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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50813/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva rigettato l'istanza di restituzione in termini per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini del 19/05/2021 (rito abbreviato) che lo aveva condannato per il delitto di cui all'art. 495 c.p. Il ricorrente, tramite difensore, deduce nullità ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., erronea applicazione delle norme in relazione agli artt. 670 e 175 c.p.p., nonché carenza e contraddittorietà della motivazione. Sosteneva di non essere stato messo a conoscenza della sentenza di primo grado e di non aver potuto partecipare all'udienza del giudizio abbreviato perché detenuto e non tradotto, avendo comunque rilasciato procura al difensore d'ufficio e richiesto il rito abbreviato in sede di convalida dell'arresto; chiedeva pertanto la restituzione dei termini per proporre impugnazione o la dichiarazione di non esecutività del provvedimento ex art. 670 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il titolo esecutivo (sentenza del Tribunale di Rimini del 19/05/2021) si sia formato regolarmente e sia divenuto irrevocabile il 16/10/2021; ha osservato che lo stato di detenzione sopravvenuto non risulta portato a conoscenza del giudice procedente e che il giudice dell'esecuzione non può sindacare nullità anteriori al passaggio in giudicato della sentenza. Quanto alla istanza di restituzione in termini, la Corte ha ritenuto che il ricorrente fosse considerato presente dopo aver chiesto il rito abbreviato ai sensi dell'art. 452 comma 2 c.p.p., e che in caso di mancata comparizione fosse rappresentato dal difensore (art. 420-bis comma 3 c.p.p.). Non è stato dimostrato il caso fortuito o la forza maggiore ex art. 175 c.p.p., dovendosi attendere dal detenuto una diligenza normale (contatti con il difensore o con la cancelleria tramite l'ufficio matricola). Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Norma che definisce il delitto per il quale il ricorrente è stato condannato; la sentenza di condanna è il titolo esecutivo impugnato indirettamente.

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Motivi di cassazione richiamati dal ricorrente (nullità e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi generici e manifestamente infondati.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Riferito dal ricorrente in relazione alla possibile non esecutività del provvedimento; la Corte richiama il principio per cui il giudice dell'esecuzione non può valorizzare nullità verificatesi nel corso del processo di cognizione anteriori al passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Prevede la restituzione in termini per causa di forza maggiore o caso fortuito; la Corte ha escluso la sua applicazione perché il ricorrente non ha dimostrato un evento imprevedibile o irresistibile e non ha adotatto la dovuta diligenza per comunicare con il difensore o la cancelleria.

  • art. 452 comma 2 cod. proc. pen.

    Norma sul rito abbreviato richiesta dal prevenuto in sede di convalida dell'arresto; la Corte ha ritenuto che tale richiesta equivalga a presenza per le udienze successive, salvo che non si provi altrimenti.

  • art. 420-bis comma 3 cod. proc. pen.

    Norma sulla rappresentanza da parte del difensore in caso di mancata comparizione dell'imputato; la Corte ha fatto riferimento alla possibilità di essere rappresentati dal difensore d'ufficio nelle udienze successive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità; applicata per condanna del ricorrente alle spese e a euro 3.000.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U n. 37483 del 26/09/2006, Sez. U n. 7635 del 30/09/2021, Cass. Sez.1 n. 5880 del 11/12/2013, Cass. Sez.1 n. 16958 del 23/02/2018)

    Richiamata per il principio secondo cui lo stato di detenzione sopravvenuto non rileva se non portato a conoscenza del giudice procedente e per il principio che il giudice dell'esecuzione non può valorizzare nullità anteriori al passaggio in giudicato, che devono essere impugnate nei tempi e modi ordinari.

Massime di principio

  • La richiesta del rito abbreviato formulata dall'imputato in sede di convalida dell'arresto è normalmente considerata come sua presenza per le udienze successive; l'assenza successiva può essere ricondotta alla rappresentanza del difensore.
  • Il giudice dell'esecuzione non può sindacare nullità o vizi del processo di cognizione che si siano verificati prima del passaggio in giudicato della sentenza: tali vizi devono essere fatti valere con i mezzi ordinari di impugnazione prima della definitività del giudicato.
  • Per ottenere la restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. è necessario provare un evento esterno, imprevedibile e irresistibile (caso fortuito o forza maggiore) non superabile con l'ordinaria diligenza; la mera detenzione non dimostra automaticamente tale evento se il detenuto poteva, con normale diligenza, contattare il difensore o la cancelleria.
  • Il difensore e il detenuto devono attivarsi per garantire i contatti necessari (tramite ufficio matricola, cancelleria, o legale) affinché le comunicazioni di udienza e l'esercizio del diritto di difesa non siano pregiudicati; la mancata iniziativa può essere valutata come mancanza di diligenza.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e ben motivati: censure generiche o non supportate risultano inammissibili e possono comportare condanne per spese e sanzioni alla Cassa delle ammende.

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