Sentenza n. 88/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensiva del certificato di inidoneità psico fisica emesso dal Collegio Medico Legale FVG dell'ASFO del 20/10/2025 che ha accertato che il Sig. -OMISSIS- non è in possesso dei requisiti di idoneità; del decreto della Questura di Pordenone prot. 0064016 del 18/11/2025 avente ad oggetto la revoca della licenza di porto di fucile uso sportivo n. 301593-Q notificato in data 19/11/2025 nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli sopra indicati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: certificato di inidoneità psico-fisica all’uso delle armi e decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d’armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità psico-fisica emesso dal Collegio Medico Legale dell’ASFO il 20 ottobre 2025 e il successivo decreto della Questura di Pordenone del 18 novembre 2025, notificato il 19 novembre 2025, con cui era stata revocata la licenza di porto di fucile per uso sportivo. La vicenda traeva origine da una segnalazione resa da un amico, secondo cui il ricorrente, in stato di ubriachezza, avrebbe riferito di indugiare talvolta con una pistola in mano resistendo alla tentazione di spararsi. Dopo l’episodio, il ricorrente era stato visitato presso il Pronto Soccorso e sottoposto a visita psichiatrica, senza riscontro di acuzie psichiatrica, ideazione suicidaria o condotte auto- o eterolesive; era stata diagnosticata una semplice intossicazione alcoolica. Nel successivo procedimento, il ricorrente aveva prodotto certificazioni sanitarie pubbliche e private attestanti l’assenza di patologie psichiatriche, disturbi psicologici, dipendenze da alcool o stupefacenti, rischio suicidario e disturbi dell’aggressività, nonché il carattere isolato dell’episodio. Con tre motivi, esaminati congiuntamente, egli ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, contraddittorietà, perplessità, manifesta irragionevolezza e ingiustizia, violazione del principio di proporzionalità e violazione, per falsa ed erronea applicazione, degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. e degli artt. 1 e 2 del D.M. 28 aprile 1998. In particolare, ha contestato che l’Amministrazione non avesse considerato le numerose certificazioni sanitarie e avesse desunto da un unico episodio di ubriachezza una sopravvenuta incapacità all’uso delle armi, nonostante l’assenza di patologie o dipendenze.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondati congiuntamente i motivi dedotti, e ha annullato sia il giudizio di inidoneità psico-fisica sia il decreto di revoca della licenza. Il Collegio ha attribuito rilievo decisivo alle certificazioni e attestazioni provenienti da organismi del Servizio sanitario pubblico e da medici privati, le quali avevano escluso patologie psichiatriche, disturbi psicologici, dipendenze, rischio suicidario, disturbi depressivi o bipolari e condotte aggressive, qualificando l’episodio di ubriachezza come isolato e non riconducibile a una condizione patologica o abituale. La segnalazione dell’amico è stata quindi ritenuta non supportata da obiettive e serie ragioni, mentre il provvedimento impugnato è stato giudicato privo di una solida e convincente motivazione, contraddittorio rispetto alle risultanze tecniche e oggettivamente sproporzionato. Il TAR ha precisato che l’ottica prudenziale dell’Amministrazione non era di per sé censurabile, ma non poteva giustificare una decisione non coerente con gli accertamenti sanitari disponibili. Le spese sono state compensate, in considerazione delle circostanze di fatto e della finalità prudenziale perseguita dall’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 11 T.U.L.P.S.
La disposizione è richiamata quale base normativa del provvedimento di revoca della licenza; il suo esercizio deve comunque essere sostenuto da un’istruttoria adeguata e da una motivazione coerente con le risultanze sanitarie.
art. 43 T.U.L.P.S.
La disposizione è richiamata quale base normativa della revoca del porto d’armi; il potere prudenziale dell’autorità di pubblica sicurezza non esonera dall’obbligo di considerare gli elementi sanitari acquisiti e di rispettare proporzionalità e ragionevolezza.
artt. 1 e 2 D.M. 28 aprile 1998
Le disposizioni sono richiamate in relazione ai requisiti psico-fisici per il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni al porto e all’uso delle armi; la loro applicazione non consente di desumere l’inidoneità da un episodio isolato non collegato a patologie o dipendenze accertate.
art. 39 T.U.L.P.S.
È richiamato per il ritiro cautelare dell’arma effettuato a seguito della segnalazione e dell’episodio di intossicazione alcoolica; tale misura cautelare costituisce il presupposto fattuale della successiva attività amministrativa, non la diretta oggetto della decisione di annullamento.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito al TAR, sentite le parti, di definire il giudizio con sentenza semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, ritenendo la causa matura per la decisione.
Massime di principio
- Il potere di revoca o diniego del porto d’armi fondato su esigenze di pubblica sicurezza e su requisiti psico-fisici deve essere esercitato sulla base di un’istruttoria concreta e attuale, con motivazione coerente rispetto alle risultanze degli accertamenti sanitari disponibili.
- Un singolo episodio di ubriachezza, ove risulti isolato e non riconducibile a dipendenza da alcool, patologia psichiatrica, disturbo psicologico o rischio suicidario, non consente di per sé di desumere l’inidoneità psico-fisica all’uso delle armi.
- Quando certificazioni sanitarie pubbliche e private escludono concordemente patologie psichiche, dipendenze e rischi auto- o eterolesivi, l’Amministrazione deve confrontarsi specificamente con tali risultanze; la loro omissione determina un difetto di istruttoria e di motivazione.
- La finalità prudenziale dell’attività di pubblica sicurezza è legittima in astratto, ma non consente l’adozione di misure sproporzionate o contraddittorie rispetto agli elementi tecnici acquisiti nel procedimento.
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