Cassazione Penale, Sentenza n. 4801/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Aliquò era stato condannato per i reati di lesioni personali e violazione di domicilio in danno di Caruso Paolo. Ha impugnato la sentenza di appello con plurimi motivi: vizio di motivazione sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; mancata ammissione di una prova decisiva con richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.) per accertare presunte manomissioni del DVD; contestazione dell'integrazione della violazione di domicilio in relazione alla brevissima presenza nel laboratorio; mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; insufficienza del materiale probatorio oltre ogni ragionevole dubbio; mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione (art. 62, comma 1, n. 2 c.p.); censure relative alla provvisionale e alla condanna al rimborso delle spese processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati diversi motivi: alcuni attaccavano inammissibilmente la valutazione di merito (vizi di motivazione intesi come rivalutazione probatoria), altri non hanno dimostrato la necessità oggettiva della rinnovazione dell'istruttoria in appello (la registrazione video non riprendeva il punto dell'aggressione), e altri ancora sono stati giudicati infondati relativamente alla non riconoscibilità della particolare tenuità e dell'attenuante della provocazione per via della macroscopica sproporzione tra le offese verbali e la reazione fisica. Quanto alle questioni sulla provvisionale e sulle spese, la Corte ha osservato che la parte civile non ha impugnato e che l'imputato è risultato soccombente nei confronti della parte civile.
Norme richiamate
Norme relative alle lesioni personali. Sono state le norme contestate in capo all'imputato per le lesioni provocate alla persona offesa.
Norma relativa alla violazione di domicilio; la Corte di merito ha ritenuto integrato il reato in base alla condotta dell'imputato, decisione contestata ma confermata in cassazione.
art. 62, comma 1, n. 2, cod. pen.
Circostanza attenuante della provocazione. La Corte ha escluso l'attenuante per la macroscopica sproporzione fra l'offesa subita e la reazione violenta, ritenendo che ciò esclude lo stato d'ira connesso causalmente al fatto ingiusto.
Disposizione sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello. La Corte ha ritenuto che la rinnovazione è misura eccezionale e non richiesta quando l'istruttoria di primo grado sia stata completa e la prova richiesta risultasse irrilevante.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i limiti di ammissibilità delle doglianze di motivazione (solo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà sono sindacabili).
Richiamato come parametro di valutazione della prova nel giudizio di merito; la Corte di legittimità ha ribadito i limiti del suo sindacato sulla valutazione probatoria effettuata in sede di merito.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può essere utilizzata per una rivalutazione globale delle prove: i vizi di motivazione dedotti devono consistere in mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà ricavabile dal testo della sentenza impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p. è eccezionale e richiede la dimostrazione dell'oggettiva necessità dell'accertamento richiesto; l'assenza di attinenza o la irrilevanza della prova rispetto al fatto decisivo legittima il rigetto.
- Per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto rilevano la gravità concreta della condotta e il contesto: violenze fisiche sproporzionate rispetto a mere ingiurie difficilmente rientrano nella tenuità.
- L'attenuante della provocazione non si applica quando esiste una sproporzione così grave tra fatto ingiusto e reazione da escludere lo stato d'ira o il nesso causale tra provocazione e reazione.
- Le censure processuali relative a provvisionali o spese possono essere dichiarate prive di interesse se la parte che le solleva non ha subito un pregiudizio processuale effettivo (es. parte civile non impugna).
- Nel ricorso per cassazione, l'affermazione che la condanna non sia fondata "oltre ogni ragionevole dubbio" non è sufficiente a censurare la motivazione se non posta nei termini previsti dall'art. 606 c.p.p. e senza mostrare manifesta illogicità.
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