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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34338/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (istante)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata di un giudizio di ottemperanza. La corte territoriale, in sede collegiale, aveva accolto l’opposizione avverso il decreto monocratico che aveva negato la domanda, liquidando all’istante la somma di euro 400,00, ma dichiarando irripetibili le spese. Il ricorrente ha impugnato solo questa parte della decisione, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 2 della l. n. 89/2001, nonché degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, sostenendo che non vi fosse base per negare il rimborso delle spese. In particolare, ha contestato l’assunto secondo cui il Ministero sarebbe rimasto contumace: il resistente, invece, si era costituito con memoria avversativa. Inoltre, ha lamentato che la compensazione non potesse fondarsi su un preteso contrasto giurisprudenziale, perché tale contrasto era già stato risolto dalle Sezioni Unite con sentenza pubblicata prima della proposizione del ricorso di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il motivo relativo alla regolazione delle spese. Ha osservato che la decisione impugnata aveva applicato un principio delle Sezioni Unite già noto al momento dell’introduzione del ricorso di merito e che, comunque, non ricorrevano i presupposti per la compensazione delle spese previsti dall’art. 92 c.p.c. nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018. In particolare, il presupposto della contumacia del Ministero era errato, poiché esso si era costituito, e il richiamo al contrasto giurisprudenziale non era pertinente perché la questione era già stata risolta anteriormente. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato e rinviato alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato come base del principio di soccombenza nella regolazione delle spese; la sua violazione è dedotta dal ricorrente in relazione alla mancata rifusione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese può essere disposta solo nei casi consentiti dal testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018; nel caso concreto non ricorrevano ragioni idonee alla compensazione, né il preteso contrasto giurisprudenziale, ormai già risolto, né la contumacia del Ministero.

  • art. 2, l. n. 89/2001

    È richiamato dal ricorrente come norma sostanziale della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla regolazione delle spese.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla regolazione delle spese.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla regolazione delle spese.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla regolazione delle spese in una procedura di equa riparazione.

  • sentenza Corte cost. n. 77/2018

    Ha inciso sul testo dell’art. 92 c.p.c., restringendo i presupposti per la compensazione delle spese.

  • S.U. n. 19883/2019

    È richiamata come decisione che aveva già risolto il contrasto giurisprudenziale invocato dalla corte territoriale; pertanto non poteva fondare la compensazione per contrasto tra orientamenti.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese processuali non può essere disposta al di fuori dei presupposti tassativi previsti dall’art. 92 c.p.c. nel testo applicabile, specie quando la motivazione si fondi su ragioni non più attuali o non effettivamente sussistenti.
  • Il richiamo a un contrasto giurisprudenziale non legittima la compensazione delle spese se la questione era già stata composta da una pronuncia delle Sezioni Unite prima della proposizione del giudizio di merito.
  • L’erronea supposizione della contumacia di una parte non può giustificare la dichiarazione di irripetibilità delle spese quando dagli atti risulta che la parte si è costituita nel giudizio.
  • In tema di equa riparazione, la statuizione sulle spese segue le ordinarie regole del processo civile e deve essere sorretta da una motivazione conforme ai limiti di legge e alla giurisprudenza costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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