparente e difetto di istruttoria; violazione degli artt. 14 e 15 del d.lgs. 152/2006, sostenendo che la VAS fosse stata utilizzata per impedire un’iniziativa non gradita e che il parere motivato fosse un mero assemblaggio di critiche altrui, non adeguatamente valutate. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per mancata contestazione di tutte le autonome ragioni poste a fondamento degli atti impugnati e, pur riconoscendo la fondatezza della censura relativa alla superficie minima del lotto, ha sostenuto la permanenza di ulteriori motivazioni non censurate.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Il parere negativo di VAS era fondato su sei distinti elementi motivazionali, mentre il diniego consiliare si fondava sia sul parere negativo e su tutte le ragioni che lo sostenevano, sia su ulteriori profili di non conformità urbanistica, tra cui la superficie minima del lotto e le distanze minime degli allevamenti. La società ha contestato soltanto una parte di tali ragioni: le censure sul complessivo impianto motivazionale erano generiche, mentre i motivi specifici riguardavano soltanto due profili. Pertanto, anche l’eventuale illegittimità della motivazione relativa alla superficie minima non avrebbe potuto determinare l’annullamento degli atti, essendo rimaste autonome ragioni idonee a sorreggerli. In presenza di un atto plurimotivato, il ricorrente deve contestare puntualmente tutte le ragioni autonomamente sufficienti a fondare la decisione; in mancanza, l’azione è inammissibile perché inidonea a produrre l’utilità dell’annullamento. Le spese sono state poste a carico della società ricorrente e liquidate in favore del Comune in euro 2.000, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; il TAR lo ha applicato perché la ricorrente non ha contestato tutte le autonome ragioni poste a fondamento degli atti impugnati.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo la trattazione camerale dell’istanza cautelare e previo avviso alle parti.

  • artt. 14 e 15 d.lgs. 152/2006

    Sono stati invocati dalla ricorrente con riguardo alla procedura di VAS e al parere motivato dell’autorità competente, ma il TAR non ha esaminato nel merito tali censure, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.

  • art. 17.2, punto 6.3, NTA del PRGC

    Prevede, secondo la prospettazione riportata in sentenza, una superficie minima di 20.000 mq per il lotto di pertinenza delle tipologie di allevamento; la relativa applicazione non è stata esaminata nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • Allegato 1, tabella distanze allevamenti zootecnici, NTA del PRGC

    Disciplina le distanze minime degli allevamenti zootecnici; anche le censure relative a tale profilo non sono state esaminate nel merito.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più ragioni autonome, ciascuna astrattamente sufficiente a fondare la decisione, il ricorrente deve impugnare puntualmente tutte le ragioni motivazionali; la mancata contestazione anche di una sola di esse determina l’inammissibilità del ricorso, perché l’eventuale annullamento delle ragioni censurate non procurerebbe alcuna utilità, lasciando l’atto valido sulla base delle ragioni non impugnate.
  • La contestazione generica dell’impianto motivazionale complessivo di un provvedimento plurimotivato non equivale alla specifica impugnazione di ciascun autonomo capo motivazionale, soprattutto quando il ricorrente individui e censuri soltanto alcuni profili determinati.
  • Il riconoscimento, da parte dell’amministrazione resistente, dell’illegittimità di una singola motivazione non comporta l’accoglimento del ricorso se l’atto conserva ulteriori ragioni autonome, non specificamente contestate, idonee a sorreggere la decisione.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiUrbanistica e governo del territorioAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potereDifetto di istruttoriaDecadenza e tardività

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