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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13279/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che lo ha dichiarato colpevole di omicidio colposo per un sinistro stradale del 14.3.2015 in Busto Arsizio. Denuncia vizi di motivazione e travisamento delle prove: sostiene che non esiste prova che il ciclista procedesse sul lato destro né che sia stato trascinato, contesta l'uso (secondo lui errato) delle risultanze della consulenza tecnica del PM e afferma che, se il ciclista non era visibile dalle immagini, la svolta lenta e non pericolosa del camionista non può essere ritenuta colpevole. Inoltre deduce violazione di legge in relazione all'interpretazione dell'obbligo, previsto dal regolamento del codice della strada, per il ciclista di viaggiare di notte con segnalazioni visive in funzione (art. 377, comma 4 reg. cod. strada), che secondo il ricorrente avrebbe escluso la dinamica verificatasi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto i motivi infondati o incidenti sul merito, richiamando il divieto di sindacare in sede di legittimità la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito quando adeguatamente motivata. La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'Appello, che ha valorizzato gli elementi oggettivi (punto d'impatto sul lato destro del veicolo, tracce sull'asfalto, posizione finale dei mezzi) e la consulenza tecnica del PM, nonché la sussistenza di una manovra di svolta non segnalata e inaspettata che ha violato norme cautelari del codice della strada (artt. 40, 146, 154) in rapporto causale con l'evento mortale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola la forma e i requisiti del ricorso per cassazione; la Corte osserva che il ricorrente ha allegato la consulenza tecnica del PM solo in parte, violando il principio di autosufficienza del ricorso

  • art. 377, comma 4, regolamento codice della strada

    Richiamato dal ricorrente in ordine all'obbligo del ciclista di circolare con adeguate segnalazioni luminose di notte; la Corte ritiene la questione priva di incidenza sulla decisione perché la responsabilità è stata determinata dalla condotta del conducente del veicolo

  • art. 40 codice della strada

    Norma richiamata dalla Corte per richiamare l'obbligo generale di guida prudente e conforme alle norme di cautela; la violazione di tali obblighi è stata ritenuta dalla Corte d'appello rilevante ai fini della colpa

  • art. 146 codice della strada

    Richiamato come norma che disciplina le manovre di svolta e l'obbligo di accertarsi della sicurezza della manovra; la mancata segnalazione e l'effettuazione della svolta inaspettata sono state considerate colpose

  • art. 154 codice della strada

    Richiamato in relazione all'uso degli indicatori di direzione e all'obbligo di segnalazione preventiva della manovra; la Corte ha ritenuto la mancata segnalazione elemento di colpa

  • Principio giurisprudenziale su sindacato della Corte di Cassazione (Sez.4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679 - 01)

    La ricostruzione dell'incidente stradale e la valutazione delle prove sono di competenza del giudice di merito; la Cassazione può sindacare tali valutazioni solo se viziate da manifesta illogicità o travisamento probatorio

Massime di principio

  • In materia di incidenti stradali la valutazione della dinamica e della responsabilità spetta al giudice di merito: la Cassazione interviene solo per vizi di diritto o per evidente travisamento probatorio.
  • La mancata segnalazione di una svolta (uso dell'indicatore di direzione) e l'esecuzione di una manovra inaspettata possono costituire fonte di colpa autonoma del conducente, anche se la visibilità della vittima è contestata; la regola è che la manovra vada eseguita solo se sicura.
  • Elementi materiali oggettivi (punto d'impatto sul veicolo, tracce sull'asfalto, posizionamento finale dei mezzi) possono legittimamente essere usati dal giudice di merito per inferire la direzione di marcia e la dinamica, anche quando non esistano testimonianze dirette sulla velocità o direzione del ciclista.
  • La responsabilità del conducente può essere affermata anche in presenza di una possibile concorso di colpa della vittima; la valutazione dell'efficienza causale delle condotte concorrenti rimane appannaggio del giudice di merito.
  • Sul piano processuale, per proporre ricorso per cassazione è essenziale rispettare il principio di autosufficienza: bisogna allegare integralmente i documenti citati (es. consulenze tecniche) altrimenti il motivo può essere dichiarato infondato o inammissibile.

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