Cassazione Civile, Ordinanza n. 39056/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2011, emesso nei confronti di un soggetto che svolgeva attività d'impresa. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento/il rigetto dell'appello dell'Ufficio, ritenendo non assolto l'obbligo di contraddittorio preventivo. L'Agenzia delle Entrate ha quindi ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto mancante il contraddittorio endoprocedimentale. La Corte ha esaminato il tema distinguendo tra tributi non armonizzati e IVA, nonché tra accertamenti a tavolino e ipotesi di accesso/ispezione/verifica con rilascio del processo verbale di constatazione, rilevando che nel caso concreto il verbale era stato notificato e l'avviso era stato emesso oltre il termine di sessanta giorni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata perché aveva applicato in modo aprioristico la regola sul contraddittorio endoprocedimentale senza considerare che, nella specie, l'avviso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione e che, in ipotesi di accesso/ispezione/verifica nei locali dell'impresa, la sanzione di nullità per violazione del termine dilatorio opera senza necessità di prova di resistenza. La causa è stata rinviata alla medesima Commissione regionale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000 n. 212
termine di sessanta giorni
Il termine dilatorio tra rilascio del processo verbale di constatazione e emissione dell'avviso di accertamento tutela il contraddittorio endoprocedimentale; la sua violazione comporta invalidità dell'atto nei casi previsti, senza necessità di prova di resistenza nelle ipotesi di accesso/ispezione/verifica nei locali dell'attività.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di norma di diritto.
La Corte ha definito il ricorso con il procedimento camerale previsto dalla norma.
art. 5-ter D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218
La previsione dell'invito a comparire prima dell'avviso di accertamento opera, secondo il testo richiamato, nei casi in cui non sia stato rilasciato il processo verbale di chiusura delle operazioni; inoltre, nel caso concreto non era applicabile ratione temporis.
art. 5 D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218
Richiamato quale norma dell'invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.
Massime di principio
- In materia di tributi non armonizzati, l'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale non sussiste per gli accertamenti a tavolino; la sua omissione non determina, di per sé, invalidità dell'atto.
- Per l'IVA e gli altri tributi armonizzati, il contribuente che deduca la lesione del contraddittorio deve indicare in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere, salvo che la fattispecie rientri nelle ipotesi per le quali l'ordinamento interno prevede già una specifica garanzia procedimentale con sanzione di nullità.
- Quando l'accertamento segue a accesso, ispezione o verifica nei locali dell'attività e sia stato redatto/notificato il processo verbale di constatazione, il termine di sessanta giorni prima dell'emissione dell'avviso tutela il contraddittorio endoprocedimentale e la sua violazione comporta illegittimità dell'atto senza ulteriore prova di resistenza.
- La sanzione di nullità espressamente prevista dalla legge per la violazione del termine dilatorio assorbe la logica della strumentalità delle forme e rende superflua la prova di resistenza nelle fattispecie disciplinate dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000.
- Una disciplina interna che assicuri un termine effettivo di interlocuzione tra PVC e avviso di accertamento è compatibile con i principi eurounitari di equivalenza ed effettività e non richiede, in presenza della specifica garanzia, un ulteriore invito formale a contraddire salvo diversa previsione normativa.
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