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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23715/2025 del 22/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il procedimento trae origine da un'ordinanza della Cassazione che aveva rigettato il ricorso principale e condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, comprensive anche di quelle del primo grado. La parte soccombente ha proposto ricorso per revocazione e/o correzione di errore materiale, sostenendo che la liquidazione delle spese fosse viziata perché, nel giudizio di primo grado, l'Amministrazione si era costituita direttamente a mezzo di propri funzionari e non tramite patrocinio erariale, con conseguente non debenza delle spese di quel grado; in via subordinata ha invocato la correzione materiale del provvedimento, affermando che la statuizione sulle spese derivasse da un errore materiale emendabile. Il Ministero ha resistito con controricorso. La Corte ha ritenuto inammissibili entrambe le richieste, osservando che il ricorrente, nel precedente ricorso per cassazione, aveva in realtà censurato la mancata compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c., e non la asserita non debenza per difetto di patrocinio erariale; inoltre, l'errore di fatto revocatorio deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità e avere carattere autonomo rispetto al giudizio di merito, mentre qui si contestava la valutazione compiuta sulla base del motivo originario, non un fatto percettivo decisivo della sentenza di legittimità. La Corte ha escluso anche l'esistenza di un errore materiale, ritenendo che la doglianza investisse il contenuto decisorio e non la mera estrinsecazione grafica della volontà giudiziale. È stata poi disposta, in un successivo procedimento separato, la correzione di un mero errore materiale nell'intestazione dell'ordinanza sul nominativo del difensore della parte ricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso per revocazione sia l'istanza di correzione di errore materiale relativi all'ordinanza che aveva rigettato il ricorso originario e liquidato le spese. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di revocazione in favore del Ministero e ha dato atto, ai fini del contributo unificato, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo previsto dalla legge. In un separato procedimento successivo, ha invece corretto l'errore materiale contenuto nell'intestazione dell'ordinanza quanto al nome del difensore della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato dal ricorrente per denunciare violazione di legge in relazione alla liquidazione delle spese; la Corte rileva che la doglianza, in realtà, non integra errore di fatto revocatorio sull'ordinanza di legittimità.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale regola della soccombenza: di norma le spese seguono la parte soccombente, e non esiste un generale principio di compensazione.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    nel ricorso originario era stato denunciato il mancato esercizio del potere discrezionale di compensazione delle spese; la Corte osserva che tale scelta del giudice di merito non è sindacabile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 395, comma 4, c.p.c.

    richiamato per il motivo di revocazione; la Corte esclude che ricorressero i presupposti dell'errore di fatto revocatorio.

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato per la revocazione delle sentenze/ordinanze della Cassazione; la Corte precisa che l'errore materiale o di fatto deve avere i caratteri propri previsti dalla norma.

  • art. 417-bis c.p.c.

    invocato dal ricorrente come fatto processuale decisivo relativo alla diretta costituzione dell'Amministrazione; la Corte non lo ritiene decisivo ai fini dell'errore revocatorio nei termini prospettati.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità dell'impugnazione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione dell'ordinanza o sentenza di cassazione deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità, direttamente esaminabili dalla Corte, e deve avere carattere autonomo e decisivo rispetto alla pronuncia impugnata.
  • Non può essere utilizzata la revocazione per far valere, sotto la veste di errore di fatto, censure che in realtà investono la valutazione giuridica compiuta dalla Corte sul motivo originario o che attengono a questioni già dedotte nel giudizio di merito.
  • La correzione di errore materiale è esperibile solo quando il vizio concerne la mera estrinsecazione formale della volontà del giudice e non quando la doglianza incide sul contenuto decisorio della statuizione.
  • In tema di spese processuali, opera il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.; la compensazione è eccezione rimessa alla valutazione del giudice nei casi previsti e la sua mancata applicazione non si trasforma, di per sé, in errore materiale emendabile.
  • L'inammissibilità della revocazione comporta la condanna del ricorrente alle spese del relativo giudizio e legittima l'applicazione del contributo unificato დამატivo previsto dalla disciplina processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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