Cassazione Penale, Sentenza n. 36577/2023 del 04/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione di legge e vizio motivazionale per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità dell'offesa), con la censura che nulla ostava alla sua applicabilità nonostante la natura contravvenzionale del reato e la richiesta di valutazione ex ante delle modalità della condotta e dell'entità del danno/pericolo; 2) vizio motivazionale e irragionevolezza nella determinazione della sanzione pecuniaria, ritenuta notevolmente superiore al minimo edittale senza adeguata esposizione delle ragioni che giustificassero una pena così severa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità poiché la difesa non aveva chiesto l'applicazione dell'art. 131-bis in sede di merito (aveva chiesto assoluzione, prescrizione o quantificazione della pena al minimo), e inoltre non sono emersi nel fatto elementi tali da consentire alla Corte di riconoscere d'ufficio la particolare tenuità: il ricorrente non ha indicato elementi fattuali concreti richiesti per il gravame, rendendo il motivo generico. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale, sebbene sintetica, fosse sufficiente: il giudice di merito ha optato per la pena meno afflittiva (ammenda) e ha motivato la scelta con la pluralità delle condotte e le "modalità delle azioni", giustificando così la quantificazione della sanzione; non si è dato conto di alcuna violazione di legge o di arbitrarietà. Conseguentemente il ricorso è rigettato; la condanna impugnata (ammenda di 4.500, per violazioni delle prescrizioni di cui all'art. 63 d.lgs. 81/2008 commesse mentre era Amministratore Unico della Cucuzzella s.r.l.) è confermata e il ricorrente è condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 63 D.lgs. 81/2008
Norma violata nel caso di specie: obblighi di tutela e prescrizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; la condotta dell'amministratore è stata ritenuta inadempiente rispetto a tali prescrizioni, giustificando la responsabilità e l'ammenda.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte osserva che, benché la norma sia stata ampliata dalla riforma (d.lgs. 150/2022) e possa avere efficacia retroattiva se più favorevole, la sua applicazione richiede elementi fattuali concreti che dimostrino la particolare tenuità; tali elementi non sono stati allegati né emersi dal processo, e la difesa non aveva richiesto l'applicazione in sede di merito.
d.lgs. n. 150/2022
Riforma che ha ampliato l'ambito di operatività dell'art. 131-bis; la Corte segnala la possibilità teorica di applicazione retroattiva se più favorevole, ma ricorda che l'eventuale intervento d'ufficio richiede riscontri nel provvedimento o negli atti che giustifichino la valutazione di tenuità.
art. 2, comma 4, cod. pen.
Principio che consente l'applicazione della norma penale più favorevole nel tempo; richiamato per spiegare la possibile operatività dell'art. 131-bis anche per fatti commessi anteriormente alla riforma.
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di dichiarare d'ufficio l'applicazione di una causa di non punibilità nel caso in cui ricorrano i presupposti; la Corte nota però l'assenza di elementi per esercitare tale potere nel caso concreto.
art. 620, comma 1, lett. i) cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa agli effetti dell'annullamento senza rinvio; menzionata nel contesto della possibilità teorica di annullamento qualora la Corte riconoscesse d'ufficio la non punibilità.
artt. 581, comma 1, lett. d) e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Principi che impongono al ricorrente l'onere di specificare gli elementi di fatto e di diritto a fondamento del gravame; la Corte ha ritenuto il primo motivo generico e non sufficientemente specificato in violazione di tali disposizioni.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata qui per imporre a Nicolosi l'onere delle spese di lite.
Massime di principio
- In appello e in cassazione le istanze non formulate o non dedotte in sede di merito (es. richiesta di applicazione di una causa di non punibilità) sono difficilmente valutabili: occorre sollevare e documentare tali eccezioni già nel processo di merito.
- L'applicazione dell'art. 131-bis (particolare tenuità) richiede elementi fattuali concreti nel provvedimento o specifiche allegazioni nel gravame; non è sufficiente richiamare astrattamente i criteri normativi.
- La riforma penale più favorevole può avere efficacia retroattiva, ma la Corte può dichiararne l'applicazione d'ufficio solo se il materiale processuale consente una valutazione fondativa della particolare tenuità.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: il mancato riferimento a fatti e circostanze rilevanti espone il ricorrente al rigetto per genericità ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.
- Nella determinazione della sanzione il giudice di merito ha ampia discrezionalità; la scelta tra pena detentiva e pecuniaria e la considerazione della pluralità delle condotte sono motivazioni legittime che, se anche sintetiche, possono risultare sufficienti salvo prova di arbitrarietà o illogicità manifeste.
- La corte di legittimità non riforma la valutazione discrezionale del merito se questa è sorretta da motivazione anche breve ma congrua; le censure devono dimostrare violazioni di legge o illogicità manifeste.
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