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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05408/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di due imputati, rideterminando la pena, per un furto in abitazione pluriaggravato commesso in danno di una persona offesa anziana. I ricorrenti hanno proposto ciascuno tre motivi. Il primo motivo nell'interesse di uno degli imputati e il terzo nell'interesse dell'altro contestavano l'affermazione di responsabilità per il delitto di furto in abitazione pluriaggravato, deducendo formalmente violazione di legge e vizio di motivazione, ma in realtà riproponendo censure già esaminate e respinte in appello, chiedendo una rivalutazione delle prove. Gli ulteriori motivi di entrambi erano diretti contro la graduazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che la pena fosse eccessiva e che le attenuanti fossero state ingiustamente negate; la Corte ha rilevato che tali doglianze replicavano motivi già dedotti in appello e comunque miravano a un nuovo apprezzamento di merito, non consentito in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto generiche e non scrutinabili le doglianze sulla responsabilità, perché meramente riproduttive di censure già vagliate dai giudici di merito e comunque orientate a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio, senza specifici travisamenti. Ha inoltre reputato inammissibili e manifestamente infondate le censure sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se motivata in modo non illogico e non arbitrario, e il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto da un congruo riferimento agli elementi ritenuti rilevanti. È stata quindi disposta la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende. Nulla è stato liquidato per le spese della parte civile, per la tardività della memoria depositata in suo interesse.

Norme richiamate

  • artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3, 625, comma 1, nn. 2 e 5, e 61 nn. 5 e 7 c.p.

    il titolo di reato confermato in appello riguarda un furto in abitazione in concorso di persone, con aggravanti specifiche e comuni; la Cassazione non entra nel merito della sua configurazione perché le censure sono dichiarate inammissibili

  • artt. 132 e 133 c.p.

    la graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri legali di commisurazione e con motivazione sufficiente

  • art. 616 c.p.p.

    è applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità dei ricorsi

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese nei giudizi di merito, quando siano formulate in termini generici e senza specifica indicazione di travisamenti decisivi della prova.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa delle fonti di prova, salvo l'allegazione di specifici errori di percezione o travisamenti rilevanti.
  • La motivazione delle sentenze di merito può integrarsi tra i diversi gradi di giudizio, purché l'apparato argomentativo complessivo sia coerente e non presenti macroscopiche illogicità.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: in sede di legittimità è censurabile solo se risulti arbitraria, illogica o priva di sufficiente motivazione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato mediante il riferimento ad elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di un'analitica disamina di ogni profilo favorevole all'imputato.
  • La tardiva costituzione o il tardivo deposito della memoria della parte civile esclude la liquidazione delle relative spese nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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