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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36573/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna inflitta con rito abbreviato per reati tributari (artt. 5 e 8 d.lgs. 74/2000 e artt. 81 c.p.). Le censure principali erano: mancanza e contraddittorietà della motivazione; uso illegittimo dello "spesometro" come prova equivalente all'inserimento delle fatture in dichiarazione; l'ampiezza dell'oggetto sociale non poteva essere usata come prova di illiceità; omissione di adeguata motivazione circa il dolo specifico richiesto dall'art. 5 (omessa presentazione della dichiarazione IVA); vizio nella valutazione della pericolosità del ricorrente; violazione degli artt. 533 e 530 c.p.p. e richiesta di riconsiderare gli elementi di prova alla luce del principio di oltre ogni ragionevole dubbio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato (in parte lo ha ritenuto inammissibile per genericità delle censure) e ha confermato la decisione di merito. Ha ritenuto regolare la valutazione probatoria della Corte territoriale che ha considerato congiuntamente diversi elementi indiziari: emissione di venti fatture per operazioni inesistenti nel 2014 per complessivi euro 274.369,00 (più IVA), mancanza di personale e di merci nella società "Luxury Business S.r.l.", anomalie nella numerazione delle fatture, mancata produzione della documentazione contabile (con la dedotta ma mai denunciata responsabilità per furto dei documenti), e riscontri dallo "spesometro". Tali elementi, secondo la Corte, giustificavano la qualificazione della società come una "cartiera" e consentivano di inferire il dolo specifico sia per l'emissione di fatture inesistenti (art. 8) sia per l'omessa presentazione della dichiarazione IVA (art. 5). La presentazione tardiva della dichiarazione non esclude il dolo e può essere valutata in combinazione con gli altri elementi. Anche la valutazione della pericolosità sociale è stata ritenuta congrua e insindacabile in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000

    Reato di omessa presentazione della dichiarazione IVA: reato omissivo proprio che si consuma al 90° giorno successivo alla scadenza. Il dolo specifico di evasione deve sussistere al momento della scadenza; la presentazione tardiva è elemento valutabile ai fini della prova del dolo ma non esclude automaticamente la responsabilità.

  • art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000

    Emissione di fatture per operazioni inesistenti: rilevante come elemento oggettivo del disegno evasivo. L'uso di fatture inesistenti può concorrere alla prova del dolo se inserito in un quadro fattuale coerente.

  • art. 81, cod. pen. (concorso preordinato)

    Richiamato in relazione al concorso di persone o circostanze che hanno favorito l'illecito; utilizzato nella esposizione delle imputazioni penali complessive.

  • artt. 533 e 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente con riguardo alla motivazione della sentenza e alla richiesta di riesame degli elementi di prova; la Cassazione ha ritenuto le censure generiche e non consentite in sede di legittimità.

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Indica la modalità di definizione del ricorso (procedura prevista per la definizione del gravame), richiamato come dato processuale della definizione del ricorso.

  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3, comma 3

    Richiamato per definire chi è obbligato alla presentazione della dichiarazione e per chiarire che l'autore materiale dell'omissione può essere anche il soggetto incaricato della trasmissione.

Massime di principio

  • Lo "spesometro" e altre comunicazioni fiscali possono costituire pregnante elemento indiziario se valutati congiuntamente ad altri riscontri fattuali (assenza di personale, mancata disponibilità di merci, anomalie documentali), ma non sostituiscono da soli la prova definitiva dell'elemento soggettivo.
  • Per il reato di omessa dichiarazione IVA (art. 5) il dolo specifico va valutato alla scadenza del termine; la presentazione tardiva della dichiarazione è un elemento rilevabile ai fini probatori ma non esclude automaticamente la sussistenza del dolo quando sussistono altri indizi convincenti di evasione.
  • La qualificazione di una società come "cartiera" si fonda su un quadro indiziario complessivo (assenza di struttura, documentazione incongruente, fatture per operazioni eterogenee e non giustificate, anomalie contabili) e non su un singolo elemento isolato.
  • In sede di cassazione i motivi devono essere concreti, specifici e correlati alle argomentazioni del giudice di merito: la semplice riproposizione delle deduzioni già formulate in appello, senza una critica argomentata della motivazione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Il ragionamento difensivo che si basa su elementi meramente congetturali o su dubbi non razionalmente fondati difficilmente rovescia una valutazione di merito supportata da più indizi concordanti.
  • La valutazione della pericolosità sociale e delle modalità di commissione del reato da parte del giudice di merito è limitatamente sindacabile in Cassazione se fondata su fatti e ragionamenti logici non manifestamente illogici.

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