Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4781/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del giudizio emesso dalla competente Commissione Superiore di Avanzamento della Marina Militare Italiana, nei confronti del Contrammiraglio (CP) r.n. in spe -OMISSIS-, in sede di valutazione per l'avanzamento a scelta al grado di Ammiraglio Ispettore per l'anno 2023, con conseguente mancato avanzamento a detto grado; - della graduatoria di merito dei Contrammiragli (CP) r.n. in spe formata dalla stessa Commissione Superiore di Avanzamento a seguito del giudizio valutativo di cui al precedente alinea, approvata dal Ministro della Difesa; - del quadro di avanzamento, a seguito del giudizio valutativo qui impugnato; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; a seguito della presa visione, il 12.04.2023, sul sito internet del Ministero della Difesa, dell''''esito del giudizio di avanzamento Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 9\8\2024 : Per l’annullamento a) del giudizio emesso dalla competente Commissione Superiore di Avanzamento ( CSA), nei confronti del Contrammiraglio (CP) r.n. in spe -OMISSIS- , in sede di valutazione per l’avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2023; b) della graduatoria di merito dei Contrammiraglio della graduatoria di merito dei Contrammiragli (CP) r.n. in spe formata dall aragli (CP) r.n. in spe formata dalla stessa Commissione di Avanzamento a seguito del giudizio valutativo di cui al stessa Commissione di Avanzamento a seguito del giudizio valutativo di cui al precedente punto a), approvata dal Ministero della Difesa a norma dell’art.1064 precedente punto a), approvata dal Ministero della Difesa a norma dell’art.1064 D.Lgs n. 66/2010;D.Lgs n. 66/2010; c) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 7\2\2025 : Per l’annullamento a) del giudizio emesso dalla competente Commissione Superiore di Avanzamento (CSA), nei confronti del Contrammiraglio (CP) r.n. in Spe -OMISSIS-, in sede di valutazione per l’avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2023; b) della graduatoria di merito dei Contrammiragli (CP) r.n. in Spe formata dalla stessa Commissione di Avanzamento a seguito del giudizio valutativo di cui al precedente punto a), approvata dal Ministro della Difesa a norma dell’art. 1064 D.Lgs n. 66/2010; c) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

Giustizia amministrativa202309588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Giudizio della Commissione Superiore di Avanzamento relativo alla valutazione per l'avanzamento a scelta al grado di Ammiraglio Ispettore per l'anno 2023, graduatoria di merito e quadro di avanzamento, dai quali è derivato il mancato avanzamento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio valutativo della Commissione Superiore di Avanzamento della Marina Militare, che gli aveva attribuito un punteggio di merito finale tale da collocarlo fuori dal quadro di avanzamento, nonché la graduatoria di merito e gli atti conseguenti. Ha dedotto vari profili di illegittimità degli atti e chiesto il loro annullamento, con rinnovazione del giudizio e collocazione in posizione utile all'avanzamento. A seguito dell'acquisizione di documentazione disposta con due ordinanze presidenziali istruttorie, ha proposto due ricorsi per motivi aggiunti, ampliando le proprie difese e insistendo per l'accoglimento. Successivamente, con atto depositato l'8 gennaio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non persistere nell'interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità del giudizio di avanzamento, della graduatoria o degli ulteriori atti impugnati. In ragione della natura meramente processuale della pronuncia, il Collegio ha compensato integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 1064 d.lgs. 66/2010

    Richiamato quale base normativa per l'approvazione ministeriale della graduatoria di merito relativa all'avanzamento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare nel merito i vizi dedotti contro gli atti impugnati.
  • Quando la definizione del giudizio dipende esclusivamente dalla sopravvenuta carenza di interesse e non comporta una valutazione della legittimità dell'azione amministrativa, la natura processuale della pronuncia può giustificare la compensazione delle spese tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.