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Sentenza

Sentenza n. 561/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento dell’ordinanza n. 52, registrata in data 28.04.2021 e datata 29.04.2021, del Comune di Piossasco avente ad oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica per la verifica della presenza di amianto in manufatto…” di proprietà dei ricorrenti.

Giustizia amministrativa202100538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza contingibile e urgente che imponeva la verifica della presenza di amianto nella copertura di un fabbricato, la valutazione dello stato di conservazione e, in caso di presenza, l'adozione degli obblighi di controllo e manutenzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale deducendo: 1) violazione del principio del ne bis in idem, poiché la questione sarebbe già stata definita da una precedente sentenza relativa a un'ordinanza avente analogo oggetto; 2) violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000 ed eccesso di potere, per insussistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza, anche in ragione della conoscenza della situazione da parte del Comune da oltre dieci anni; 3) difetto di motivazione, per mancata dimostrazione dell'effettiva presenza di amianto e del superamento dell'indice di esposizione alle fibre; 4), 6) e 8) difetto di istruttoria, per mancato accertamento tecnico dell'effettiva entità del pericolo e per l'assenza di attività svolte all'interno del fabbricato; 5) violazione della disciplina nazionale sull'amianto, ritenuta inapplicabile a edifici privati non aperti al pubblico; 7) violazione del protocollo regionale sulla gestione degli esposti relativi a coperture in cemento-amianto, sostenendo che il procedimento fosse stato avviato sulla base di un esposto anonimo e privo di sottoscrizione. Nelle more, i ricorrenti hanno sostituito la copertura, facendo venire meno l'interesse all'annullamento, ma hanno dichiarato di mantenere l'interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha escluso l'improcedibilità, ritenendo sufficiente la dichiarazione dell'interesse all'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., senza necessità di avere già proposto la domanda risarcitoria o di specificarne i presupposti. Nel merito ha respinto tutti i motivi. La precedente sentenza non aveva deciso la legittimità dell'ordinanza allora impugnata, ma aveva definito le domande in rito per sopravvenuta carenza e difetto di interesse; pertanto non si era formato alcun giudicato conformativo né operava il ne bis in idem. L'ordinanza contingibile e urgente era legittima perché, al momento dell'adozione, sussisteva un pericolo attuale per la salute pubblica derivante dalla possibile presenza di amianto; la preesistenza e la conoscenza del problema non consumano il potere sindacale, se permane l'attualità del pericolo e l'idoneità della misura. Il Comune aveva richiesto il supporto dell'ARPA e l'accesso alla proprietà per campionamento e valutazione dello stato di conservazione, ma i proprietari avevano negato l'accesso, impedendo gli accertamenti ordinari. L'ordine di procedere alle verifiche e agli eventuali adempimenti successivi è stato quindi ritenuto proporzionato e giustificato anche dalla mancata collaborazione dei proprietari, contraria ai principi di collaborazione e buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione. Non sussisteva difetto di motivazione, poiché l'ordinanza indicava il rischio per la salute pubblica e l'impossibilità di accertare l'effettiva presenza di amianto era stata determinata dal rifiuto di accesso dei ricorrenti; questi non potevano poi censurare l'assenza di una verifica resa impossibile dalla loro condotta. Analogamente, non sussisteva difetto di istruttoria, essendo stata acquisita documentazione fotografica, richiesto il supporto dell'organo tecnico competente e formalmente domandato l'accesso. La disciplina sull'amianto è stata ritenuta applicabile anche agli edifici privati non aperti al pubblico, in quanto la normativa nazionale e regionale non prevede tale esclusione e tutela la salute nei luoghi di vita e di lavoro. Infine, l'esposto non era anonimo, poiché indicava i segnalanti ed era stato trasmesso da una PEC riferibile a uno di essi; in ogni caso, l'esposto non costituiva condizione di legittimità dell'avvio del procedimento e il protocollo regionale non limitava i poteri attribuiti dalla legge al sindaco. Il ricorso è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    per procedersi all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori; non è pertanto necessario specificare i presupposti dell'eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione

    La sostituzione della copertura non determina l'improcedibilità quando il ricorrente dichiara di conservare l'interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori.

  • artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000

    Le ordinanze contingibili e urgenti presuppongono una situazione di pericolo attuale e la necessità e urgenza di intervenire a tutela dell'interesse pubblico; la preesistenza o la conoscenza della situazione non consumano il potere se il pericolo permane.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede

    Il privato deve collaborare agli accertamenti tecnici necessari alla tutela della salute pubblica; il rifiuto ingiustificato di accesso alla proprietà può rilevare nella valutazione della legittimità del successivo provvedimento.

  • artt. 6, comma 3, e 12, comma 2, l. 257/1992

    Le disposizioni costituiscono il fondamento della normativa tecnica sulla valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dell'amianto, senza escludere gli edifici privati non aperti al pubblico.

  • art. 2 l.r. Piemonte 30/2008

    La disciplina regionale persegue la tutela della salute dall'inquinamento da fibre di amianto e la rimozione dei fattori di rischio anche mediante la bonifica di siti, impianti, edifici e manufatti.

  • art. 9, comma 1, l.r. Piemonte 30/2008

    Gli obblighi di comunicazione riguardano anche i soggetti privati proprietari di edifici e manufatti con presenza di amianto o materiali contenenti amianto.

  • art. 32 Cost.

    fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività

    La tutela della salute giustifica l'applicazione della disciplina sull'amianto anche a fabbricati privati non aperti al pubblico quando la possibile dispersione di fibre può incidere sulla collettività.

  • D.M. 6 settembre 1994

    Prevede metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie; può costituire parametro per gli obblighi imposti ai proprietari.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    È richiamato per il precedente giudizio relativo alla domanda di indennizzo conseguente alla revoca, domanda respinta perché la revoca aveva arrecato un vantaggio ai proprietari.

Massime di principio

  • La sostituzione o rimozione del bene oggetto dell'atto impugnato fa venir meno l'interesse all'annullamento, ma il giudizio deve proseguire per l'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori quando il ricorrente dichiari tale interesse ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.; non è necessario che la domanda risarcitoria sia già proposta o che ne siano specificati i presupposti.
  • Una precedente pronuncia che abbia definito il giudizio con una declaratoria di improcedibilità o inammissibilità, senza esaminare la legittimità dell'azione amministrativa, non forma un giudicato sostanziale sulla legittimità dell'atto e non impedisce all'amministrazione di avviare un nuovo procedimento sul medesimo bene e sulla medesima situazione di rischio.
  • Il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti non è consumato dal mero decorso del tempo o dalla preesistenza della situazione di pericolo; occorre verificare se, al momento dell'adozione, sussistano un pericolo attuale per l'interesse pubblico e l'idoneità della misura a fronteggiarlo.
  • Quando il privato impedisce l'accesso alla proprietà necessario per gli accertamenti tecnici richiesti dall'amministrazione, non può successivamente censurare il provvedimento per la mancata dimostrazione dell'effettiva entità del pericolo o per difetto di istruttoria, se l'amministrazione ha attivato l'organo tecnico competente e ha richiesto l'accesso in modo proporzionato e senza oneri per il privato.
  • La normativa nazionale e regionale sulla prevenzione dei rischi da amianto non è limitata agli edifici pubblici o aperti al pubblico, quando la possibile dispersione di fibre può incidere sulla salute della collettività; la tutela si estende anche ai fabbricati privati situati in prossimità di abitazioni.
  • La presenza o l'assenza di un esposto, anche sottoscritto, non costituisce condizione di legittimità dell'avvio di un procedimento volto alla tutela della salute pubblica; i protocolli amministrativi regionali possono uniformare la gestione delle segnalazioni, ma non limitare i poteri attribuiti dalla legge al sindaco.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ed emissioniOrdinanze contingibili e urgentiPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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