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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3042/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Arca (ex I.A.C.P.) ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte di Cassazione che, annullata la sentenza di appello della C.T.R., aveva deciso nel merito rigettando il ricorso dello I.A.C.P. L'istante deduceva un errore di fatto della Corte: la C.T.P. di primo grado aveva ritenuto pacifica la proprietà privata del suolo e aveva escluso l'esistenza di una servitù di passaggio pubblico; la C.T.R., nell'appello, si era limitata a confermare l'esenzione soggettiva dall'obbligo di pagamento della TOSAP senza pronunciare sulla servitù, perché riteneva sufficiente l'esenzione. La revocazione sostiene che la Cassazione, cassando la sentenza d'appello e decidendo nel merito, ha invece dato per scontata un'occupazione di suolo pubblico, omettendo che la questione sulla servitù — decisa in primo grado a favore della contribuente e impugnata in appello — era rimasta senza decisione utile dopo l'annullamento, e che tale quaestio facti è stata implicitamente riaperta dalla cassazione: pertanto si richiede l'annullamento parziale della sentenza per revocazione e il rinvio alla C.T.R. perché decida sull'esistenza o meno della servitù di passaggio pubblico (o usi civici) sul suolo occupato.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato accolto. La Corte ha ritenuto che la Cassazione fosse incorsa in un errore procedurale/fattuale determinato dal fatto di aver deciso la causa nel merito pur essendo rimasta pendente una questione di fatto (l'esistenza di una servitù di passaggio pubblico) che la C.T.R. non aveva deciso perché aveva ritenuto sufficiente l'esenzione soggettiva riconosciuta in primo grado. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata nella parte in cui ha deciso la causa nel merito; in sede rescissoria la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché decida l'esistenza o meno della servitù di passaggio pubblico o di usi civici sull'area allora occupata. Il giudice del rinvio regolerà le spese del presente giudizio.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma richiamata come base procedurale per il ricorso per revocazione (errori di fatto o documenti nuovi che giustificano la revoca).

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Comma richiamato per individuare il motivo di revocazione invocato (errore di fatto).

  • art. 378 c.p.c.

    Norma procedurale citata relativamente al deposito di memorie nel procedimento.

  • art. 87, comma 1, lett. c) T.U.I.R.

    Citato insieme all'art. 49 del d.lgs. 507/1993 per sostenere che enti pubblici non economici possono godere di specifiche esenzioni fiscali/tributarie, dedotta dalla contribuente a fondamento dell'esenzione dalla TOSAP.

  • art. 49, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 507/1993

    Norma invocata dalla contribuente per sostenere l'esenzione dalla TOSAP in ragione della natura pubblica non economica dell'ente.

  • Cass. sez. trib., sent. n. 2334/2020

    Giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui la decisione di un giudice d'appello su una delle ragioni alternative può rendere superflua la decisione su altre questioni; applicata nel ragionamento sulla possibile inutilità della pronuncia su questioni rimaste alternative.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è ammissibile quando la decisione impugnata ha deciso il merito nonostante fosse rimasta pendente o non definitivamente decisa una questione di fatto rilevante: ciò comporta la reviviscenza della questione non decisa e la necessità di rinvio al giudice di merito.
  • Quando un giudice d'appello decide una controversia su una delle ragioni alternative che bastano a soddisfare la parte, il mancato esame dell'altra ragione non costituisce necessariamente giudicato né omessa pronuncia: l'altro motivo può rimanere implicitamente assorbito e potrà rivivere se la pronuncia decisiva viene annullata in sede superiore.
  • Una questione è implicitamente decisa solo se tra la decisione esplicita e quella implicita esiste un nesso di necessaria presupposizione logica: in assenza di tale nesso, l'assenza di una pronuncia sull'argomento non equivale a una decisione contro una delle parti.
  • Se la Corte di cassazione annulla una sentenza di merito per vizi formali o sostanziali, può determinarsi la riapertura di questioni fattuali già trattate in primo grado e impugnate in appello; il giudice di rinvio deve allora decidere su quelle questioni non definitivamente decise.
  • Nel caso di esenzioni tributarie ratione personae (es. enti pubblici non economici), occorre distinguere l'accertamento della sussistenza dell'esenzione dall'accertamento di fatti materiali (es. titolo di proprietà, servitù, usi civici): la sussistenza dell'una non esclude che l'altra debba essere verificata se la pronuncia che la sosteneva viene annullata.

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