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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07452/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita di una porzione di immobile in Cesenatico, nell'ambito del quale la parte attrice chiedeva la risoluzione per grave inadempimento del promittente venditore e la restituzione di quanto versato, deducendo che il definitivo non era stato stipulato dal venditore davanti al notaio e che il contratto era stato anche contestato quanto a sottoscrizione, liceità dei motivi, accordo e causa concreta; aggiungeva che l'immobile era ancora non completato. Il tribunale, dopo CTU grafologica, aveva ritenuto autentica la firma del venditore e accolto la domanda. In appello, però, la decisione veniva riformata e le domande dell'attore respinte: la Corte territoriale ha ritenuto non decisiva la CTU grafologica, valorizzando asserite incongruenze tra le firme sul preliminare, elementi estrinseci tratti anche da dichiarazioni rese in altri contesti e l'assenza di documentazione di supporto. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente denunciava: 1) violazione degli artt. 2697 e 2702 c.c. e degli artt. 214 e 216 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse invertito l'onere della prova e preteso una dimostrazione rigorosa dell'autenticità della sottoscrizione, come se fosse possibile solo tramite CTU; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c., 2729, 2721 e 2722 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse attribuito indebitamente valore di presunzione a fatti che non ne avevano i requisiti di gravità, precisione e concordanza, tra cui il diniego del venditore, la mancata produzione di documentazione, la mancata prova delle modalità di pagamento e il fatto che l'immobile non fosse stato completato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente perché entrambi diretti a censurare l'apprezzamento delle prove e la motivazione sulla autenticità delle sottoscrizioni. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione apparente e perplessa: pur richiamando il principio secondo cui la CTU grafologica non fornisce certezze assolute, la Corte territoriale non aveva realmente spiegato perché dovesse disattenderne le conclusioni, limitandosi a opporre osservazioni generiche, elementi estranei o non decisivi e una valutazione di mera 'perplessità'. È stato osservato che il giudice di merito aveva fatto ricorso a considerazioni non adeguatamente ancorate al contenuto della consulenza e aveva valorizzato, in modo improprio, una concatenazione di presunzioni e circostanze ulteriori, senza una reale verifica critica del materiale probatorio. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare l'asserita inversione dell'onere della prova sull'autenticità delle sottoscrizioni.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato in relazione all'efficacia probatoria della scrittura privata e al disconoscimento della firma.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato in tema di disconoscimento della scrittura privata.

  • art. 216 c.p.c.

    Richiamato in tema di verificazione della scrittura privata disconosciuta.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove e l'attribuzione di valore presuntivo a fatti privi dei requisiti legali.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per affermare che le presunzioni semplici richiedono fatti gravi, precisi e concordanti.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato nel quadro della censura sulle prove testimoniali o sui limiti di prova in relazione ai fatti dedotti.

  • art. 2722 c.c.

    Richiamato nel quadro della censura sulle prove testimoniali e sulle limitazioni alla prova del contenuto del contratto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per veicolare la denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di nullità della sentenza derivante da motivazione apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato quale parametro del requisito di motivazione della sentenza.

  • art. 111, comma 6 Cost.

    Utilizzato come criterio del 'minimo costituzionale' della motivazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il deposito di memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di verificazione o di contestazione dell'autenticità di una sottoscrizione, la consulenza grafologica non offre risultati di certezza assoluta; il giudice può aderirvi o discostarsene, ma deve spiegare in modo specifico e controllabile le ragioni della sua scelta.
  • La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e si riduce a formule generiche, perplessità non argomentate o richiami a elementi non realmente confrontati con la consulenza tecnica.
  • Non è consentito fondare il convincimento su un uso circolare o meramente congetturale degli indizi, ossia valorizzando una presunzione come fatto noto per costruirne un'altra, senza una valutazione autonoma e critica del compendio probatorio.
  • Nel giudizio di legittimità, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c., il controllo sulla motivazione resta limitato al minimo costituzionale, ma la mancanza apparente o la perplessità intrinseca della motivazione integra nullità denunciabile ex art. 360, n. 4 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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