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Sentenza

Sentenza n. 516/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 23 settembre 2022, recante ad oggetto “Delibera ai sensi dell’art.20 della l.r. n. 18/83 e s.m.i., sulle osservazioni dei cittadini pervenute nel periodo di deposito della variante al Piano Demaniale Marittimo Comunale”, nei limiti dell’interesse del ricorrente; - di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e connessi a quello impugnato in via principale, anche se non conosciuti, ivi compresi, nei limiti dell’interesse del ricorrente: a) l’atto rubricato “Osservazioni pervenute nel periodo di deposito della variante al Piano Demaniale Marittimo Comunale adottata con delibera di G.C. n. 164 del 14/09/2021”, con riferimento alla allegata scheda n. 6; b) la deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 14 settembre 2021, recante ad oggetto “Piano Demaniale Marittimo Comunale. Adozione ai sensi dell’art. 20 comma 8 bis della l.r. n. 18/1983 nel testo vigente”; e, in subordine, per la condanna del Comune di Alba Adriatica a corrispondere al ricorrente l’indennizzo stabilito dall’articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, da quantificarsi in corso di giudizio, con il deposito di apposita relazione tecnica, o da liquidarsi in via equitativa; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ivan Lazzarini il 26 luglio 2023: - della deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 10 maggio 2023, recante ad oggetto “Approvazione definitiva ai sensi dell’art. 20 della l.r. n. 18/83 e s.m.a. della variante al Piano Demaniale Marittimo Comunale con recepimento delle osservazioni degli enti coinvolti accolte”, nei limiti dell’interesse del ricorrente; - di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e connessi a quello impugnato in via principale, anche se non conosciuti, ivi compresi, nei limiti dell’interesse del ricorrente: a) il verbale della conferenza di servizi allegato alla determinazione dell’Ufficio 1 - Urbanistica - Territorio - S.U.E. - Ambiente n. 10 del 4 maggio 2023, allo stato non conosciuta, contenente le osservazioni e i pareri pervenuti nei termini di rito dalle Autorità, Amministrazioni ed Enti coinvolti, con particolare riferimento al parere prot. n. 9558 del 28 marzo 2023, reso dalla Regione Abruzzo DPE012 - Dipartimento Infrastrutture Trasporti Servizio Opere Marittime, allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202200436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni comunali di adozione e approvazione definitiva della variante al Piano Demaniale Marittimo Comunale, nella parte in cui hanno respinto o non recepito le osservazioni del concessionario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima con scadenza fissata al 31 dicembre 2033, ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale n. 192 del 23 settembre 2022, relativa alle osservazioni presentate durante il procedimento di variante al Piano Demaniale Marittimo Comunale, e, con motivi aggiunti, la deliberazione n. 86 del 10 maggio 2023 di approvazione definitiva della variante. Ha dedotto: 1) violazione dell'art. 14 della l.r. n. 141/1997, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, carenza e contraddittorietà della motivazione, illogicità manifesta, travisamento dei presupposti e sviamento, per l'erronea qualificazione dell'area in concessione come zona per servizi di spiaggia destinati a strutture ricettive, anziché come stabilimento balneare, nonché per l'erronea attribuzione dello stato di fatto a un concessionario indicato come Hotel Riccione; 2) violazione del principio di buon andamento, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, carenza di motivazione, illogicità manifesta, travisamento e sviamento, per la mancata modifica della fascia 3 destinata ai servizi, asseritamente ridotta dalla conformazione del lungomare e dalla presenza della rotonda Nilo; 3) violazione dell'art. 42 del codice della navigazione e dell'art. 21-quinquies della l. n. 241/1990, oltre ai medesimi vizi di istruttoria e motivazione, per la mancata previsione dell'indennizzo in caso di riduzione della concessione; 4) violazione dell'art. 14 della l.r. n. 141/1997 e del buon andamento, nonché difetto di istruttoria, disparità di trattamento, carenza di motivazione, illogicità, travisamento e sviamento, per il mancato ampliamento del fronte mare della concessione quale compensazione dell'erosione costiera e della riduzione della superficie utilizzabile. Le stesse censure sono state riproposte in via derivata contro l'approvazione definitiva della variante.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Quanto al primo motivo, ha richiamato i principi già affermati in una precedente sentenza dello stesso Tribunale: la qualificazione dell'area demaniale deve essere ricavata dalla pianificazione generale e non dal lessico atecnico degli atti concessori; la tipologia comunale dei servizi di spiaggia per strutture ricettive non è, per il solo fatto di non essere espressamente prevista dal piano regionale, incompatibile con quest'ultimo, poiché sostanzialmente corrisponde alla tipologia degli stabilimenti balneari con impianti mobili. La concessione è stata quindi correttamente qualificata come concessione per ombreggi e servizi balneari. L'erronea indicazione del concessionario originario e l'assenza attuale di una struttura ricettiva non incidono sulla legittimità della tipizzazione. Il piano regionale individua criteri parametrici per la pianificazione comunale, senza imporre prescrizioni dettagliate e cogenti; inoltre, il ricorrente non ha dimostrato una manifesta illogicità o irragionevolezza tecnica della scelta comunale, limitandosi a prospettare una diversa valutazione tecnica, non sindacabile in sostituzione dell'amministrazione. Il secondo motivo è stato respinto perché la scelta di delimitare la fascia 3 secondo l'andamento attuale del lungomare, senza considerare le rientranze delle rotonde, non presenta manifesta illogicità; la soluzione alternativa proposta dal ricorrente avrebbe comportato un inammissibile sindacato sostitutivo sulla discrezionalità pianificatoria. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse: la previsione pianificatoria relativa alla riduzione del canone, senza disciplina dell'indennizzo ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990, ha carattere generale e astratto e non produce una lesione concreta e attuale, essendo necessario un successivo atto applicativo che disponga l'eventuale riduzione della concessione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse e comunque infondato. Il Comune poteva non prevedere in via generale un ampliamento compensativo dell'arenile, poiché ciò avrebbe inciso sui diritti e interessi dei concessionari confinanti e sull'interesse pubblico alla conservazione delle spiagge libere. La possibilità di ampliamento prevista dal piano regionale per arenili di scarsa profondità o interessati dall'erosione è subordinata alla concreta possibilità dell'intervento. Inoltre, il ricorrente non ha provato una riduzione attuale e concreta dell'arenile dovuta all'erosione né un pregiudizio attuale nello sfruttamento della concessione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 8-bis, l.r. Abruzzo n. 18/1983

    Disciplina l'adozione del Piano Demaniale Marittimo Comunale.

  • art. 20 l.r. Abruzzo n. 18/1983

    Costituisce la base normativa della deliberazione sulle osservazioni presentate durante il procedimento di formazione del piano demaniale comunale.

  • art. 14 l.r. Abruzzo n. 141/1997

    È invocato dal ricorrente in relazione alla pianificazione demaniale e alla richiesta di ampliamento del fronte mare; il ricorso è stato comunque respinto.

  • art. 4 PDMR

    È stato richiamato per contestare la tipizzazione comunale; il TAR ha ritenuto che il piano regionale individui criteri parametrici, senza imporre prescrizioni comunali dettagliate e cogenti.

  • art. 5, comma 23, PDMR

    possibilità di ampliamento del fronte mare delle concessioni demaniali marittime, fino a cento metri lineari, nei tratti di arenile caratterizzati da “scarsa profondità o interessati dal fenomeno erosivo”, solo ove l’ampliamento si riveli “possibile”

    La possibilità di ampliamento non opera automaticamente, ma è subordinata alla concreta possibilità dell'intervento e deve essere ponderata con gli interessi dei concessionari confinanti e con l'interesse pubblico alla conservazione delle spiagge libere.

  • art. 5 NTA del PDMC

    È richiamato nel confronto tra le tipologie di insediamento previste dal piano comunale e quelle del piano regionale.

  • art. 4, punto 4.7, NTA del PDMC

    Destina la fascia 3 alla zona servizi e alla localizzazione dei manufatti ammissibili, fissi o mobili.

  • art. 14.3 PDMC

    Prevede la riduzione del canone concessorio in relazione alla riduzione della concessione, ma la sua previsione generale e astratta non determina una lesione attuale del concessionario.

  • art. 42, commi 2 e 3, codice della navigazione

    È richiamato con riguardo all'eventuale revoca parziale delle concessioni demaniali marittime; il relativo pregiudizio e l'eventuale indennizzo presuppongono un concreto atto applicativo.

  • art. 21-quinquies l. n. 241/1990

    L'indennizzo per il sacrificio imposto dalla revoca non può essere richiesto avverso una previsione pianificatoria generale e astratta in assenza dell'atto applicativo che disponga concretamente la riduzione della concessione.

Massime di principio

  • La qualificazione di un'area oggetto di concessione demaniale marittima ai fini della pianificazione comunale deve essere desunta dalla discrezionalità tecnico-amministrativa esercitata negli atti generali di pianificazione, e non dal lessico eventualmente atecnico utilizzato nei precedenti atti concessori.
  • La mancata espressa previsione di una determinata tipologia di insediamento nel piano demaniale regionale non rende automaticamente illegittima la corrispondente tipizzazione operata dal piano comunale, quando essa sia sostanzialmente riconducibile a una tipologia regionale compatibile e il piano regionale abbia natura parametrica, senza prescrizioni comunali dettagliate e cogenti.
  • Le scelte tecnico-discrezionali di pianificazione demaniale sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o altri vizi macroscopici; non è consentito sostituire la valutazione tecnica del ricorrente a quella dell'amministrazione mediante una soluzione pianificatoria alternativa.
  • Una previsione generale e astratta del piano demaniale relativa alla possibile riduzione della concessione o alla disciplina economica del rapporto non lede in modo concreto e attuale il concessionario; l'interesse all'indennizzo per la revoca o riduzione della concessione diventa azionabile soltanto in presenza di un successivo atto applicativo che imponga effettivamente il sacrificio.
  • La possibilità di ampliare il fronte mare di una concessione per effetto della scarsa profondità dell'arenile o dell'erosione costiera non costituisce un diritto automatico del concessionario, ma richiede che l'ampliamento sia concretamente possibile e che siano ponderati gli interessi dei concessionari confinanti e l'interesse pubblico alla conservazione delle spiagge libere.
  • Ai fini dell'impugnazione di una scelta pianificatoria, il concessionario deve allegare e dimostrare una lesione concreta e attuale della propria posizione; la mera prospettazione di un futuro pregiudizio derivante dall'erosione costiera non integra un interesse a ricorrere attuale.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimePiani regolatori e variantiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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