Sentenza n. 4781/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del giudizio emesso dalla competente Commissione Superiore di Avanzamento della Marina Militare Italiana, nei confronti del Contrammiraglio (CP) r.n. in spe -OMISSIS-, in sede di valutazione per l'avanzamento a scelta al grado di Ammiraglio Ispettore per l'anno 2023, con conseguente mancato avanzamento a detto grado; - della graduatoria di merito dei Contrammiragli (CP) r.n. in spe formata dalla stessa Commissione Superiore di Avanzamento a seguito del giudizio valutativo di cui al precedente alinea, approvata dal Ministro della Difesa; - del quadro di avanzamento, a seguito del giudizio valutativo qui impugnato; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; a seguito della presa visione, il 12.04.2023, sul sito internet del Ministero della Difesa, dell''''esito del giudizio di avanzamento Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 9\8\2024 : Per l’annullamento a) del giudizio emesso dalla competente Commissione Superiore di Avanzamento ( CSA), nei confronti del Contrammiraglio (CP) r.n. in spe -OMISSIS- , in sede di valutazione per l’avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2023; b) della graduatoria di merito dei Contrammiraglio della graduatoria di merito dei Contrammiragli (CP) r.n. in spe formata dall aragli (CP) r.n. in spe formata dalla stessa Commissione di Avanzamento a seguito del giudizio valutativo di cui al stessa Commissione di Avanzamento a seguito del giudizio valutativo di cui al precedente punto a), approvata dal Ministero della Difesa a norma dell’art.1064 precedente punto a), approvata dal Ministero della Difesa a norma dell’art.1064 D.Lgs n. 66/2010;D.Lgs n. 66/2010; c) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 7\2\2025 : Per l’annullamento a) del giudizio emesso dalla competente Commissione Superiore di Avanzamento (CSA), nei confronti del Contrammiraglio (CP) r.n. in Spe -OMISSIS-, in sede di valutazione per l’avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2023; b) della graduatoria di merito dei Contrammiragli (CP) r.n. in Spe formata dalla stessa Commissione di Avanzamento a seguito del giudizio valutativo di cui al precedente punto a), approvata dal Ministro della Difesa a norma dell’art. 1064 D.Lgs n. 66/2010; c) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Giudizio della Commissione Superiore di Avanzamento relativo alla valutazione per l'avanzamento a scelta al grado di Ammiraglio Ispettore per l'anno 2023, graduatoria di merito e quadro di avanzamento, dai quali è derivato il mancato avanzamento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio valutativo della Commissione Superiore di Avanzamento della Marina Militare, che gli aveva attribuito un punteggio di merito finale tale da collocarlo fuori dal quadro di avanzamento, nonché la graduatoria di merito e gli atti conseguenti. Ha dedotto vari profili di illegittimità degli atti e chiesto il loro annullamento, con rinnovazione del giudizio e collocazione in posizione utile all'avanzamento. A seguito dell'acquisizione di documentazione disposta con due ordinanze presidenziali istruttorie, ha proposto due ricorsi per motivi aggiunti, ampliando le proprie difese e insistendo per l'accoglimento. Successivamente, con atto depositato l'8 gennaio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non persistere nell'interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità del giudizio di avanzamento, della graduatoria o degli ulteriori atti impugnati. In ragione della natura meramente processuale della pronuncia, il Collegio ha compensato integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Norme richiamate
art. 1064 d.lgs. 66/2010
Richiamato quale base normativa per l'approvazione ministeriale della graduatoria di merito relativa all'avanzamento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare nel merito i vizi dedotti contro gli atti impugnati.
- Quando la definizione del giudizio dipende esclusivamente dalla sopravvenuta carenza di interesse e non comporta una valutazione della legittimità dell'azione amministrativa, la natura processuale della pronuncia può giustificare la compensazione delle spese tra le parti.
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