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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36578/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello del 18/05/2022 che, in riforma della condanna di primo grado per il reato ascritto ex artt. 56 e 515 c.p., aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione. Il motivo principale dedotto nella cassazione è la violazione del diritto di difesa per essere stata pronunciata la decisione in camera di consiglio e in assenza di contraddittorio, impedendo al difensore di chiedere l'assoluzione con formula liberatoria prevista dall'art. 129 c.p.p. Il ricorrente ha inoltre contestato l'interpretazione dell'art. 568, comma 4, c.p.p., che era stata invocata per ritenere inammissibile il ricorso per cassazione, richiamando la pronuncia della Corte Costituzionale n. 111/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per il vizio radicale determinato dall'assenza di contraddittorio nella sentenza impugnata. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e la pronuncia della Corte Costituzionale n. 111/2022, che ha dichiarato incostituzionale l'interpretazione dell'art. 568, comma 4, c.p.p. nella parte in cui escludeva la possibilità di ricorrere in Cassazione contro sentenze d'appello predibattimentali rese senza contraddittorio. La Corte ha affermato che il giudice d'appello non può pronunciare sentenze fuori dal contraddittorio e che l'art. 129 c.p.p. non autorizza una deroga al requisito del contraddittorio; inoltre ha richiamato l'obbligo di preavviso alle parti quando si procede in camera di consiglio (artt. 599 e 127 c.p.p.). Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli che dovrà celebrare il processo a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Norma sostanziale richiamata come riferimento al titolo di reato contestato; non oggetto di interpretazione processuale nella decisione.

  • art. 515 c.p.

    Norma sostanziale richiamata come riferimento al titolo di reato contestato (fatti per cui si deliberava la prescrizione).

  • art. 129 c.p.p.

    Stabilisce la regola di comportamento del giudice in presenza di una causa estintiva del reato e la possibilità di adottare la formula di proscioglimento per manifesta innocenza; la Corte ha precisato che l'art. 129 non attribuisce un potere che deroga all'obbligo del contraddittorio in appello.

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    Era stato interpretato in precedenza come una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenze d'appello predibattimentali rese senza contraddittorio; la Corte Costituzionale (sent. n.111/2022) ha dichiarato incostituzionale tale interpretazione, e la Cassazione ha affermato che non può impedire il sindacato in Cassazione quando è leso il diritto di difesa.

  • art. 469 c.p.p.

    Richiamata per spiegare che la disciplina del proscioglimento predibattimentale è specifica per il giudizio di primo grado e non è estensibile automaticamente all'appello.

  • artt. 599 e 127 c.p.p.

    Richiedono l'obbligo di previo avviso/convocazione delle parti e dei difensori quando il giudice decide in camera di consiglio; la Corte ha richiamato questi obblighi per sottolineare la necessità del contraddittorio anche nelle decisioni assunte in camera di consiglio.

  • artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.

    Citati dalla Corte Costituzionale: l'interpretazione che escludeva la possibilità di impugnare sentenze d'appello predibattimentali rese senza contraddittorio è stata ritenuta in contrasto con i principi costituzionali del diritto di difesa (art.24) e del giusto processo (art.111).

Massime di principio

  • Il giudice di appello non può decidere la causa fuori dal contraddittorio: anche se rilevabile una causa di estinzione del reato (es. prescrizione), la decisione richiede preventiva audizione e non opposizione del pubblico ministero e della difesa.
  • L'art. 129 c.p.p. non autorizza il giudice ad eludere il principio del contraddittorio: la regola sulla causa estintiva non sostituisce l'obbligo di procedere con pienezza del contraddittorio in ogni stato e grado del processo.
  • La pronuncia della Corte Costituzionale n. 111/2022 impedisce di ritenere automaticamente inammissibile il ricorso per cassazione contro sentenze d'appello predibattimentali rese senza contraddittorio; il vizio di mancato contraddittorio è sindacabile e può determinare l'annullamento.
  • Se dalla decisione emergono prove 'evidenti' di innocenza, il giudice deve comunque adottare la formula di proscioglimento prevista dall'art. 129, comma 2, c.p.p.; in assenza di tale prova evidente, la causa estintiva non giustifica l'adozione di decisioni fuori dal contraddittorio.
  • Rimedio pratico: la mancanza di contraddittorio in decisioni predibattimentali di appello può condurre all'annullamento senza rinvio e alla trasmissione degli atti a diversa sezione per celebrare il processo, ovvero alla rinnovazione del giudizio in cui sia garantito il diritto di difesa.

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