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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36574/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Due motivi di ricorso: (1) vizio nella valutazione di responsabilità e nella qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 727, comma 2, cod. pen., per aver contestato gravi sofferenze agli animali nonostante testimonianze e referti veterinari che, secondo la difesa, avvaloravano l'assenza di maltrattamento e la buona cura degli animali; rilievo che alcuni aspetti avrebbero potuto integrare solo il profilo amministrativo (regolamento comunale). (2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., poiché il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente un divieto per motivi abietti, futili o con crudeltà applicabile anche agli animali, mentre nella fattispecie non sussisteva dolo o crudeltà ma, al più, colpa e condizioni di detenzione precarie con cause personali e temporanee.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile ritenendo congrua e non illogica la valutazione di merito circa le condizioni degli animali e la configurabilità del reato previsto dall'art. 727, comma 2, cod. pen. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha rilevato un errore del giudice di merito nell'interpretazione dell'art. 131-bis comma 2 (esclusione della particolare tenuità per condotte compiute per motivi abietti, futili o con crudeltà anche nei confronti degli animali), avendo lo stesso Tribunale escluso la crudeltà e il dolo; per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla valutazione sull'applicazione dell'art. 131-bis e rinviata al Tribunale di Genova in diversa composizione per nuovo giudizio su questo punto. La sussistenza del reato è stata comunque dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., quindi il rinvio non può comportare dichiarazione di estinzione per prescrizione intervenuta dopo l'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 727, comma 2, cod. pen.

    Reato contestato: punisce la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. La Corte conferma che la grave sofferenza può essere desunta dalle modalità di custodia e dalle condizioni ambientali anche in assenza di sevizie dirette.

  • art. 131-bis cod. pen.

    prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il comma 2 esclude l'applicazione quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili o con crudeltà anche nei confronti degli animali

    La norma richiede una valutazione specifica e motivata sulla sussistenza della particolare tenuità. L'esclusione per motivi abietti/futili o crudeltà non può essere genericamente richiamata dal giudice quando lo stesso esclude la presenza di tali motivazioni; in caso di errore su questo punto la Cassazione annulla e rinvia per nuova valutazione.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di annullamento parziale.

Massime di principio

  • La detenzione di animali in condizioni igieniche e ambientali incompatibili con la loro natura può integrare il reato di cui all'art. 727, comma 2, anche in assenza di sevizie dirette: le sole condizioni di custodia possono causare gravi sofferenze.
  • Il reato di detenzione in condizioni incompatibili può essere configurato per colpa: non è necessario il dolo per la configurazione della contravvenzione prevista dall'art. 727 comma 2.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede un esame puntuale delle circostanze, della gravità dell'offesa e della colpevolezza; il giudice non può escluderla o escluderla per motivi non coerenti con la propria ricostruzione (ad es. invocando genericamente l'esclusione per crudeltà se poi afferma che crudeltà non sussiste).
  • Quando la Corte di Cassazione annulla solo in relazione all'applicazione dell'art. 131-bis e dispone il rinvio, il giudice di merito deve riesaminare esclusivamente quella questione secondo i criteri di legge; non è consentita una rinnovata valutazione dei fatti che contrasti i consolidati accertamenti di responsabilità già ritenuti irrevocabili.
  • In casi borderline tra illecito amministrativo e fattispecie penale, la valutazione dipende dalla gravità oggettiva delle condizioni e delle conseguenze sugli animali: carenze temporanee o conseguenze lievi possono essere sanzionate amministrativamente, mentre condizioni durevoli e incompatibili possono assumere rilevanza penale.
  • Il giudice deve motivare in modo chiaro e coerente sia sulla sussistenza delle gravi sofferenze sia sull'opportunità di riconoscere la particolare tenuità del fatto, distinguendo fra responsabilità colposa e volontaria.

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