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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28568/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

La vicenda riguarda una procedura di gara per l’assegnazione di concessioni demaniali marittime relative a chioschi e attività connesse, nella quale alla ricorrente, funzionaria comunale, era stato contestato un contributo partecipativo a un presunto accordo collusivo finalizzato a favorire i precedenti gestori, già decaduti, mediante la predisposizione del bando e di atti successivi ritenuti fraudolenti. I motivi di ricorso investivano, in sostanza, la tenuta dei gravi indizi di colpevolezza e la motivazione dell’ordinanza cautelare: si denunciava il travisamento delle conversazioni intercettate, in particolare di quella del 21 luglio 2025 con il vicesindaco, la lettura distorta della partecipazione della ricorrente alla predisposizione del disciplinare e della determina successiva, la sopravvalutazione della mancata condivisione del provvedimento di decadenza di un concessionario, nonché l’assenza di concrete e attuali esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. per avere l’indagata cessato l’incarico e per la sua incensuratezza. La difesa sosteneva che la ricorrente si fosse limitata ad attuare scelte amministrative già assunte da altri organi, senza consapevole contributo fraudolento, e che varie circostanze valorizzate dal Tribunale fossero in realtà neutre, equivoche o non corrispondenti agli atti amministrativi e alle comunicazioni effettivamente intercorse.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo complessivamente fondati i rilievi difensivi sulla insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo alla ricorrente, in particolare quanto alla prova di un suo consapevole contributo partecipativo a un accordo collusivo e fraudolento nella predisposizione del bando di gara. Ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, con conseguente cessazione della misura cautelare interdittiva in atto. La decisione si fonda sull’assenza di un accertamento sufficiente dei rapporti diretti della ricorrente con i soggetti che avrebbero tratto vantaggio dalla procedura, sulla natura equivoca o successiva di alcuni elementi valorizzati dal giudice cautelare e sul mancato dimostrato nesso tra le condotte della funzionaria e la finalità decettiva richiesta per il concorso nel reato contestato.

Norme richiamate

  • art. 353-bis c.p.

    Il reato richiede un contributo partecipativo consapevole alla turbativa della procedura, con condotte collusive o fraudolente idonee a incidere sulla gara; non basta valorizzare atti amministrativi neutri o equivoci senza prova della consapevolezza della finalità decettiva.

  • art. 274 c.p.p.

    Per l’applicazione della misura interdittiva occorrono concrete e attuali esigenze cautelari, che non possono essere desunte solo dalla gravità astratta dei fatti.

  • art. 626 c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • Nel concorso nel reato di turbata libertà degli incanti non è necessario provare un previo accordo formale tra i concorrenti, ma è indispensabile accertare che ciascuno abbia agito con finalità unitaria, conoscenza del ruolo altrui e volontà di realizzare lo scopo comune.
  • Ai fini della gravità indiziaria, la partecipazione a una condotta illecita non può essere desunta da meri atti amministrativi formalmente leciti o da segmenti procedimentali successivi se non è dimostrato, con elementi specifici, il consapevole apporto alla logica decettiva della procedura.
  • La mera presenza a riunioni procedimentali o la redazione di atti in attuazione di scelte già assunte da altri organi non equivale di per sé a concorso nel reato, se manca la prova di un contributo causale e soggettivamente orientato alla turbativa.
  • Quando la ricostruzione accusatoria si fonda su intercettazioni o su comunicazioni amministrative, il giudice deve verificare la corrispondenza tra contenuto effettivo degli atti e lettura investigativa, evitando travisamenti o inferenze non sorrette dal dato testuale.
  • Le misure interdittive richiedono non solo la gravità del quadro indiziario, ma anche l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, da motivare in modo autonomo rispetto alla sola gravità del fatto.

Come è indicizzato

MaterieTurbativa d'astaImpugnazioniEsigenze cautelari
RamiReati contro la PAProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

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