Cassazione Penale, Sentenza n. 36571/2023 del 04/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per il reato previsto dall'art. 10‑quater del d.lgs. n. 74/2000, contestato per l'utilizzo in compensazione di un credito IVA non spettante relativo al 2013 per 214.458,94 euro mediante presentazione di modelli F24 nel periodo 17/02/2014 - 15/01/2015. Due motivi: (1) vizio relativo al momento consumativo e all'operatività dell'art. 157 c.p. — il ricorrente sostiene che il reato si è consumato il 17/02/2014 con il primo F24 che ha fatto superare la soglia di punibilità e che le presentazioni successive costituiscono solo aggravamento, non fatti autonomi; la Corte di appello aveva invece assunto come momento consumativo l'ultimo F24 del 15/01/2015; (2) contestazione della sussistenza del reato e del dolo: la difesa sostiene che si trattava di crediti spettanti, compensati prematuramente e privi di visto di conformità per ragioni formali e che l'amministratore si era affidato a consulenti, mancando il dolo generico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il secondo motivo (sulla responsabilità sostanziale), confermando che il materiale probatorio (atto di recupero, deposizione dell'Agenzia, reiterazione delle compensazioni, precedente analogo comportamento) giustificava la valutazione del dolo. Tuttavia ha accolto il primo motivo in relazione alla decorrenza della prescrizione: il giudice di legittimità ha ritenuto che il dies a quo della prescrizione doveva essere la data espressamente indicata nell'imputazione (17/02/2014) e non una successiva data non evocata nell'atto di accusa (15/01/2015). Di conseguenza il reato si è estinto per prescrizione (calcolata fino al 20/10/2021 considerando anche la sospensione per emergenza Covid), la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio e la confisca è stata eliminata; non si è applicato l'art. 578‑bis c.p.p. essendo norma successiva ai fatti.
Norme richiamate
art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000
art. 10 quater del d. lgs. n. 74 del 2000
La norma è stata applicata per la contestazione dell'utilizzo in compensazione di un credito IVA non spettante; la Corte ha ritenuto sussistente il reato sulla base degli elementi probatori, ma ha dichiarato l'estinzione per prescrizione.
art. 17 d.lgs. n. 241/1997
art. 17 del d. lgs. n. 241 del 1997
Richiamato in relazione alla possibilità tecnica di compensazione mediante F24; la vicenda riguarda l'utilizzo in compensazione di crediti IVA ai sensi di tale norma.
art. 157 cod. pen.
Rilevante per la determinazione del momento consumativo e della decorrenza della prescrizione: la Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la prescrizione decorre dalla data indicata nell'imputazione quando questa ancori il momento consumativo; non è consentito modificare retroattivamente il dies a quo se la condotta successiva non è stata formalmente contestata.
art. 578‑bis cod. proc. pen.
art. 578 bis cod. proc. pen.
Richiamato per evidenziare che la disposizione non è stata applicata perché introdotta dopo i fatti; conseguentemente la confisca disposta in precedenza è stata eliminata con l'annullamento della sentenza per prescrizione.
Sentenza Sezioni Unite n. 5292/2020 (Rv. 280432)
sentenza n. 5292 del 26/11/2020
Richiamata dalla difesa in relazione al regime di sospensione dei termini processuali durante l'emergenza Covid; la Corte ha comunque considerato la sospensione (indicando il periodo di sospensione) nel calcolo della prescrizione nel caso concreto.
Sez. 3, n. 1722 del 25/09/2019 (Rv. 277507)
Sez. 3, n. 1722 del 25/09/2019, dep. 2020
Citata dalla Corte a sostegno del principio che la reiterata compensazione anticipata e l'assenza di attestazioni sui crediti possono dimostrare il dolo generico necessario per la configurazione del reato fiscale.
SS.UU. n. 4145 del 29/09/2022 (Rv. 284209)
SS.UU. n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023
Richiamata per chiarire che l'art. 578‑bis c.p.p. non trova applicazione retroattiva quando introdotta dopo i fatti oggetto del procedimento.
Massime di principio
- Il dies a quo della prescrizione si individua nella data di consumazione indicata nell'imputazione: se l'atto di accusa fissa il momento consumativo in una data precisa, non può considerarsi valido per far decorrere la prescrizione un momento successivo non contestato formalmente.
- La Corte d'appello non può espandere il momento di consumazione rispetto a quanto formalmente contestato nell'imputazione per protrarre la decorrenza della prescrizione; ciò può comportare l'annullamento per estinzione del reato in sede di legittimità.
- La reiterazione di comportamenti anomali (es. numerose compensazioni anticipate e mai rettificate), la mancanza di documentazione attestante l'esistenza dei crediti e la presenza di analoghi comportamenti pregresse sono elementi indiziari rilevanti per inferire il dolo anche se l'amministratore si avvale di consulenti esterni.
- La semplice omissione del visto di conformità o irregolarità formali non escludono automaticamente la rilevanza penale se la compensazione è stata effettuata prima che ricorressero le condizioni di legge e se vi sono elementi che fanno ritenere la consapevolezza dell'illiceità.
- In tema di prescrizione, vanno valutati gli effetti delle sospensioni normative (es. per emergenza Covid) secondo la giurisprudenza di legittimità, ma il risultato pratico dipende dai termini cronologici specifici del caso e dalle date indicate nell'imputazione.
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione comporta l'annullamento delle misure accessorie (es. confisca) correlate alla condanna, salvo che non ricorrano disposizioni di retroattività espressamente previste.
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