Cassazione Penale, Sentenza n. 36575/2023 del 04/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) censura della condanna per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000, sostenendo vizi nella verifica fiscale, eccessivo ricorso a presunzioni, e che la societa Jeans & Jeans s.r.l. non avrebbe avuto sede fisica, beni strumentali né elementi negativi di reddito tali da giustificare il volume d'affari accertato; si lamentava inoltre l'assenza di accertamento sull'effettivo pagamento delle fatture emesse. (2) censura della condanna ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 per mancanza dell'elemento psicologico (dolo), poiché l'imputato aveva prodotto registri IVA e 14 fatture 2015 e quindi la mera tenuta disordinata della contabilità non sarebbe sufficiente a integrare il reato di occultamento/distruzione. (3) censura della confisca per equivalente disposta ai sensi dell'art. 12‑bis d.lgs. n. 74/2000, con richiamo alla giurisprudenza sulla necessita che la confisca riguardi beni esistenti al momento dell'adozione e sui limiti del sequestro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato la valutazione di merito: la Corte di appello e il G.U.P. hanno adeguatamente valutato le prove (in particolare i dati della Banca Dati dell'Anagrafe Tributaria/Spesometro e le informazioni acquisite presso i clienti) che hanno consentito di determinare elementi positivi di reddito non dichiarati per il 2015 e 2016 e il conseguente ammontare delle imposte evase. Quanto al secondo capo, la Corte ha ritenuto provato il dolo relativo all'occultamento/distruzione delle scritture contabili, rilevando la scarsa e incompleta documentazione esibita e la presenza di salti nella numerazione delle fatture; ha poi chiarito che l'impossibilita di ricostruire il volume d'affari non va intesa in senso assoluto e può sussistere anche quando sia necessario acquisire documentazione da terzi. Sulla confisca per equivalente, la Corte ha ritenuto legittima la misura fino alla concorrenza dell'importo delle imposte evase, richiamando la possibilita per il giudice della cognizione di disporre la confisca anche senza precedente sequestro e senza individuazione specifica dei beni, con rimedi per il destinatario in sede esecutiva. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alle somme dovute ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Decreto legislativo n. 74 del 2000, art. 5
Reato di omessa dichiarazione finalizzata all'evasione fiscale; la Corte ha ritenuto che i dati acquisiti presso l'Anagrafe Tributaria e presso i clienti costituiscono elementi probatori idonei a determinare elementi positivi di reddito e la quantificazione delle imposte evase, non esclusi dalla difesa con mere asserzioni.
Decreto legislativo n. 74 del 2000, art. 10
Reato di occultamento/distruzione di scritture contabili; la Corte ha interpretato l'elemento materiale e il dolo alla luce della funzione della condotta, ritenendo che la produzione di documentazione scarna e la mancata corrispondenza con i dati acquisiti da terzi siano idonee a dimostrare la finalità di ostacolare la ricostruzione del volume d'affari.
Decreto legislativo n. 74 del 2000, art. 12‑bis
Confisca per equivalente: la Corte ha ritenuto legittima la confisca fino alla concorrenza del profitto del reato (imposte evase), osservando che il giudice della cognizione può disporre la misura anche senza precedente sequestro e senza individuazione specifica dei beni, con facoltà per il destinatario di impugnare i criteri in sede esecutiva.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che prevede l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente se il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha condannato il ricorrente a tale onere.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata dalla Corte per escludere la sussistenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, pur disponendo il versamento di una somma equitativa alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Dati acquisiti da terzi (es. Anagrafe Tributaria/Spesometro, comunicazioni dei clienti) possono costituire prova diretta o idonei riscontri e non sono automaticamente pura e semplice indizio: il giudice penale può utilizzarli per ricostruire il reddito e quantificare le imposte evase.
- Le presunzioni tributarie, sebbene non siano di per sé prova del reato, assumono rilievo come dati di fatto da valutare insieme ad ulteriori elementi di riscontro; le deduzioni difensive devono essere documentate per contrastare efficacemente l'accertamento.
- L'occultamento o la distruzione di scritture contabili integra il reato ex art. 10 d.lgs. n. 74/2000 anche quando la ricostruzione del volume d'affari sia possibile tramite acquisizione di documenti da terzi: l'elemento centrale è la funzionalità della condotta a ostacolare la ricostruzione fiscale.
- La confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12‑bis può essere disposta fino alla concorrenza del profitto del reato senza che sia necessariamente esistito un precedente sequestro o una puntuale indicazione dei beni; il soggetto interessato può tuttavia avvalersi dei rimedi in sede esecutiva per contestare la selezione dei cespiti.
- In sede di cassazione il ricorso che non solleva vizi di legittimità rilevabili (mancanza di prova alternativa documentata, deduzioni meramente assertive) è destinato ad essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza; la difesa deve proporre argomentazioni e prove concrete e non solo asserzioni.
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